RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI
Per effetto del matrimonio i rapporti patrimoniali tra i coniugi vengono disciplinati in modo particolare.
Con il termine “regime patrimoniale” ci si riferisce, appunto, all’insieme di norme che regolano i rapporti economici all’interno della famiglia.
Le regole che si diranno, quindi, non trovano applicazione laddove non ci sia un matrimonio civile o religioso con effetti civili.
Comunione legale
La comunione legale è il regime patrimoniale “legale”, il regime, cioè, che ricorre tra due coniugi nel caso in cui gli stessi non esprimano una diversa volontà.
Per effetto della comunione legale tutti i beni acquistati dai coniugi, separatamente o insieme, sono comuni.
L’amministrazione dei beni comuni spetta a ciascun coniuge disgiuntamente dall’altro per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi. A titolo esemplificativo sono atti di straordinaria amministrazione gli atti di vendita, di costituzione di diritti di usufrutto e di costituzione di ipoteca.
Non tutti i beni ricadono nell’ambito della comunione legale, ne rimangono esclusi:
- i beni di cui prima del matrimonio ciascun coniuge era proprietario;
- i beni acquistati successivamente al matrimonio per donazione o successione ereditaria quando non sia stabilito diversamente dal disponente;
- i beni di uso strettamente personale;
- i beni che servono all’esercizio della professione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni acquistati con il ricavato del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio purchè dichiarato nell’atto di acquisto.
Nel caso in cui i beni di uso strettamente personale o quelli che servono all’esercizio della professione o quelli acquistati con il ricavato del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio siano beni immobili allora è necessario, ai fini della loro esclusione dalla comunione legale, che nell’atto di acquisto ciò sia riconosciuto anche dall’atro coniuge.
Per i beni esclusi dalla comunione legale non valgono le regole di amministrazione anzidette, con la conseguenza che ciascun coniuge ne potrà disporre liberamente.
Un disciplina particolare è stabilita per le aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per proventi dell’attività separata di ciascun coniuge che diventano comuni solo se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati.
Il regime della comunione legale viene meno tra l’atro, in caso di separazione personale, divorzio, per il fallimento di uno dei due coniugi e per diversa volontà dei coniugi da esprimersi in apposita convenzione.
Separazione dei beni
Il regime della separazione dei beni è alternativo a quello della comunione legale e ricorre quando i coniugi lo abbiano espressamente scelto.
Il regime della separazione dei beni può essere scelto da entrambi i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio con una dichiarazione espressa oppure successivamente mediante un atto notarile.
Per effetto della separazione ciascun coniuge conserva la titolarità dei beni acquistati sia prima che durante il matrimonio ed ha l’amministrazione ed il godimento dei beni di cui è titolare esclusivo: in definitiva i patrimoni dei coniugi rimangono separati.
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è quel particolare regime patrimoniale in forza del quale determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Possono essere destinati a fondo patrimoniale sia i beni di cui un solo coniuge è titolare, sia i beni di cui sono titolari entrambi i coniugi.
Il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto notarile.
Per effetto della costituzione si applicano ai beni facenti parte del fondo le regole di amministrazione sopra esposte per al comunione legale. Pertanto, la loro amministrazione spetta a ciascun coniuge disgiuntamente dall’altro per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi. In sede di costituzione possono essere fissate regole parzialmente derogatorie a quelle indicate.
Nel caso in cui vi siano figli minori, a loro tutela, è stabilito che i beni del fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e l’autorizzazione del giudice.
In considerazione del fatto che il fondo patrimoniale vincola determinati beni ai bisogni della famiglia, l’esecuzione sui beni stessi non può avvenire per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni famigliari. In altri termini, il bene costituito in fondo patrimoniale non può essere aggredito dai creditori le cui ragioni siano sorte nel corso dell’attività professionale di uno dei coniugi.
Il fondo patrimoniale viene meno tra l’atro, in caso di separazione personale, divorzio, per il fallimento di uno dei due coniugi e per diversa volontà dei coniugi da esprimersi in apposita convenzione. Nel caso in cui vi siano figli minori il fondo patrimoniale, nonostante il verificarsi di una delle cause anzidette, dura fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio.