OBBLIGO DI GARANZIA
In caso di compravendita, il venditore deve garantire la "conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza".
Il venditore è qui individuato come tale e non in quanto "soggetto destinatario delle prescrizioni del Decreto".
L'obbligo di garanzia, come quello di allegazione, è espressamente previsto solo in caso di compravendita (si parla infatti, come detto, di "venditore"), ma deve intendersi esteso, come precisato dalla Circolare Ministeriale, ad ogni altro contratto di trasferimento a titolo oneroso; al riguardo, mi sembrerebbe più puntuale aggiungere "nel quale l'alienante, per espressa disposizione codicistica o per analogia, sia tenuto alle medesime garanzie per vizi cui è tenuto il venditore in caso di compravendita".
I trasferimenti a titolo oneroso, per i quali il Codice espressamente ritiene applicabili le stesse garanzie della compravendita, sono permuta (art. 1555 C.C.), costituzione di rendita con trasferimento di immobili (art. 1862/1872 C.C.) conferimenti in società di persone e di capitali (artt. 2254, 2293, 2315 e 2342 C.C.). Devono ritenersi soggetti all'obbligo anche assegnazioni a soci, assegnazioni da cooperative, transazioni, datio in solutum.
In merito all'obbligo di garanzia in caso di divisione, al contrario di quanto sopra detto per l'obbligo di consegna, ci pare che si possa fare riferimento alla consueta ripartizione in divisioni "con" e "senza conguagli", ritenendo, quanto meno prudenzialmente, assoggettato all'obbligo di garanzia il caso della divisione con conguagli.
Non siamo invece concordi con chi sostiene che l'obbligo di garanzia ricorra nel caso di decreti di trasferimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Così come per tale fattispecie non sono previste - ci pare - le garanzie per vizi disposte in tema di compravendita, analogamente non dovrebbe essere prestata la garanzia di conformità degli impianti. Peraltro l'effetto di informazione che gli obblighi di consegna e allegazione (e, sotto un certo aspetto, anche l'obbligo di garanzia) mirano a realizzare, non può essere raggiunto, con l'efficacia di consentire all'aggiudicatario di non procedere all'acquisto, mediante garanzie prestate e allegazioni effettuate in un atto (il decreto di trasferimento) formato senza l'intervento dell'aggiudicatario stesso e successivamente al momento in cui l'aggiudicatario è rimasto definitivamente obbligato. Non si può certo pensare ad un obbligo informativo "a posteriori", per la scarsa valenza che esso può avere. E' probabile che la maggior sensibilizzazione sull'argomento promossa dal Decreto renda opportuna una verifica in tema di impianti effettuata nella Perizia di stima, di cui dare conto nel bando. Peraltro, come è stato prospettato in tema di certificazione energetica, potrebbe farsi un distinguo fra procedure aperte prima o dopo il 27 marzo 2008.
L'obbligo di garanzia è senza dubbio l'obbligo di portata più rilevante.
Siamo nell'ambito della garanzia per vizi della cosa venduta ed al riguardo si richiamano i seguenti articoli del Codice Civile previsti in tema di compravendita:
- art. 1476 3° comma: il venditore deve "garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa";
- art. 1490: "Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.";
- art. 1491:"Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.".
Le parti possono derogare pattiziamente all'obbligo di garanzia previsto dall'art. 13 in esame, escludendo o limitando la garanzia stessa., ma si può affermare senza dubbio alcuno che, allo stato attuale, non è più consentito tacere sull'argomento.
Il venditore deve garantire la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza, sia in relazione agli impianti autonomi sia in relazione a quelli condominiali; non mi sembrano in ogni caso qui richiamabili le medesime riflessioni che ho precedentemente espresso, per la verità principalmente per completezza d'analisi, sulla possibilità della mancanza dell'obbligo di consegna nell'ipotesi di edificio condominiale "usato".
La garanzia di conformità, ove nel contratto di compravendita si taccia sull'argomento, si intenderà (o, meglio, potrebbe intendersi) automaticamente ed implicitamente rilasciata in tale più ampia accezione, cioè riferita non solo agli impianti autonomi, ma anche a quelli condominiali.
Non riteniamo condivisibile la conclusione formulata da alcuni commentatori, che, in caso di mancata espressa menzione della garanzia da parte del venditore, si renderebbe applicabile la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 15.
Infatti:
- se vi è automatico rilascio di garanzia da parte del venditore, in virtù del disposto dell'art. 13, anche nel caso in cui non vi sia menzione alcuna al riguardo, non può certo dirsi che vi sia violazione di alcun obbligo, in quanto la garanzia è comunque prestata;
- se in un futuro venisse accertato giudizialmente, nelle sedi opportune, l'"eccesso di delega" al riguardo della disposizione (in quanto ben al di là del "riordino delle attività in materia di installazione di impianti"), non vi sarebbe più automatica inserzione della garanzia, ma non vi sarebbe, neppure, alcun obbligo violato.
Le parti possono convenzionalmente escludere la garanzia ovvero limitarla ai soli impianti autonomi, con esclusione di quelli condominiali, ovvero limitarla solo ad alcuni impianti, escludendone espressamente altri.
In relazione al disposto dell'ultima parte dell'art. 1490, è opportuno che l'esclusione della garanzia non sia formulata in maniera generica, ma che risulti, in modo articolato, una espressa menzione che gli impianti (o alcuni di essi) non sono (o possono non essere) conformi alla vigente normativa, al fine di evitare l'inefficacia del patto di esclusione, nel caso in cui si accerti che il venditore abbia taciuto in mala fede sui vizi della cosa; è inoltre opportuno, alla luce del disposto dell'art. 1491, far seguire il patto di esclusione da una espressa dichiarazione che il compratore è a conoscenza delle mancanze di conformità oggetto del patto.
Nelle vendite da costruttore (salvo casi eccezionali da valutare volta per volta), le consuete garanzie, sulla conformità della costruzione ai titoli abilitativi edilizi e sull'esecuzione della stessa a regola d'arte, saranno sempre rafforzate con la garanzia della totale conformità degli impianti autonomi e condominiali alla normativa in materia di sicurezza.
Non ci pare che esista un parallelismo perfetto fra garanzia e obbligo di consegna; è senz'altro vero che non vi potrà essere consegna di documentazione in caso di esclusione di garanzia, ma, ferma restando la garanzia, vi potrà essere esonero dalla consegna della documentazione, ad esempio in relazione agli impianti condominiali, ovvero esonero dall'obbligo di una consegna immediata.
La questione più rilevante è di determinare a quale normativa nel tempo debba farsi riferimento per rapportare l'obbligo.
L'art. 13 che si commenta parla espressamente di"vigente normativa in materia di sicurezza".
La Circolare Ministeriale del 26 marzo testualmente dice che"la sicurezza dei predetti impianti deve essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e modifica.".
L'interpretazione data dalla Circolare risolve evidentemente molti dei problemi sorti, ma, per evitare che una sua pedissequa applicazione possa portare a risultati distorti, riteniamo sia opportuno accompagnare tale interpretazione con una accurata indagine al fine di individuare quale sia la normativa "tecnica" di riferimento e quale sia, invece, quella "documentale", nel presupposto che l'obbligo di garanzia debba essere di contenuto sostanziale e che quindi attenga più alla prima, mentre debbano essere riferiti alla seconda gli obblighi di conservazione, consegna e allegazione.
Il fine della disposizione (che, ripetesi, usa le parole "vigente normativa") non è certo quello di imporre la garanzia della conformità attuale, mancando, fra l'altro, qualunque correlativo obbligo di adeguamento, la disposizione non vuole cioè impedire la circolazione di immobili con impianti "non a norma", ma, nel contempo, non può nemmeno essere indirizzata a far ritenere "sicuri" (per lo meno nel comune sentire di un acquirente che riceva una garanzia siffatta) impianti che, benchè realizzati conformemente alla normativa vigente al momento dell'installazione, tali non possano certo essere ritenuti, per carenza o inadeguatezza di prescrizioni in materia di sicurezza della normativa dell'epoca (si pensi ad impianti realizzati moltissimi anni fa e comunque ante legge 46/90).
Il Decreto vuole che ogni acquirente sia informato sullo stato - di conformità o meno a norme di sicurezza - in cui si trovano gli impianti dell'immobile che va ad acquistare; ove ciò non sia, potrà decidere di non addivenire più all'acquisto ovvero stabilirà pattiziamente con il venditore le clausole di esclusione o limitazione della garanzia che conseguono.
A mio parere, l'art. 13 si riferisce (e vuole riferirsi) alla situazione normativa oggi vigente e pertanto ove un impianto, realizzato conformemente alla normativa - tecnica - vigente al momento della sua realizzazione, non sia conforme alla normativa - tecnica - oggi vigente, occorrerà, a mio parere, predisporre idonee clausole di esonero - o comunque limitazione - dell'obbligo di garanzia. La considerazione andrebbe coordinata con una profonda conoscenza della materia, in quanto è certamente possibile che un impianto relativamente recente, realizzato nel pieno rispetto della normativa "tecnica" vigente al momento della sua realizzazione, sia conforme alla "normativa - tecnica - oggi vigente"; il Decreto stesso, infatti, all'art. 6 stabilisce che "gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell'U.E. ... si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.". Il Decreto non entra cioè in regolamentazioni tecniche, o meglio non solo, ma principalmente documentali e di accreditamento delle imprese installatrici, con disposizioni che, peraltro, si applicano solo agli impianti realizzati o modificati dal 27 marzo.
In merito all'esistenza di obblighi di adeguamento degli impianti esistenti, si fa presente quanto segue:
- il Decreto in esame non impone alcun obbligo di adeguamento per gli impianti realizzati prima della sua entrata in vigore;
- il comma 3 dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990 n. 46 (legge oggi abrogata, con la sola eccezione degli articoli 8, 14 e 16) imponeva, invece, l'adeguamento, entro termini successivamente prorogati, di tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della legge;
- la mancanza di analoghe disposizioni nel Decreto significa che non esiste oggi più tale obbligo - e che quindi gli impianti ante 46/90 "non a norma" non devono essere adeguati - ovvero che nulla è disposto al riguardo perchè il Decreto presuppone che gli impianti siano già adeguati, in quanto, per legge, tali dovevano essere? A nulla gioverebbe sostenere che la 46/90 è stata abrogata, perchè i termini di adeguamento erano già scaduti al momento della sua abrogazione.
Concludo sull'argomento con quanto segue:
- garantire "conforme" un impianto ante 46/90 non adeguato (con esclusione degli impianti elettrici), in quanto conforme alla normativa vigente al momento della sua installazione, pare esercizio poco più che lessicale, in quanto la disciplina in materia di sicurezza di impianti è stata sostanzialmente introdotta con la 46/90;
- un impianto elettrico ante 46/90 dotato di idoneo "salva-vita" è sì "conforme alla vigente normativa", ma non è prudente garantirlo come tale senza ulteriori precisazioni;
- garantire "conforme" un impianto ante 46/90, in quanto successivamente adeguato alle disposizioni della 46/90, è in sintonia con l'ottica di ragionevolezza dell'interpretazione ministeriale, anche se potrebbe non essere conforme alla normativa - tecnica - vigente dal 27 marzo 2008;
- garantire "conforme" un impianto post 46/90, in quanto conforme alle disposizioni della 46/90, pare in linea con l'interpretazione ministeriale, anche se le prescrizioni tecniche dell'epoca potrebbero aver subito variazioni al 27 marzo 2008;
- occorre quindi prudenza nell'utilizzo delle parole "conforme alla vigente normativa", anche se il loro significato, a seguito dell'intervento interpretativo del Ministero, può intendersi "derubricato" a "conforme alle disposizioni vigenti al momento della installazione".
Si vuole invitare alla prudenza, per evitare che una generica garanzia di conformità, formulata pedissequamente al testo letterale dell'art. 13, senza alcuna precisazione, possa ingenerare confusione sulla effettiva portata della garanzia come voluta dalle parti e quindi come fornita dal venditore.
Ricordo che, per effetto dell'abrogazione delle norme in materia di impianti contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (artt. da 107 a 121), non si applica più, in tema di impianti, il disposto dell'art. 134 del detto D.P.R..
Discorso a parte deve essere fatto per"gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990",che, per effetto del disposto del terzo comma dell'art. 6 del Decreto, "si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.".
Pertanto un impianto elettrico di un immobile abitativo con le siffatte caratteristiche (cioè munito di idoneo "salva-vita") è "conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza".
CONTRATTI PRELIMINARI
E' evidente come sia necessario predisporre idonee clausole già nei contratti preliminari, stabilendo se, come e quali degli obblighi previsti dal Decreto potranno essere derogati al momento dell'atto di vendita.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI
Potrebbero essere opportune clausole con cui l'alienante attesti o meno se sono intervenute modifiche agli impianti successivamente al rilascio delle dichiarazioni di conformità e ciò per confermare la validità delle stesse. Analoga clausola è opportuna anche in relazione alla certificazione energetica e ciò per confermare l'idoneità di un Attestato allegato a precedente atto (e che comunque deve essere "ri"allegato).
L'art. 8 comma 3 stabilisce che debba essere predisposta nuova dichiarazione di conformità non solo in caso di interventi sugli impianti, ma anche in caso di semplice aumento di potenza, senza interventi, che raggiunga determinati livelli.
CLAUSOLE
Le clausole che seguono sono previste in ipotesi di compravendita, e, pertanto, in caso di altri tipi di trasferimenti, devono subire le conseguenti variazioni.
* * *
Con riferimento al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 22 gennaio 2008 n. 37:
a) le parti danno atto di essere a conoscenza del contenuto del predetto Decreto ed in particolare di quanto disposto dall'art.13;
OBBLIGO DI GARANZIA
garanzia totale fabbricato condominiale
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto e gli impianti condominiali sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione (e/o della loro ultima modifica), rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione degli impianti ha subito modifiche;
b bis) la parte venditrice dà atto che gli impianti autonomi e condominiali di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati .......
garanzia totale fabbricato condominiale, con impianto elettrico conforme ex art. 6 comma 3 - uso abitativo
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto e gli impianti condominiali sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione (e/o della loro ultima modifica), rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione degli impianti ha subito modifiche, con la precisazione che l'impianto elettrico autonomo, realizzato prima del 13 marzo 1990, è da considerarsi adeguato a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del richiamato Decreto,
b bis) la parte venditrice dà atto che gli altri impianti autonomi e condominiali di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati .......
garanzia totale unità autonoma
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti installati nella porzione di fabbricato in contratto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione (e/o della loro ultima modifica), rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione degli impianti ha subito modifiche;
b bis) la parte venditrice dà atto che gli impianti di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati .......
garanzia totale unità autonoma, con impianto elettrico conforme ex art. 6 comma 3 - uso abitativo
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti installati nella porzione di fabbricato in contratto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione (e/o della loro ultima modifica), rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione degli impianti ha subito modifiche, con la precisazione che l'impianto elettrico, realizzato prima del 13 marzo 1990, è da considerarsi adeguato a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del richiamato Decreto,
b bis) la parte venditrice dà atto che gli altri impianti autonomi di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati .......
fabbricato condominiale esclusione di garanzia per impianti condominiali, ma non per impianti autonomi
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione, rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione di tali impianti ha subito modifiche, nonchè in relazione agli impianti condominiali;
b bis) la parte venditrice dà atto che gli impianti autonomi di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati .......
b ter) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli impianti condominiali;
b ter) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli impianti condominiali, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale;
fabbricato condominiale esclusione di garanzia per impianti condominiali, ma non per impianti autonomi, con impianto elettrico conforme ex art. 6 comma 3 - uso abitativo
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione, rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione di tali impianti ha subito modifiche, nonchè in relazione agli impianti condominiali, con la precisazione che l'impianto elettrico autonomo, realizzato prima del 13 marzo 1990, è da considerarsi adeguato a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del richiamato Decreto,
b bis) la parte venditrice dà atto che gli altri impianti autonomi di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente,
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati .......
b ter) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli impianti condominiali;
b ter) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli impianti condominiali, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale;
fabbricato condominiale esclusione di garanzia per tutti gli impianti autonomi, ma non per quelli condominiali
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti condominiali sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione, rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione di tali impianti ha subito modifiche, nonchè in relazione agli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto;
b bis) la parte venditrice dà atto che gli impianti condominiali di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati come segue .......
b ter) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli impianti autonomi installati nella porzione in contratto;
b ter) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli impianti autonomi installati nella porzione in contratto, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale, pur dando atto come essi siano normalmente funzionanti in relazione al loro stato d'uso;
fabbricato condominiale esclusione di garanzia per impianti autonomi, ma non per quelli condominiali, con impianto elettrico conforme ex art. 6 comma 3 - uso abitativo
b) la parte venditrice garantisce che gli impianti condominiali sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione, rimanendo espressamente esonerata dal prestare garanzia di conformità riferita alla normativa che successivamente alla realizzazione di tali impianti ha subito modifiche, nonchè in relazione agli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto, fatta eccezione per l'impianto elettrico autonomo, realizzato prima del 13 marzo 1990, da considerarsi adeguato a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del richiamato Decreto;
b bis) la parte venditrice dà atto che gli impianti condominiali di cui sopra sono stati realizzati contestualmente alla costruzione del fabbricato e successivamente
non sono stati modificati;
sono stati modificati/adeguati come segue .......
b ter) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli altri impianti autonomi installati nella porzione in contratto;
b ter) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli altri impianti autonomi installati nella porzione in contratto, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale, pur dando atto come essi siano normalmente funzionanti in relazione al loro stato d'uso;
fabbricato condominiale esclusione totale di garanzia
b) la parte venditrice non presta alcuna garanzia sulla conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto e degli impianti condominiali;
b bis) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli impianti autonomi installati nella porzione in contratto e degli impianti condominiali;
b bis) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli impianti autonomi installati nella porzione in contratto e degli impianti condominiali, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale, pur dando atto come gli impianti autonomi siano normalmente funzionanti in relazione al loro stato d'uso;
fabbricato condominiale esclusione di garanzia, con impianto elettrico conforme ex art. 6 comma 3 - uso abitativo
b) la parte venditrice non presta alcuna garanzia sulla conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto e degli impianti condominiali, fatta eccezione per l'impianto elettrico autonomo, realizzato prima del 13 marzo 1990, da considerarsi adeguato a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del richiamato Decreto;
b bis) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli altri impianti autonomi installati nella porzione in contratto e degli impianti condominiali;
b bis) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli altri impianti autonomi installati nella porzione in contratto e degli impianti condominiali, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale, pur dando atto come gli impianti autonomi siano normalmente funzionanti in relazione al loro stato d'uso;
unità autonoma esclusione totale di garanzia
b) la parte venditrice non presta alcuna garanzia sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza;
b bis) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli impianti;
b bis) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli impianti, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale, pur dando atto come essi siano normalmente funzionanti in relazione al loro stato d'uso;
unità autonoma esclusione di garanzia, con impianto elettrico conforme ex art. 6 comma 3 - uso abitativo
b) la parte venditrice non presta alcuna garanzia sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza, fatta eccezione per l'impianto elettrico autonomo, realizzato prima del 13 marzo 1990, da considerarsi adeguato a norma di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del richiamato Decreto;
b bis) la parte acquirente dà atto di essere edotta dello stato degli altri impianti;
b bis) la parte acquirente, pur non essendo edotta dello stato degli altri impianti, dichiara che nulla avrà da eccepire alla parte venditrice per lo stato in cui essi si trovano, qualunque esso sia, sotto qualsiasi aspetto, costruttivo, tecnico, manutentivo e documentale, pur dando atto come essi siano normalmente funzionanti in relazione al loro stato d'uso;
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
nessuna allegazione
c) le parti convengono di non allegare al presente atto alcuna delle dichiarazioni indicate all'art. 13;
allegazione
c) le parti convengono di allegare al presente atto delle dichiarazioni indicate all'art. 13 unicamente le seguenti:
..........
OBBLIGO DI CONSEGNA
esonero totale da consegna in unità autonoma
d) la parte alienante è esonerata dal consegnare documentazione amministrativa e tecnica e libretti di uso e manutenzione;
consegna in unità autonoma
d) la parte alienante, rimanendo esonerata da ogni ulteriore obbligo di consegna previsto dall'art. 13, consegna alla parte acquirente unicamente la seguente documentazione:
.............
consegna posticipata in unità autonoma
d) la parte alienante, rimanendo esonerata da ogni ulteriore obbligo di consegna previsto dall'art. 13, si impegna di consegnare alla parte acquirente entro ....... la seguente documentazione:
.............
esonero totale da consegna in fabbricato condominiale
d) la parte alienante è esonerata dal consegnare documentazione amministrativa e tecnica e libretti di uso e manutenzione, sia in relazione agli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto, sia in relazione agli impianti condominiali;
consegna in fabbricato condominiale
d) la parte alienante, rimanendo esonerata da ogni ulteriore obbligo di consegna previsto dall'art. 13:
- consegna alla parte acquirente la seguente documentazione inerente gli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto:
.............
- dà atto che è depositata presso l'amministrazione condominiale la seguente documentazione inerente gli impianti condominiali:
.............
consegna posticipata in fabbricato condominiale
d) la parte alienante, rimanendo esonerata da ogni ulteriore obbligo di consegna previsto dall'art. 13, si impegna di consegnare:
- alla parte acquirente entro ....... la seguente documentazione inerente gli impianti autonomi installati nella porzione di fabbricato in contratto:
.............
- all'amministratore del condominio entro ....... la seguente documentazione inerente gli impianti condominiali:
.............
* * *
Alberto Valeriani