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Relazione del dr. Boccato in materia energetica
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Relazione
GLI INCENTIVI PREVISTI NELLA LEGGE FINANZIARIA.
LE CONDIZIONI PER OTTENERLI E LE PROSPETTIVE FUTURE
Dott. Francesco Boccato – Commercialista in Venezia
Gli incentivi previsti nella legge finanziaria. Le condizioni per ottenerli e le prospettive future.
La Legge Finanziaria 2007
La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 detta Finanziaria 2007 ha introdotto numerosi incentivi riguardanti il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.In particolare sono stati previsti bonus fiscali (che consistono in una detrazione di imposta da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi), contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato (questi ultimi tramite la creazione di un Fondo rotativo per l’energia e del Fondo per la sostenibilità ambientale).Esistono norme che interessano i biocarburanti e gli altri carburanti ottenuti dalle fonti rinnovabili e, in particolare, norme che hanno per oggetto:- la riduzione delle accise per i biocarburanti;- l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per le fonti rinnovabili;- la qualificazione tra redditi agrari per la produzione e la cessione, a seguito di lavorazioni effettuate da imprenditori agricoli, di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli;- l’introduzione dell’obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, a carico dei soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio.Viene infine prevista la revisione dei cosiddetti “Certificati Verdi” introdotti nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 79 del 16.3.1999 (Primo Decreto Bersani). Il Fondo rotativo per l’energia La Legge 296/2006 è costituita da un unico articolo, suddiviso in 1.364 commi.Il Fondo rotativo per l’energia rappresenta una delle novità introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno ed è disciplinato nei commi che vanno dal n. 1110 fino al 1115.Il Fondo rotativo per l’energia è stato istituito per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kioto (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulato a Kioto l’11.12.1997 e reso esecutivo in Italia dalla legge del 1.6.2002 n. 120, nonché dalla delibera CIPE n. 123 del 19.12.2002).Questo strumento è stato istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la quale si avvale per l’istruttoria delle domande di finanziamento e per l’erogazione dei finanziamenti stessi di banche localizzate sul territorio italiano che garantiscano un’omogenea diffusione e copertura sul territorio stesso.I finanziamenti concessi attraverso questo fondo sono previsti a tasso agevolato e non potranno avere una durata superiore ai 72 mesi. Potranno beneficiare dei finanziamenti agevolati sia i soggetti pubblici che i soggetti privati.Gli interventi che dovranno essere prioritariamente finanziati nel triennio 2007-2009 sono i seguenti:- installazione di impianti di micro-cogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;- installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità a calore;- sostituzione di motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 KW, con motori ad alta efficienza;- incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario;- eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;- progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse di emissioni o a emissioni zero.Lo stanziamento per il periodo 2007-2009 è stato complessivamente pari a 200 milioni di euro. A tale stanziamento sono state aggiunte le risorse destinate al funzionamento di programmi pilota per la riduzione delle emissioni e l’impiego di piantagioni forestali per l’assorbimento del carbonio.La particolarità di tale fondo per l’energia è quella di essere un fondo rotativo: le rate di rimborso dei finanziamenti concessi ai soggetti pubblici e privati andranno, di volta in volta, ad incrementare e/o a ricostituire del risorse del fondo stesso. Gli incentivi fiscali e finanziari per il risparmio energetico e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili I commi che vanno dal 344 al 361 dell’art. 1 della legge 296/2006 hanno per oggetto incentivi fiscali per gli acquisti di pannelli solari, caldaie a condensazione, isolamenti termici, infissi, frigoriferi, motori a basso consumo energetico, nonché contributi a fondo perduto connessi a interventi per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, con particolari caratteristiche da un punto di vista energetico.Le percentuali di detrazione per gruppi sono le seguenti:- il 55% per pannelli solari, impianti di riscaldamento, strutture opache verticali o orizzontali, finestre e riqualificazioni energetiche di edifici esistenti;- il 20% per l’acquisto di frigoriferi, televisori con sintonizzatore digitale integrato, motori e variatori di velocità ad elevata efficienza energetica;- per i nuovi edifici o complessi di edifici con volumetria superiore a 10.000 metri cubi è stato invece previsto un contributo (diverso rispetto al credito di imposta) pari al 55% degli extra costi sostenuti per ridurre il fabbisogno di energia al di sotto di determinati limiti. La maggior parte delle detrazioni consistono in una detrazione dall’imposta lorda del 55% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1, commi da 344 a 349).La prima agevolazione prevista consiste in una detrazione di un ammontare di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.Inoltre è stata prevista una analoga detrazione del 55% per le spese sostenute nel 2007 relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi. Il beneficio in questo caso competeva fino ad un limite di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.Una detrazione della stessa misura e con gli stessi limiti è stata poi prevista per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.Infine, un’ulteriore detrazione dall’imposta è stata prevista per le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto di sistema di distribuzione. In questo caso l’agevolazione massima spettante è pari a 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.E’ stato stabilito che le agevolazioni spettavano con l’applicazione delle regole stabilite per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (leggi agevolazione Irpef 36%).I commi che vanno dal 351 al 352 introducono un contributo del 55% per gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici, con particolari caratteristiche da un punto di vista energetico.Il comma 351 in particolare stabilisce che gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31.12.2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, n. 1, tabella 1, annesso al Decreto Legislativo 19.8.2005 n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto ad un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.Il comma 352, infine stabilisce che per l’attuazione del comma 351 sarà costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Il Fondo per la sostenibilità ambientale La Finanziaria 2007 ha istituito anche per il Fondo per lo sviluppo sostenibile e quindi in essa sono previsti anche i finanziamenti per la sostenibilità ambientale.Lo scopo di tale fondo (disciplinato dai commi che vanno dal 1124 al 1125) è quello di finanziare i seguenti progetti:- progetti per la sostenibilità ambientale di settori economici-produttivi o aree geografiche;- progetti per l’educazione ambientale;- progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.- Le risorse complessivamente stanziate per il triennio 2007-2009 sono pari a 25 milioni di euro per ciascun anno dei triennio stesso. Novità in tema di biocarburanti, biocombustibili ed agevolazioni fiscali ad essi connesse La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto importanti novità in tema di biocarburanti e biocombustibili.A partire dal 1.1.2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio destinati per essere impiegati per l’autotrazione hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili (biodisel, bietanolo e suoi derivati Etbe e bioidrogeno).Gli stessi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.Per l’anno 2007 la quota minima è fissata nella misura dell’1% di tutto il carburante (benzina e gasolio) immesso in consumo nell’anno precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.A partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nel 2%.Con apposito decreto sono state fissate le sanzioni amministrative, pecuniarie, proporzionali e dissuasive per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto per i singoli anni di attuazione.Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni verranno versati al Fondo (comma 422) per essere assegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodisel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o quale incentivo alla defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi idrocarburi.La Finanziaria per l’anno 2007, al comma 369 ha disciplinato anche l’inquadramento fiscale e il regime tributario dei biocarburanti che recita:“ Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione, la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario”.La Finanziaria 2007 ha inoltre introdotto il programma quadriennale (2007-2010) per incentivare l’utilizzo del biodisel. Questa misura disciplinata dal comma 371 è stata subordinata all’approvazione da parte dell’Unione Europea.La norma (che va a modificare il decreto legislativo n. 504/1995) stabilisce che nell’ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1.1.2007 e fino al 31.12.2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodisel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio è applicata una aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante. La Revisione dei Certificati Verdi I commi 382 e 383 prevedono la revisione della disciplina dei Certificati Verdi introdotti nel nostro ordinamento con l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 79 del 16.3.1999 (Primo Decreto Bersani).I Certificati Verdi attestano la produzione da parte di un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili di almeno 100 MWH di energia verde.I Certificati Verdi sono quindi dei titoli di crediti attribuiti all’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e possono essere negoziati.Le modalità attraverso le quali i Certificati Verdi possono essere negoziati sono riconducibili a due fattispecie:- contratti bilaterali liberamente conclusi tra i detentori dei titoli e i produttori o importatori soggetti all’obbligo di importazione o immissione in rete di energia verde;- libero scambio nel mercato organizzato o regolamentato dal GME (Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.).Un nuovo impulso dal meccanismo dei Certificati Verdi è dato dal comma 382 della Finanziaria 2007, la cui revisione porterà al raggiungimento dei seguenti obiettivi:- incentivare l’impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all’art. 90 del Regolamento CEE n. 1782/2003;- incentivare l’impiego ai fini energetici di prodotti materiali residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnica, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;- incentivare l’impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio del suolo.
La Legge Finanziaria 2008
La Finanziaria 2008 (articolo1,commi da 20 a 24 e comma 286) proroga fino al 2010 le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, parti di edifici o unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) nonché quelle di cui ai commi 353, 358 e 359 della medesima Legge Finanziaria 2007 relative alla sostituzione di elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e motori con nuove apparecchiature ad elevata efficienza energetica.Si segnala che, nel disporre la proroga, il legislatore ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio fiscale relativo alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, prevedendone il riconoscimento anche a fronte dell’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché di caldaie non a condensazione (solo fino al 31 dicembre 2009 ed entro un limitato stanziamento annuale da stabilirsi con apposito decreto ministeriale). Tutte le agevolazioni prorogate devono essere applicate secondo quanto disposto dal D.M. 19/2/2007 contenente disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. La Finanziaria 2008, quindi oltre a riproporre le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 , si ripete, aggiunge con riferimento al comma 347 (spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione) la detraibilità delle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione di cui al comma 347 (per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009). Altra novità con riferimento ad alcuni interventi previsti dal comma 245 dell’art. 1 della Legge 296/2006 è previsto l’esonero sia della certificazione energetica, sia del sostitutivo attestato di qualificazione energetica come previsto dal comma 348 lett. b della medesima legge. Gli interventi che beneficiano del predetto esonero sono:- sostituzione di finestre, comprensive di infissi in singole unità immobiliari, come per quelle di cui al comma 346;- l’installazione di pannelli solari. Questo per quanto riguarda la detrazione del 55%. Con riferimento alla detrazione del 20%, tale detrazione è prevista per :- sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (comma 353);- acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW (comma 358);- acquisto ed installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW (comma 359). Ci sono delle novità anche per la rateazione della detrazione. La Finanziaria stabilisce infatti che lo sconto (non trattandosi di un credito d’imposta, l’eccedenza di detrazione rispetto all’imposta lorda non può essere chiesta a rimborso né portata a nuovo) possa ora essere ripartito in un numero di quote annuali non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente (in passato era inflessibile la rateazione in tre periodi d’imposta).Infatti con la Legge Finanziaria 2008 oltre la proroga è stata prevista la facoltà di optare per una detrazione spalmata in un arco temporale più ampio, nel caso in cui il contribuente non abbia sufficiente capienza in termini di materia imponibile (reddito).
I soggetti interessati
L’agevolazione non è limitata ai privati, ma riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta, sia residenti che non residenti, indipendentemente dalla tipologia di reddito conseguita.
Ai sensi dell’art. 2, DM 19.2.2007 sono ammessi a fruire della detrazione 55%:
- le persone fisiche e i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa. Rientrano, pertanto, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati, le società semplici, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.);
che sostengono le spese per gli interventi agevolati.
Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile:
- a titolo di proprietà o nuda proprietà,
- quali titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), ovvero
- per effetto di contratti di locazione o comodato (locatari o comodatari).
Con riferimento agli immobili in leasing, il citato Decreto specifica che l’agevolazione spetta all’utilizzatore. La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (risultante dal contratto o da altra documentazione rilasciata all’utilizzatore). Non rilevano a tal fine i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
Va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 36/E estende il beneficio, analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36%, anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado):
- a condizione che sostengano le spese relative ai lavori;
- limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, con esclusione, pertanto, degli immobili strumentali all’attività d’impresa o lavoro autonomo.
L’estensione ai familiari conviventi va accolta favorevolmente, perché consente – di fatto – di suddividere la detrazione tra più soggetti e usufruire appieno del beneficio, ovviando ad eventuali problemi di “incapienza” in caso di detrazione di importo rilevante.
La Tipologia di Edifici
La detrazione spetta in relazione agli interventi per il risparmio energetico realizzati sugli edifici:
- di qualsiasi categoria catastale (anche rurali); a differenza della detrazione del 36%, l’agevolazione non è limitata pertanto ai soli edifici residenziali, ma interessa anche i lavori eseguiti sugli immobili strumentali;
- esistenti, con esclusione quindi degli interventi realizzati nella fase di costruzione dell’immobile. Sul punto è stato precisato (cfr.Circolare n. 36/E) che tale condizione:
- è provata dall’iscrizione dell’immobile in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI (se dovuta);
- è richiesta con riferimento a tutte le fattispecie agevolabili.
Inoltre, sono necessari i seguenti, ulteriori requisiti:
- per tutte le fattispecie agevolabili (esclusa l’installazione di pannelli solari), gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento;
- per quanto attiene gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, nelle ristrutturazioni consistenti nel frazionamento dell’immobile e conseguente aumento del numero delle unità, la detrazione spetta esclusivamente per la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle stesse;
- in presenza di ristrutturazioni con demolizione e ristrutturazione, il beneficio è ammesso solo in caso di fedele ricostruzione: in mancanza di tale condizione, infatti, l’intervento si configura come una “nuova costruzione” (non agevolabile). Sono esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate “l’esclusione degli edifici di nuova costruzione … risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia”.
Gli interventi agevolabili La detrazione IRPEF è pari al 55% delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa che varia secondo il tipo di intervento.Si tratta pertanto di interventi che sono già stati agevolati con i commi 344, 345, 346 e 347 della Legge finanziaria 2007.Anche per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo di detrazione, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne che per l’intervento di riqualificazione energetica che riguarda l’intero edificio. · Comma 344 - riqualificazione energetica degli edifici esistenti (riferito all’intero edificio):- cioè interventi che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto a determinati valori di cui alla tabella 3 allegata alla L. 296/2006;
- La spesa massima consentita è pari a 181.818,18 euro, con detraibilità al 55% fino a100.000 euro. Il comma 24, lett. a dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008 precisa che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’art. 1, della Legge 296/2006, ed i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 saranno definiti con D.M. da emanarsi entro il 28.2.2008. Sul punto sentito informalmente il Ministero dello Sviluppo l’emanando decreto non verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima del 15.3.2008.
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EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1 (classificazione art. 3, DPR n. 412/93),
ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME
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Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno
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Rapporto di forma dell’edificio
S/V
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ZONA CLIMATICA
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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fino a 600 GG
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a 601 GG
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a 900 GG
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a 901 GG
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a 1400 GG
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a 1401 GG
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a 2100 GG
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a 2101 GG
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a 3000 GG
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oltre 3000 GG
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≤ 0,2
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10
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10
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15
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15
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25
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25
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40
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40
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55
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55
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≥ 0,9
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45
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45
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60
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60
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85
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85
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110
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110
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145
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145
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TUTTI GLI ALTRI EDIFICI
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Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3 anno
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Rapporto di forma dell’edificio
S/V
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ZONA CLIMATICA
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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Fino a 600 gg
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a 601 GG
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a 900 GG
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a 901 GG
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a 1400 GG
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a 1401 GG
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a 2100 GG
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a 2101 GG
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a 3000 GG
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Oltre 3000 GG
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≤ 0,2
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2,5
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2,5
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4,5
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4,5
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7,5
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7,5
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12
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12
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16
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16
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≥ 0,9
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11
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11
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17
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17
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23
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23
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30
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30
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41
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41
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Note:
I valori limite riportati nella tabella sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata nell’articolo 2 del DPR 26.8.93, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio delle località in esame.
Va evidenziato che per tale categoria di interventi non è specificata la tipologia di opere e impianti da realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.
L’intervento è definito infatti in base al risultato da raggiungere in termini di riduzione del
fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, che rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperature di progetto, in regime di attivazione continuo”.
Da ciò discende che nella categoria in esame rientra qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio e permetta di realizzare l’obiettivo di maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma.
Come precisato nella citata Circolare n. 36/E, l’indice di risparmio da conseguire ai fini della detrazione deve essere calcolato relativamente al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non delle singole unità immobiliari che lo compongono.
A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria in esame la sostituzione o l’installazione di:
- impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse;
- gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;
- gli impianti geotermici;
- gli interventi di coibentazione;
non aventi le caratteristiche prescritte per i successivi interventi agevolati.
Un interessante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’ipotesi in cui ai fini della riqualificazione energetica complessiva vengano eseguiti interventi che risultano autonomamente agevolabili in base agli altri commi della Finanziaria 2007, con limiti specifici per la detrazione.
In tale ipotesi, se si soddisfano i requisiti di riqualificazione energetica dell’edificio, con il conseguimento dell’indice di prestazione energetica di cui sopra, è possibile ricondurre i singoli interventi tra quelli di riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 e usufruire della detrazione nel limite massimo di € 100.000.
Di conseguenza, non è consentito utilizzare anche la detrazione per i singoli lavori, che devono ritenersi ricompresi nell’intervento generale.
A titolo di esempio:
Attraverso la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (intervento di cui al comma 347, per il quale è prevista la detrazione massima pari a € 30.000) e la sostituzione degli infissi (intervento di cui al comma 345, per il quale è prevista la detrazione massima pari a € 60.000) si ottiene un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui alla Tabella sopra riportata.
In tale ipotesi i lavori complessivamente eseguiti possono rappresentare “un insieme sistematico di interventi” rientrante nella previsione del comma 344 e pertanto possono usufruire della detrazione massima di € 100.000.
Relativamente agli altri interventi di risparmio energetico che non incidono sul livello di climatizzazione invernale (quale l’installazione di pannelli solari), la detrazione può essere usufruita anche in aggiunta a quella riferita alla riqualificazione energetica degli edifici. In tal caso, quindi, al soggetto interessato spetta la detrazione nel limite di € 30.000 per l’installazione dei pannelli solari, nonché di € 100.000 per i lavori di riqualificazione energetica.
· Comma 345 -interventi sull’involucro di edifici esistenti (tetti, pavimenti, finestre compresi gli infissi):- Si tratta di interventi riguardanti le strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m 2K (espressa nella tabelle sotto riportata).- La spesa massima consentita è di 109.090,90 euro, con detraibilità al 55% fino a 60.000 euro.
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VALORI LIMITE DELLA TRASMITTENZA TERMICA UTILE U
DELLE STRUTTURE COMPONENTI L’INVOLUCRO EDILIZIO ESPRESSA IN (W/m2K)
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Zona climatica
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Strutture opache verticali U (W/m2K)
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Finestre comprensive di infissi U (W/m2K)
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A
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0,72
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5,0
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B
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0,54
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3,6
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C
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0,46
|
3,0
|
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D
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0,40
|
2,8
|
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E
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0,37
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2,5
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F
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0,35
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2,2
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Si tratta, in altri termini, di interventi di coibentazione o isolamento termico.
Sul punto va evidenziato che il citato DM non menziona gli interventi riguardanti le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), ancorché gli stessi siano espressamente previsti dal comma 345 della Finanziaria 2007.
Tale “inspiegabile” differenza del testo attuativo rispetto alla Finanziaria va ricondotta, secondo la citata Circolare n. 36/E, alla concreta impossibilità di rispettare i valori di trasmittanza termica relativi a tali elementi a causa di un errore redazionale in fase di stesura delle tabelle allegate alla Finanziaria 2007 (nelle quali sono stati invertiti i valori riferiti ai pavimenti e quelli della copertura).
Pertanto l’Agenzia delle Entrate afferma che, in assenza delle disposizioni attuative, i lavori sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) non danno diritto all’agevolazione.
Infatti nella tabella originaria sono state invertitite la colonna “Pavimenti” con la colonna “Copertura”:
Þ
La tabella è stata pertanto corretta con il seguente ordine:
| Coperture | Pavimenti
Þ
La suddetta tabella è stata sostituita con efficacia retroattiva dall’1/1/2007 da una nuova tabella allegata al comma 345 della finanziaria dell’anno scorso con la quale sono state invertite tra loro le voci “pavimenti” con “coperture”. E’ quindi palese che a tabella come sopra riportata riportava un errore che è stato ora corretto con la Tab. 3 Allegata all’art. 1, comma 345.
Resta ferma la possibilità di detrarre il 55% quale spesa di riqualificazione energetica globale dell’edificio (di cui al comma 344) qualora l’intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente previsti.
Gli interventi agevolabili consistono quindi nella riqualificazione energetica delle strutture opache verticali, quali:
- pareti (generalmente esterne);
- finestre comprensive di infissi.
Oltre agli infissi, sono agevolabili anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore (quali, ad esempio, scuri o persiane) o che sono strutturalmente accorpate agli infissi (come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio).
Come evidenziato nella Circolare n. 36/E, considerato che l’agevolazione è finalizzata a conseguire un risparmio energetico, la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi risultino già conformi agli indici di trasmittanza termica di cui sopra, non è sufficiente ai fini della detrazione.
È infatti necessario che a seguito dell’intervento tali indici si riducano ulteriormente. Tale specifica circostanza dovrà risultare dall’asseverazione redatta dal tecnico.
· Comma 346 - installazione di pannelli solari: - Panelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.- La spesa massima consentita è di 109.090,90 euro, con detraibilità al 55% fino a 60.000 euro;
Ai sensi dell’art. 8 del citato DM, i pannelli solari devono presentare le seguenti caratteristiche:
- avere un termine minimo di garanzia (fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in 2 anni per accessori e componenti tecnici);
- essere conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione.
Circa la previsione normativa, secondo cui la produzione di acqua calda può essere rivolta al soddisfacimento dei bisogni domestici, industriali e di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, l’Agenzia delle Entrate precisa che tale elencazione non è esaustiva, ma è finalizzata a ricomprendere non solo l’ambito domestico e produttivo, ma anche, più in generale, quello commerciale, ricreativo e socio-assistenziale.
Da ciò discende che sono ammesse alla detrazione “tutte le strutture afferenti attività e servizi, in cui è richiesta la produzione di acqua calda”.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce comunque che anche l’installazione dei pannelli solari deve riguardare comunque edifici esistenti. Ciò in applicazione di “un criterio unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli interventi previsti, compresa anche l’installazione dei pannelli solari, devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi devono essere realizzati su edifici esistenti”.
· Comma 347 - sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con installazione di caldaie a condensazione (cui vanno aggiunti, per effetto della Finanziaria 2008, anche gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia): - La spesa massima consentita è di 55.545,45 euro, con detraibilità al 55% fino a 30.000 euro.
Gli interventi in esame consistono nella sostituzione di impianti preesistenti e installazione di caldaie a condensazione.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, non danno diritto alla detrazione l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
Con riferimento a tali ultimi interventi è possibile usufruire della detrazione, se risultano riconducibili tra quelli di riqualificazione energetica (comma 344) che conseguono gli indici di prestazione energetica sopra riportati.
Rientrano in tale ambito anche:
- la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore;
- la trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
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Gli adempimenti: l’asseverazione
Innanzitutto, è richiesto che la conformità dell’intervento ai requisiti previsti sia asseverata da parte di un tecnico abilitato vale a dire da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all’Ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al Collegio dei geometri o dei periti industriali, nonché, secondo quanto affermato nella Circolare n. 36/E, dei dottori agronomi, dottori forestali o periti agrari.
Il citato DM precisa altresì che tale asseverazione può essere ricompresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 192/2005.
Qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un’unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
Gli artt. da 6 a 9 del citato Decreto specificano il contenuto dell’asseverazione in esame, relativamente a ciascuna tipologia di intervento, come di seguito riportato.
Va evidenziato che le caratteristiche energetiche di determinati beni possono essere attestate, in alternativa a quanto sopra, direttamente dai produttori.
Vediamo in specifico quale è il contenuto dell’asseverazione per ciascuna tipologia di intervento:
Comma 344 – Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati tabella C del decreto ministeriale.
Comma 345 – Asseverazione degli interventi sull’involucro di edifici esistenti:
Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’asseverazione specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento , le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella allegato D del decreto ministeriale.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, sul rispetto dei requisiti minimi, può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Comma 346 – Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari:
Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l’asseverazione deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti:
- che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni;
- che gli accessori e i componenti elettrici/elettronici sono garantiti per almeno 2 anni;
- che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;
- che l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto sopra disposto può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Comma 347 – Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:
Per tali interventi l’asseverazione deve specificare che:
- sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve indicare, oltre al rispetto di quanto sopra riportato, che:
· che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
· che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
· è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Rientra nell’ambito degli interventi agevolabili anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Le condizioni necessarie per avvalersi della detrazione. Le condizioni necessarie per beneficiare della detrazione sono:· la redazione di una perizia da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge;· la redazione dell’attestato di qualificazione energetica da parte di un tecnico abilitato (ma la Finanziaria dispone che, per lo sconto sulla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e sull’installazione di pannelli solari, non occorre più l’attestato di qualificazione energetica);· la redazione della scheda tecnica informativa relativa agli interventi eseguiti redatta da tecnico abilitato; · l’invio dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda tecnica informativa all’Enea (tramite raccomandata o il sito internet) entro 60 giorni dalla fine dei lavori (per i lavori ultimati nel 2007, il termine è stato differito al 28 febbraio 2008);· l’effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario o postale (questo requisito non si applica agli imprenditori, individuali o societari). Lo sconto del 55% ha vincoli meno stretti rispetto alla detrazione del 36%. È infatti utilizzabile sia da privati che da imprenditori, individuali o societari: quindi, sia agli effetti Irpef che Ires (ma il privato detrae per cassa mentre l’imprenditore detrae per competenza). Non solo: lo sconto del 55% può concernere spese per interventi su qualsiasi tipo di fabbricato, anche quindi per gli immobili ad uso non abitativo.Occorre infine precisare che, se nell’ambito di un intervento di ristrutturazione effettuato ai fini della detrazione del 36% sono compiute spese per le quali si può fruire della detrazione del 55%, queste ultime vanno scorporate dal costo complessivo per accedere alla maggior detrazione (effettuando i relativi adempimenti) mentre il bonus del 36% resterà applicabile alle restanti spese.
L’incentivo fiscale del 55% vale oltre che per gli immobile posseduti da una persona fisica ma anche per le persone giuridiche (società), ma è applicabile anche per le parti comuni condominiali, nel caso in cui l’intervento sia volto a contenere i consumi energetici.
In questo caso la detrazione va ripartita in tre rate annuali di pari importo (nel caso di spesa sostenuta nel 2007 e fino ad un massimo di dieci rate nel caso di spesa sostenuta dal 2008), e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell’amministratore in base alla tabella millesimale. In tale ipotesi l’ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. La detrazione del 55% non è cumulabile con quella del 36% per il recupero del patrimonio edilizio, né con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, è necessaria l’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento. L’attestato di “certificazione energetica” o di “qualificazione energetica”
Il soggetto interessato deve inoltre acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, mediante:
- l’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, prodotto, successivamente all’esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato ante 8.10.2005);
ovvero, in assenza delle predette procedure,
- l’attestato di “qualificazione energetica”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica deve specificare anche i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione (vedasi fac-simile di cui all’allegato 1).
L’invio della documentazione all’ENEA
Entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29.2.2008 (ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007), il soggetto interessato deve trasmettere all'ENEA la seguente documentazione:
· copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato;
· la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente le seguenti informazioni (vedasi schema di cui all’allegato 2):
· dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
· dati identificativi dell’immobile;
· tipologia dell’intervento;
· risparmio annuo di energia previsto;
· costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
· importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
· costo delle spese professionali.
L’invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente:
Þ tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo:
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ENEA
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galleria (Roma)
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specificando, quale riferimento “Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”.
Tutta la documentazione riguardante gli interventi realizzati va conservata ed esibita all’amministrazione finanziaria, se ne fa richiesta. In particolare, è necessario conservare:· il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; · la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA; · le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che anche l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento; · la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento; e nel caso di condominio:· la copia della delibera assembleare; · copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Le spese agevolabili
L’art. 3 del citato Decreto specifica le tipologie di spesa per le quali spetta la detrazione in esame, relativamente agli interventi di seguito elencati.
Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
- Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi:
- Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda:
- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 36/E, tale elencazione non va considerata esaustiva, essendo finalizzata, tra l’altro, a chiarire che l’agevolazione è applicabile anche a determinati costi, quali i lavori edili connessi con l’intervento.
Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica.
Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344, non richiamati nell’elencazione delle spese agevolabili di cui sopra, devono ritenersi detraibili, oltre alle spese professionali, anche quelle relative:
alle forniture e posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione;
la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.
L’ambito temporale: principio di cassa e di competenza
La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 e in particolare:
- per i soggetti non titolari di reddito d’impresa (quali i privati, gli enti non commerciali, i lavoratori autonomi) sono agevolabili le spese sostenute, ossia pagate con bonifico bancario o postale, dall’1.1 al 31.12.2007, dal dall’1.1 al 31.12.2008, ecc. quindi per anno solare;
per i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), per i quali
- i lavori ineriscono all’esercizio dell’attività commerciale, sono agevolabili le spese imputabili al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. A tal fine, in base al principio di competenza di cui all’art. 109, TUIR, vanno considerate:
- le prestazioni di servizi ultimate nel periodo in esame;
- i beni consegnati/spediti nel periodo in esame.
Stesso discorso vale per le spese che saranno sostenute negli esercizi 2008, 2009 e 2010.
Il limite massimo della detrazione
La detrazione in esame ha rilevanza sia ai fini IRPEF che ai fini IRES ed è calcolata applicando la percentuale del 55% all’ammontare delle spese sostenute.
I predetti limiti massimi, vale a dire:
- € 100.000 per gli interventi di riqualificazione energetica (comma 344);
- € 60.000 per gli interventi sulle strutture opache (comma 345);
- € 60.000 per l’installazione di pannelli solari (comma 346);
- € 30.000 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 347);
sono riferiti alla detrazione (anziché all’ammontare della spesa sostenuta cui commisurare l’agevolazione) e rappresentano pertanto l’ammontare massimo del beneficio spettante.
Qualora siano effettuati più interventi agevolabili “cumulabili”, la detrazione massima è pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così nel caso di installazione dei pannelli solari e sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, la detrazione massima è pari a € 90.000 (60.000 riferita ai pannelli solari + 30.000 riferita alla sostituzione dell’impianto).
Qualora gli interventi effettuati siano riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come nel caso di coibentazione delle pareti esterne (rientranti sia nel comma 344 sia nel comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all’ENEA il comma della Finanziaria cui fare riferimento.
Il limite massimo della detrazione va riferito all’unità immobiliare sulla quale è effettuato l’intervento e va pertanto ripartito tra i detentori o possessori dell’immobile in ragione della spesa da ciascuno sostenuta. Così, ad esempio, due coniugi sostengono (ciascuno al 50%) le spese per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale nella loro abitazione, il limite di € 60.000 è suddiviso al 50% tra i 2 soggetti (30.000 ciascuno).
Relativamente agli interventi condominiali il limite della detrazione va riferito, in generale, a ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio. Tuttavia se si tratta di interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344 effettuati sull’intero edificio (e non su parti dello stesso) la detrazione spetta nel limite complessivo di € 100.000, da ripartire tra gli aventi diritto.
Al fine di quantificare il beneficio effettivo, va verificata anche la capienza d’imposta del singolo soggetto, tenendo presente, infatti, che la detrazione può essere usufruita fino ad “azzerare” l’imposta lorda e non può portare all’emersione di un credito d’imposta. In situazioni di incapienza può essere utile, come sopra accennato, suddividere il beneficio tra più soggetti (che sostengono le spese), come, ad esempio, con un familiare convivente.
Il Trasferimento dell’immobile oggetto degli interventi
Nel caso di variazione della titolarità dell’immobile (ad esempio, a seguito di cessione o donazione dell’immobile ovvero decesso del contribuente) nel periodo di godimento della detrazione, si deve fare un richiamo alle previsioni relative alla detrazione del 36%, nel senso che la variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote residue di detrazione in capo al nuovo titolare; Tale effetto di trasferimento delle quote residue non si verifica quando il beneficiario della detrazione è il conduttore o comodatario.
· La detrazione rimane infatti in capo al conduttore o comodatario anche a seguito della cessazione del contratto di locazione o comodato.
· in caso di decesso dell’avente diritto, il diritto alla detrazione delle quote residue si trasmette, per intero, soltanto all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Si rammenta sul punto che tale ultima condizione si verifica quando l’erede ha la disponibilità immediata dell’immobile e può disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere che lo destini o meno ad abitazione principale (Circolare Agenzia delle Entrate 10.6.2004, n. 24/E).
La cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%).
A tale proposito la citata Circolare n. 36/E afferma che tale disposizione (divieto di cumulo) è limitata all’ambito dell’imposizione diretta e, in particolare, alla possibile applicazione congiunta di altre detrazioni d’imposta, mentre non si riflette, ad esempio, su eventuali agevolazioni IVA.
In materia di IVA risultano applicabili le aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Nello specifico:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali usufruiscono dell’aliquota IVA 10% in base all’agevolazione prevista dalla Legge n. 488/99, prorogata per il 2007 dalla Finanziaria 2007. Va tenuta presente la limitazione derivante dalla presenza di beni significativi;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di qualsiasi categoria catastale, usufruiscono dell’aliquota IVA 10% in base al disposto dei nn. 127-quaterdecies e 127-terdecies, Tab. A, parte III, DPR n. 633/72.
Per quanto attiene i rapporti con la detrazione del 36%, di cui il beneficio in esame rappresenta, in sostanza, una specificazione, è ribadito che “in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle le due normative ……le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse”.
L’agevolazione è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui al DM 24.7.2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
In presenza di contributi, si rammenta che l’importo agevolato deve essere calcolato sulla base del costo rimasto a carico del contribuente. Se la detrazione è inizialmente conteggiata sull’ammontare delle spese sostenute, l’ammontare del contributo erogato successivamente va assoggettato a tassazione separata.
Le prospettive future
Leggendo le previsioni che l’Unione petrolifera italiana faceva a fine 2006 per l’anno successivo si trovavano “stime di prezzi di petrolio in flessione sebbene su livelli ancora sostenuti: 62 dollari/barile rispetto ai 67 dollari stimati per il 2006. Curiosamente c’era una nota che diceva “salvo imprevisti”.
E l’imprevisto ci deve essere sicuramente stato se il petrolio nel 2008 ha superato i 100 dollari a barile con un incremento di quasi il 50%. E se consideriamo che il dollaro ha perso potere rispetto all’euro l’aumento è stato ancora maggiore.
Nel suo ultimo libro dal titolo “Con tutta l’energia possibile” il direttore dell’ENI Leonardo Maugeri spiega, scartando eventuali dubbi, che l’unica certezza è che il petrolio non finirà (riprendendo il saggio The age of oil e scritti su Foreign affaire, Newsweek, Science, The wall Street Journal e Il Sole-24Ore).
Nel libro di Maugeri, del quale ho potuto leggere una recensione, Maugeri passa ad esaminare le fonti alternative, rinnovabili con il testa l’energia solare e l’atomo. Ebbene la grande rivoluzione energetica in atto non può fare a meno di produrre grandi quantità di energia. E, la maggiore differenza tra fra fonti fossili e fonti rinnovabili, è data dal fatto che queste ultime presentano un problema di densità e potenza che corrisponde ai mq di territorio necessari a produrre la stessa quantità di energia da fonti diverse. La superficie occupata per produrre energia da biomasse è fra 100 e 1000 volte maggiore della superficie necessaria per produrre la stessa quantità di energia da fonti fossili. Lo stesso vale anche se in misura diversa per le altre fonti rinnovabili, con una parziale eccezione per l’energia solare. La quantità di energia che ogni giorno ci proviene dal sole è infatti così grande da essere l’unica vera fonte in grado di dare una soluzione energetica di lungo periodo.
E non sarà un caso se anche uno stato arabo (Abu Dhabi) nel 2007 ha acquistato pannelli fotovoltaici per 300 milioni di dollari destinati alla costruzione di impianti in loco.
In Italia siamo partiti in ritardo sia con la ricerca, sia con l’investimento nel risparmio energetico, non solo, ma investiamo troppo poco; ad esempio la prima Finanziaria del 2007 ha stanziato per il triennio 2007-2009 un fondo (rotativo per l’energia) complessivamente di soli 200 milioni di euro.
Siamo in ritardo, ma ci stiamo attrezzando, anche se c’è un freno a mano tirato. Potrebbe essere questa la sintesi dell’attuale stato dell’arte del settore delle energie rinnovabili in Italia.
Il ritorno dell’investimento ha ancora tempi relativamente lunghi (ad esempio per gli investimenti di energia fotovoltaica si parla tra gli 8 e i 14 anni su installazioni che hanno una vita utile di 20 anni).
In questo senso lo Stato italiano dovrebbe dare un ulteriore segnale, aumentando gli incentivi a favore di chi sceglie di investire ed utilizzare, fin da subito impianti che generano energia pulita: questo è un modo fare “cultura” e di risvegliare le “coscienze” dei cittadini.
Con il passare del tempo, si presume che le tecnologia per la produzione di energie rinnovabili saranno sempre più evolute e meno costose e quindi il bisogno di sussidi e incentivi al settore tenderà ad azzerarsi.
Oltre al bonus fiscale sull’investimento, strada da seguire è quella del Decreto Ministeriale 19.2.2007 (che ha modificato il decreto 28.7.2005) prevedendo che anche per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto la tariffa incentivante sia pagata “su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete”. L’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici con una potenza nominale non inferiore a 1 kw è incentivata attraverso il cosiddetto conto energia, le cui tariffe sono state aggiornate appunto dal decreto 19.2.2007. Su tutta la produzione spetta un compenso a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e per 20 anni. Le tariffe vanno da un minimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, a seconda dell’integrazione architettonica dei pannelli all’edificio.
Tra gli interventi prioritari da finanziare per la Finanziaria 2007 c’è anche il finanziamento di progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o a emissioni zero.
Ma ci sono degli elementi come i carburanti vegetali, che sappiamo già come funzionano e non servono molte ricerche, carburanti che però stentano ad arrivare al serbatoio. C’è voluta una procedura di infrazione all’Italia da parte di Bruxelles perché la Finanziaria 2007 dicesse che a benzina e gasolio devono essere mescolati biocarburanti come l’alcol, il biodisel, l’Etbe (un derivato dell’alcol già usato nelle benzine verdi).
La produzione di energia verde in Italia è frenata, molto frenata dalla mancanza di emanazione dei decreti attuativi o dalla mancanza di chiarezza nella loro applicazione, questo nonostante i coltivatori spingano per le coltivazioni energetiche, ed nonostante esistano impianti finiti ma non ancora privi delle autorizzazioni necessarie per entrare in funzione.
Quindi il biodisel viene importato dalla Francia e dalla Germania.
C’è solo qualche contratto di filiera come quello di Confagricoltura di Bologna con circa 3.000 ettari coltivati nel 2007 pari ad una produzione 1.000 tonnellate di biodisel a fronte delle 100.000 tonnellate che erano necessarie. Secondo le previsioni nel 2007 le tonnellate di carburanti vegetali immessi sul mercato doveva aggirarsi intorno alle 245 milioni di tonnellate; secondo una ricerca dello Studio Ambrosetti significa che andrebbero coltivati con produzioni energetiche circa 273.000 ettari, per arrivare a 1.400.000 ettari nel 2010 (quando la percentuale di biocarburante da immettere dovrà essere pari al 5%).
Ci si chiede allora cosa aspetti l’italia a liberalizzare veramente la produzione di coltivazioni agricole per uso energetico, altrimenti continueremo a comperarlo dall’estero, e a far guadagnare i coltivatori stranieri anziché dare la facoltà ai coltivatori italiani di destinare una aliquota dei propri terreni alle coltivazioni energetiche.
In Europa: il biodiesel e' correntemente in commercio in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia. In Austria e Germania viene utilizzato biodiesel puro, in Francia 7 raffinerie su 13 (quindi il 50%) incorporano il biodiesel nel gasolio in percentuale del 5% e oltre 30 gruppi industriali utilizzano veicoli con biodiesel al 30%.
In Francia c’è una proposta che per tre anni il contingente di biodiesel da utilizzare verrà defiscalizzato.
Il mio auspicio è che l’Italia abbia un nuovo Bersani capace di liberalizzare la produzione di tutte le coltivazioni che sono fonti di energia pulita in modo da adeguarsi subito al limite minimo europeo del 5%, e defiscalizzando in tutto o in buona parte l’utilizzo di carburante vegetale in modo da premiare i più virtuosi, e creare vera concorrenza nel mercato. Infine, per concludere possiamo dire che, paradossalmente, la maggiore spinta per l’utilizzo dell’energia pulita viene proprio all’aumento del costo del petrolio, e se l’aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati ci costringe ad accelerare nella direzione intrapresa: ben venga l’aumento.Questo per dire che tutto il male non viene per nuocere.
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Gli adempimenti: l’asseverazione
Innanzitutto, è richiesto che la conformità dell’intervento ai requisiti previsti sia asseverata da parte di un tecnico abilitato vale a dire da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all’Ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al Collegio dei geometri o dei periti industriali, nonché, secondo quanto affermato nella Circolare n. 36/E, dei dottori agronomi, dottori forestali o periti agrari.
Il citato DM precisa altresì che tale asseverazione può essere ricompresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 192/2005.
Qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un’unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
Gli artt. da 6 a 9 del citato Decreto specificano il contenuto dell’asseverazione in esame, relativamente a ciascuna tipologia di intervento, come di seguito riportato.
Va evidenziato che le caratteristiche energetiche di determinati beni possono essere attestate, in alternativa a quanto sopra, direttamente dai produttori.
Vediamo in specifico quale è il contenuto dell’asseverazione per ciascuna tipologia di intervento:
Comma 344 – Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati tabella C del decreto ministeriale.
Comma 345 – Asseverazione degli interventi sull’involucro di edifici esistenti:
Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’asseverazione specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento , le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella allegato D del decreto ministeriale.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, sul rispetto dei requisiti minimi, può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Comma 346 – Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari:
Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l’asseverazione deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti:
- che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni;
- che gli accessori e i componenti elettrici/elettronici sono garantiti per almeno 2 anni;
- che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;
- che l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto sopra disposto può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Comma 347 – Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:
Per tali interventi l’asseverazione deve specificare che:
- sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve indicare, oltre al rispetto di quanto sopra riportato, che:
· che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
· che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
· è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Rientra nell’ambito degli interventi agevolabili anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Le condizioni necessarie per avvalersi della detrazione. Le condizioni necessarie per beneficiare della detrazione sono:· la redazione di una perizia da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge;· la redazione dell’attestato di qualificazione energetica da parte di un tecnico abilitato (ma la Finanziaria dispone che, per lo sconto sulla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e sull’installazione di pannelli solari, non occorre più l’attestato di qualificazione energetica);· la redazione della scheda tecnica informativa relativa agli interventi eseguiti redatta da tecnico abilitato; · l’invio dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda tecnica informativa all’Enea (tramite raccomandata o il sito internet) entro 60 giorni dalla fine dei lavori (per i lavori ultimati nel 2007, il termine è stato differito al 28 febbraio 2008);· l’effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario o postale (questo requisito non si applica agli imprenditori, individuali o societari). Lo sconto del 55% ha vincoli meno stretti rispetto alla detrazione del 36%. È infatti utilizzabile sia da privati che da imprenditori, individuali o societari: quindi, sia agli effetti Irpef che Ires (ma il privato detrae per cassa mentre l’imprenditore detrae per competenza). Non solo: lo sconto del 55% può concernere spese per interventi su qualsiasi tipo di fabbricato, anche quindi per gli immobili ad uso non abitativo.Occorre infine precisare che, se nell’ambito di un intervento di ristrutturazione effettuato ai fini della detrazione del 36% sono compiute spese per le quali si può fruire della detrazione del 55%, queste ultime vanno scorporate dal costo complessivo per accedere alla maggior detrazione (effettuando i relativi adempimenti) mentre il bonus del 36% resterà applicabile alle restanti spese.
L’incentivo fiscale del 55% vale oltre che per gli immobile posseduti da una persona fisica ma anche per le persone giuridiche (società), ma è applicabile anche per le parti comuni condominiali, nel caso in cui l’intervento sia volto a contenere i consumi energetici.
In questo caso la detrazione va ripartita in tre rate annuali di pari importo (nel caso di spesa sostenuta nel 2007 e fino ad un massimo di dieci rate nel caso di spesa sostenuta dal 2008), e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell’amministratore in base alla tabella millesimale. In tale ipotesi l’ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. La detrazione del 55% non è cumulabile con quella del 36% per il recupero del patrimonio edilizio, né con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, è necessaria l’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento. L’attestato di “certificazione energetica” o di “qualificazione energetica”
Il soggetto interessato deve inoltre acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, mediante:
- l’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, prodotto, successivamente all’esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato ante 8.10.2005);
ovvero, in assenza delle predette procedure,
- l’attestato di “qualificazione energetica”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica deve specificare anche i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione (vedasi fac-simile di cui all’allegato 1).
L’invio della documentazione all’ENEA
Entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29.2.2008 (ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007), il soggetto interessato deve trasmettere all'ENEA la seguente documentazione:
· copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato;
· la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente le seguenti informazioni (vedasi schema di cui all’allegato 2):
· dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
· dati identificativi dell’immobile;
· tipologia dell’intervento;
· risparmio annuo di energia previsto;
· costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
· importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
· costo delle spese professionali.
L’invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente:
Þ tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo:
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ENEA
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galleria (Roma)
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specificando, quale riferimento “Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”.
Tutta la documentazione riguardante gli interventi realizzati va conservata ed esibita all’amministrazione finanziaria, se ne fa richiesta. In particolare, è necessario conservare:· il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; · la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA; · le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che anche l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento; · la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento; e nel caso di condominio:· la copia della delibera assembleare; · copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Le spese agevolabili
L’art. 3 del citato Decreto specifica le tipologie di spesa per le quali spetta la detrazione in esame, relativamente agli interventi di seguito elencati.
Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
- Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi:
- Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda:
- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 36/E, tale elencazione non va considerata esaustiva, essendo finalizzata, tra l’altro, a chiarire che l’agevolazione è applicabile anche a determinati costi, quali i lavori edili connessi con l’intervento.
Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica.
Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344, non richiamati nell’elencazione delle spese agevolabili di cui sopra, devono ritenersi detraibili, oltre alle spese professionali, anche quelle relative:
alle forniture e posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione;
la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.
L’ambito temporale: principio di cassa e di competenza
La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 e in particolare:
- per i soggetti non titolari di reddito d’impresa (quali i privati, gli enti non commerciali, i lavoratori autonomi) sono agevolabili le spese sostenute, ossia pagate con bonifico bancario o postale, dall’1.1 al 31.12.2007, dal dall’1.1 al 31.12.2008, ecc. quindi per anno solare;
per i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), per i quali
- i lavori ineriscono all’esercizio dell’attività commerciale, sono agevolabili le spese imputabili al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. A tal fine, in base al principio di competenza di cui all’art. 109, TUIR, vanno considerate:
- le prestazioni di servizi ultimate nel periodo in esame;
- i beni consegnati/spediti nel periodo in esame.
Stesso discorso vale per le spese che saranno sostenute negli esercizi 2008, 2009 e 2010.
Il limite massimo della detrazione
La detrazione in esame ha rilevanza sia ai fini IRPEF che ai fini IRES ed è calcolata applicando la percentuale del 55% all’ammontare delle spese sostenute.
I predetti limiti massimi, vale a dire:
- € 100.000 per gli interventi di riqualificazione energetica (comma 344);
- € 60.000 per gli interventi sulle strutture opache (comma 345);
- € 60.000 per l’installazione di pannelli solari (comma 346);
- € 30.000 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 347);
sono riferiti alla detrazione (anziché all’ammontare della spesa sostenuta cui commisurare l’agevolazione) e rappresentano pertanto l’ammontare massimo del beneficio spettante.
Qualora siano effettuati più interventi agevolabili “cumulabili”, la detrazione massima è pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così nel caso di installazione dei pannelli solari e sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, la detrazione massima è pari a € 90.000 (60.000 riferita ai pannelli solari + 30.000 riferita alla sostituzione dell’impianto).
Qualora gli interventi effettuati siano riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come nel caso di coibentazione delle pareti esterne (rientranti sia nel comma 344 sia nel comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all’ENEA il comma della Finanziaria cui fare riferimento.
Il limite massimo della detrazione va riferito all’unità immobiliare sulla quale è effettuato l’intervento e va pertanto ripartito tra i detentori o possessori dell’immobile in ragione della spesa da ciascuno sostenuta. Così, ad esempio, due coniugi sostengono (ciascuno al 50%) le spese per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale nella loro abitazione, il limite di € 60.000 è suddiviso al 50% tra i 2 soggetti (30.000 ciascuno).
Relativamente agli interventi condominiali il limite della detrazione va riferito, in generale, a ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio. Tuttavia se si tratta di interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344 effettuati sull’intero edificio (e non su parti dello stesso) la detrazione spetta nel limite complessivo di € 100.000, da ripartire tra gli aventi diritto.
Al fine di quantificare il beneficio effettivo, va verificata anche la capienza d’imposta del singolo soggetto, tenendo presente, infatti, che la detrazione può essere usufruita fino ad “azzerare” l’imposta lorda e non può portare all’emersione di un credito d’imposta. In situazioni di incapienza può essere utile, come sopra accennato, suddividere il beneficio tra più soggetti (che sostengono le spese), come, ad esempio, con un familiare convivente.
Il Trasferimento dell’immobile oggetto degli interventi
Nel caso di variazione della titolarità dell’immobile (ad esempio, a seguito di cessione o donazione dell’immobile ovvero decesso del contribuente) nel periodo di godimento della detrazione, si deve fare un richiamo alle previsioni relative alla detrazione del 36%, nel senso che la variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote residue di detrazione in capo al nuovo titolare; Tale effetto di trasferimento delle quote residue non si verifica quando il beneficiario della detrazione è il conduttore o comodatario.
· La detrazione rimane infatti in capo al conduttore o comodatario anche a seguito della cessazione del contratto di locazione o comodato.
· in caso di decesso dell’avente diritto, il diritto alla detrazione delle quote residue si trasmette, per intero, soltanto all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Si rammenta sul punto che tale ultima condizione si verifica quando l’erede ha la disponibilità immediata dell’immobile e può disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere che lo destini o meno ad abitazione principale (Circolare Agenzia delle Entrate 10.6.2004, n. 24/E).
La cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%).
A tale proposito la citata Circolare n. 36/E afferma che tale disposizione (divieto di cumulo) è limitata all’ambito dell’imposizione diretta e, in particolare, alla possibile applicazione congiunta di altre detrazioni d’imposta, mentre non si riflette, ad esempio, su eventuali agevolazioni IVA.
In materia di IVA risultano applicabili le aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Nello specifico:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali usufruiscono dell’aliquota IVA 10% in base all’agevolazione prevista dalla Legge n. 488/99, prorogata per il 2007 dalla Finanziaria 2007. Va tenuta presente la limitazione derivante dalla presenza di beni significativi;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di qualsiasi categoria catastale, usufruiscono dell’aliquota IVA 10% in base al disposto dei nn. 127-quaterdecies e 127-terdecies, Tab. A, parte III, DPR n. 633/72.
Per quanto attiene i rapporti con la detrazione del 36%, di cui il beneficio in esame rappresenta, in sostanza, una specificazione, è ribadito che “in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle le due normative ……le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse”.
L’agevolazione è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui al DM 24.7.2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
In presenza di contributi, si rammenta che l’importo agevolato deve essere calcolato sulla base del costo rimasto a carico del contribuente. Se la detrazione è inizialmente conteggiata sull’ammontare delle spese sostenute, l’ammontare del contributo erogato successivamente va assoggettato a tassazione separata.
Le prospettive future
Leggendo le previsioni che l’Unione petrolifera italiana faceva a fine 2006 per l’anno successivo si trovavano “stime di prezzi di petrolio in flessione sebbene su livelli ancora sostenuti: 62 dollari/barile rispetto ai 67 dollari stimati per il 2006. Curiosamente c’era una nota che diceva “salvo imprevisti”.
E l’imprevisto ci deve essere sicuramente stato se il petrolio nel 2008 ha superato i 100 dollari a barile con un incremento di quasi il 50%. E se consideriamo che il dollaro ha perso potere rispetto all’euro l’aumento è stato ancora maggiore.
Nel suo ultimo libro dal titolo “Con tutta l’energia possibile” il direttore dell’ENI Leonardo Maugeri spiega, scartando eventuali dubbi, che l’unica certezza è che il petrolio non finirà (riprendendo il saggio The age of oil e scritti su Foreign affaire, Newsweek, Science, The wall Street Journal e Il Sole-24Ore).
Nel libro di Maugeri, del quale ho potuto leggere una recensione, Maugeri passa ad esaminare le fonti alternative, rinnovabili con il testa l’energia solare e l’atomo. Ebbene la grande rivoluzione energetica in atto non può fare a meno di produrre grandi quantità di energia. E, la maggiore differenza tra fra fonti fossili e fonti rinnovabili, è data dal fatto che queste ultime presentano un problema di densità e potenza che corrisponde ai mq di territorio necessari a produrre la stessa quantità di energia da fonti diverse. La superficie occupata per produrre energia da biomasse è fra 100 e 1000 volte maggiore della superficie necessaria per produrre la stessa quantità di energia da fonti fossili. Lo stesso vale anche se in misura diversa per le altre fonti rinnovabili, con una parziale eccezione per l’energia solare. La quantità di energia che ogni giorno ci proviene dal sole è infatti così grande da essere l’unica vera fonte in grado di dare una soluzione energetica di lungo periodo.
E non sarà un caso se anche uno stato arabo (Abu Dhabi) nel 2007 ha acquistato pannelli fotovoltaici per 300 milioni di dollari destinati alla costruzione di impianti in loco.
In Italia siamo partiti in ritardo sia con la ricerca, sia con l’investimento nel risparmio energetico, non solo, ma investiamo troppo poco; ad esempio la prima Finanziaria del 2007 ha stanziato per il triennio 2007-2009 un fondo (rotativo per l’energia) complessivamente di soli 200 milioni di euro.
Siamo in ritardo, ma ci stiamo attrezzando, anche se c’è un freno a mano tirato. Potrebbe essere questa la sintesi dell’attuale stato dell’arte del settore delle energie rinnovabili in Italia.
Il ritorno dell’investimento ha ancora tempi relativamente lunghi (ad esempio per gli investimenti di energia fotovoltaica si parla tra gli 8 e i 14 anni su installazioni che hanno una vita utile di 20 anni).
In questo senso lo Stato italiano dovrebbe dare un ulteriore segnale, aumentando gli incentivi a favore di chi sceglie di investire ed utilizzare, fin da subito impianti che generano energia pulita: questo è un modo fare “cultura” e di risvegliare le “coscienze” dei cittadini.
Con il passare del tempo, si presume che le tecnologia per la produzione di energie rinnovabili saranno sempre più evolute e meno costose e quindi il bisogno di sussidi e incentivi al settore tenderà ad azzerarsi.
Oltre al bonus fiscale sull’investimento, strada da seguire è quella del Decreto Ministeriale 19.2.2007 (che ha modificato il decreto 28.7.2005) prevedendo che anche per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto la tariffa incentivante sia pagata “su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete”. L’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici con una potenza nominale non inferiore a 1 kw è incentivata attraverso il cosiddetto conto energia, le cui tariffe sono state aggiornate appunto dal decreto 19.2.2007. Su tutta la produzione spetta un compenso a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e per 20 anni. Le tariffe vanno da un minimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, a seconda dell’integrazione architettonica dei pannelli all’edificio.
Tra gli interventi prioritari da finanziare per la Finanziaria 2007 c’è anche il finanziamento di progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o a emissioni zero.
Ma ci sono degli elementi come i carburanti vegetali, che sappiamo già come funzionano e non servono molte ricerche, carburanti che però stentano ad arrivare al serbatoio. C’è voluta una procedura di infrazione all’Italia da parte di Bruxelles perché la Finanziaria 2007 dicesse che a benzina e gasolio devono essere mescolati biocarburanti come l’alcol, il biodisel, l’Etbe (un derivato dell’alcol già usato nelle benzine verdi).
La produzione di energia verde in Italia è frenata, molto frenata dalla mancanza di emanazione dei decreti attuativi o dalla mancanza di chiarezza nella loro applicazione, questo nonostante i coltivatori spingano per le coltivazioni energetiche, ed nonostante esistano impianti finiti ma non ancora privi delle autorizzazioni necessarie per entrare in funzione.
Quindi il biodisel viene importato dalla Francia e dalla Germania.
C’è solo qualche contratto di filiera come quello di Confagricoltura di Bologna con circa 3.000 ettari coltivati nel 2007 pari ad una produzione 1.000 tonnellate di biodisel a fronte delle 100.000 tonnellate che erano necessarie. Secondo le previsioni nel 2007 le tonnellate di carburanti vegetali immessi sul mercato doveva aggirarsi intorno alle 245 milioni di tonnellate; secondo una ricerca dello Studio Ambrosetti significa che andrebbero coltivati con produzioni energetiche circa 273.000 ettari, per arrivare a 1.400.000 ettari nel 2010 (quando la percentuale di biocarburante da immettere dovrà essere pari al 5%).
Ci si chiede allora cosa aspetti l’italia a liberalizzare veramente la produzione di coltivazioni agricole per uso energetico, altrimenti continueremo a comperarlo dall’estero, e a far guadagnare i coltivatori stranieri anziché dare la facoltà ai coltivatori italiani di destinare una aliquota dei propri terreni alle coltivazioni energetiche.
In Europa: il biodiesel e' correntemente in commercio in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia. In Austria e Germania viene utilizzato biodiesel puro, in Francia 7 raffinerie su 13 (quindi il 50%) incorporano il biodiesel nel gasolio in percentuale del 5% e oltre 30 gruppi industriali utilizzano veicoli con biodiesel al 30%.
In Francia c’è una proposta che per tre anni il contingente di biodiesel da utilizzare verrà defiscalizzato.
Il mio auspicio è che l’Italia abbia un nuovo Bersani capace di liberalizzare la produzione di tutte le coltivazioni che sono fonti di energia pulita in modo da adeguarsi subito al limite minimo europeo del 5%, e defiscalizzando in tutto o in buona parte l’utilizzo di carburante vegetale in modo da premiare i più virtuosi, e creare vera concorrenza nel mercato. Infine, per concludere possiamo dire che, paradossalmente, la maggiore spinta per l’utilizzo dell’energia pulita viene proprio all’aumento del costo del petrolio, e se l’aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati ci costringe ad accelerare nella direzione intrapresa: ben venga l’aumento.Questo per dire che tutto il male non viene per nuocere.
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