GLI EDIFICI
Definizione di edificio
La definizione di "edificio" riportata nell'Allegato 1 è la seguente: "sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o con alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti". Tale definizione è esattamente conforme alla definizione data dal D.Lgs 192.
La definizione di "edificio" contenuta nell'Allegato 1 prosegue con l'elenco, identico a quello riportato all'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, delle categorie di classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d'uso e precisamente:
"- Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
* abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
* abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
* edifici ad albergo, pensione ed attività similari;
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti o di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
* quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
* quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
* quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, supermercati, esposizioni;
- Edifici adibiti ad attività sportive:
* piscine, saune e assimilabili;
* palestre e assimilabili;
* servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.".
L'elenco delle categorie è decisamente esaustivo; i rilievi - peraltro non significativi - che mi sembra possano essere effettuati dopo l'esame dell'elenco sono i seguenti:
a) non è prevista una clausola residuale, simile a quella impiegata dalla Direttiva CE;
b) non sono presi in considerazione gli edifici agricoli, ma solo le abitazioni rurali; rimarrebbero esclusi quindi:
- magazzini e depositi agricoli; tali edifici sono peraltro esclusi dall'applicazione della normativa in quanto il loro "uso standard" non prevede utilizzo di energia (alla medesima considerazione si giunge commentando la normativa statale, seguendo l'interpretazione data da Petrelli);
- locali di produzione agricola, che rientrano, comunque, fra gli edifici "assimilabili" agli edifici artigianali e industriali;
c) la dizione riferita agli uffici "purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico" sembra determinare un'esclusione di quegli uffici che scorporabili non siano; in realtà tali uffici "non scorporabili" sono presi in considerazione unitamente alla contigua unità industriale o artigianale insieme alla quale formano un unico corpo.
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Edifici provvisti di solo impianto di illuminazione - Edifici privi di impianti - Edifici al grezzo
Il problema se gli edifici provvisti di solo impianto di illuminazione siano o meno soggetti alla "certificazione regionale", già affrontato positivamente con riguardo alla normativa statale, trova analoga soluzione positiva.
Infatti l'impianto di illuminazione artificiale è spesso richiamato; in particolare:
- nella definizione di "impianto energetico" contenuta nell'Allegato "A", che deve intendersi un "impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito ... in un edificio ... asservito a specifiche esigenze funzionali di ... illuminazione degli ambienti ...";
- nella definizione di "prestazione energetica" contenuta nell'Allegato A sopra riportata;
- nell'Allegato 8 (Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici), ove viene di fatto riprodotta la definizione di "prestazione energetica" ed ove è espressamente previsto l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.
Nell'Allegato 7 (Attestato di Certificazione Energetica), si precisa che la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale è facoltativa e ciò si collega con quanto stabilito nell'Allegato 8, ove si legge:
- che nella fase di avvio (senza alcuna ulteriore precisazione), ai fini della certificazione energetica, devono essere considerati solo gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, mentre, in relazione alla climatizzazione estiva, è prevista solo una valutazione dell'involucro edilizio e nulla è detto sull'illuminazione; la mancanza, nella fase d'avvio, dell'indice di energia primaria necessaria per l'illuminazione è ribadita anche nell'Allegato 9 (Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici);
- che con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno predisposte metodologie per la valutazione dell'energia primaria per la climatizzazione estiva e per l'illuminazione artificiale degli ambienti.
Mi sembra di poter escludere con sicurezza che, per effetto di tali disposizioni, nella fase di avvio gli edifici provvisti di solo impianto di illuminazione si debbano intendere esclusi dall'obbligo di certificazione, in quanto deve essere oggetto di "valutazione energetica" anche l'involucro edilizio (tetto e muri) e le aperture (porte e finestre).
La norma non esclude l'impianto di illuminazione dalla valutazione di rendimento energetico, rimanda solamente ad un momento successivo la necessità dell'indicazione dell'energia primaria necessaria per l'impianto di illuminazione artificiale, ritenendo, probabilmente, che sia opportuno concentrarsi, quanto meno nella fase iniziale, sull'impianto termico, decisamente "più interessante" sotto l'aspetto del consumo di energia primaria.
Tali considerazioni portano ad analoga soluzione anche per l'ipotesi di edificio privo di impianti.
Nella fase di avvio, la certificazione energetica di un edificio provvisto (anche) dell'impianto di illuminazione non terrà conto di tale impianto, fino a che non venga definito il relativo indice di energia primaria.
In caso di edificio al grezzo, valgono le medesime osservazioni effettuate in sede di commento della normativa statale; anche in base alla normativa regionale (art. 5.1) gli edifici debbono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica "al termine dell'intervento" (definizione più puntuale di quella statale, prendendo in considerazione tutti gli interventi edilizi e non solo quelli di nuova costruzione).
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Edifici esclusi
Sono escluse dall'obbligo del rispetto dei requisiti minimi, a norma dell'art. 3.6, e dall'obbligo di certificazione energetica di cui al capitolo 5 (Certificazione energetica: ambito di applicazione), a norma dell'art. 5.14, le seguenti categorie di edifici ed impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda (beni culturali) e dell'art. 136 comma 1 lettere "b" e "c" del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonchè quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A-9 commi 1 e 2 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a cinquanta metri quadrati;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
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L'elencazione è sostanzialmente analoga a quella contenuta nella normativa statale.
L'analisi della disposizione è quindi semplice:
a) edifici di cui alla lettera "a":
- valgono le medesime considerazioni operate a commento della normativa statale;
- "l'alterazione inaccettabile" non potrà mai essere conseguenza dell'allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica;
- l'elencazione dei beni è ampliata con il riferimento alla Legge regionale 20/2000 dove, ai commi 1 e 2 dell'art. A-9 dell'Allegato, si parla di "edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale" individuati dal PSC e dal Comune;
b) edifici di cui alla lettera "b":
- descrizione identica a quella della norma statale;
- si richiamano le medesime considerazioni;
c) edifici di cui alla lettera "c":
- descrizione identica a quella della norma statale;
- non è possibile attribuire alle parole "superficie utile" il significato indicato nell'Allegato 1, in quanto:
* in tale maniera, la normativa regionale non rispetterebbe le prescrizioni minime portate dalla Direttiva, che stabilisce che in sede di attuazione ogni Stato membro può escludere dalla applicazione alcune categorie di edifici, fra le quali "i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 mq.";
* ove per "superficie utile" si intendesse "la superficie netta calpestabile della zona riscaldata" (come indicato nell'Allegato 1), sarebbe escluso dall'applicazione della normativa regionale un edificio isolato, privo di impianto di riscaldamento, avente superficie di migliaia di metri quadrati, e ciò in palese violazione delle prescrizioni della Direttiva.
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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Definizione, contenuto, soggetti certificatori
L'Attestato di Certificazione Energetica, nell'Allegato 1, è definito "il documento rilasciato da un soggetto accreditato, comprendente i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di cui all'allegato 7."
La definizione è analoga a quella data dalla norma statale.
La determinazione della prestazione energetica risulterà dall'applicazione dei metodi di calcolo indicati nell'Allegato 8 ("Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici").
L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un "soggetto accreditato".
Le modalità di accreditamento dei soggetti certificatori sono previste:
- al capitolo 6 (Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici), ove è stabilito che la Giunta Regionale deve individuare l'organismo di accreditamento e predisporre la regolamentazione necessaria al suo funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma regionale;
- al capitolo 7 (Soggetti certificatori accreditati), ove è stabilito chi possano essere i certificatori (tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, in possesso di diploma di laurea in ingegneria, architettura e scienze ambientali ovvero diploma di geometra o perito industriale, società di ingegneria, società di servizi energetici, enti pubblici e organismi, pubblici e privati, di ispezione e certificazione) e quali requisiti debbano avere (esperienza professionale nell'ambito della progettazione nell'isolamento termico degli edifici, di impianti di climatizzazione, di misure di miglioramento dl rendimento energetico degli edifici etc.);
- nell'allegato 14 (Linee Guida per la formazione dei certificatori).
La funzione dell'ACE è di:
- attestare la prestazione energetica;
- consentire di valutare e confrontare la prestazione energetica rispetto ad una scala.
L'ACE deve avere, come si legge nell'Allegato 7, il seguente contenuto:
* frontespizio indicante la natura del documento;
* dati identificativi dell'immobile (riferimenti catastali) e del proprietario;
* dati identificativi del tecnico qualificato preposto alla determinazione della prestazione energetica;
* dati identificativi del soggetto certificatore che emette l'attestato;
* data di emissione e di scadenza dell'attestato;
* codice di identificazione dell'attestato attribuito dall'Organismo regionale di accreditamento;
* risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche;
* classe di appartenenza dell'edificio;
* indici di prestazione energetica minimi obbligatori;
* potenziali interventi di miglioramento;
* asseverazione dei dati riportati nell'attestato da parte del Tecnico preposto alla determinazione della prestazione energetica e del soggetto certificatore.
Le asseverazioni saranno due solo nel caso in cui il soggetto certificatore sia una società od un ente (e quindi vi sarà asseverazione da parte del tecnico e del legale rappresentante), mentre vi sarà una sola asseverazione nel caso in cui il soggetto certificatore sia un singolo professionista.
L'Allegato 7 prescrive che ogni soggetto certificatore debba inviare il modello di attestato che intende adottare all'Organismo regionale di accreditamento, che può pretendere modifiche.
All'Organismo regionale di accreditamento deve poi essere trasmesso ogni Attestato di Certificazione che verrà rilasciato; le modalità di trasmissione sono le seguenti:
- l'art. 5.11 prescrive che il soggetto certificatore deve trasmettere entro 15 giorni dalla compilazione ogni attestato all'Organismo regionale di accreditamento, inserendo i relativi dati in apposito sito;
- l'Allegato 6 prescrive che il soggetto certificatore, dopo aver consegnato al richiedente l'Attestato di Certificazione Energetica, entro 15 giorni ne deve trasmettere copia all'Organismo regionale di accreditamento, il quale provvede all'attribuzione del codice di identificazione.
Tale ultima disposizione è singolare:
- il soggetto certificatore deve prima consegnare al richiedente l'attestato;
- l'attestato deve essere poi inviato all'Organismo regionale che provvede ad attribuire il codice di identificazione (dopo quindi che l'attestato è stato predisposto);
- il codice deve però essere riportato nell'attestato!
All'Attestato di Certificazione Energetica deve essere allegata la dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza ed imparzialità di giudizio di cui all'art. 7.4., e cioè l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti.
All'ACE devono essere uniti numerosi altri allegati.
La prestazione energetica dell'edificio deve essere classificata con l'inserimento in una delle classi energetiche individuate con lettere dell'alfabeto da "A" a "G" nell'Allegato 9 (Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici).
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Ambito di applicazione
Gli interventi di cui alla lettera "a" dell'art. 3.1 (elencati alla lettera "a" del paragrafo "REQUISITI MINIMI") debbono essere dotati, a norma dell'art. 5.1, al termine dell'intervento ed a cura del costruttore dell'Attestato di Certificazione Energetica.
Per costruttore si intende, evidentemente, il proprietario dell'edificio che ha provveduto direttamente o tramite contratto di appalto alla realizzazione degli interventi.
L'Attestato di Certificazione Energetica è altresì obbligatorio:
a) a norma dell'art. 5.2, con onere a carico del venditore e del locatore:
- dall'1 luglio 2008 in caso di trasferimento a titolo oneroso di intero edificio;
- dall'1 luglio 2009 in caso di trasferimento a titolo oneroso di unità immobiliari;
- dall'1 luglio 2010 in caso di locazione di edifici e unità immobiliari;
b) a norma dell'art. 5.3 per accedere ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche;
c) a norma dell'art. 5.4 per la stipula o il rinnovo di contratti relativi alla gestione di edifici e impianti energetici e di quant'altro indicato all'art. 5.4.
L'art. 5.5 prescrive che in caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di Attestato di Certificazione Energetica in base agli artt. 5.1 e 5.2, l'attestato è allegato all'atto di trasferimento in copia originale o in copia autenticata. In caso di locazione e con riferimento alle medesime ipotesi, è consegnato dal proprietario in copia conforme all'originale in suo possesso (art. 5.6). Si segnala la possibilità, in caso di trasferimento, di allegare "copia originale"!!!
Rifacendomi alle valutazioni sopra effettuate in materia di rapporti fra normativa statale e regionale, si può rilevare quanto segue:
- l'obbligo di cui all'art. 5.1, che prescrive di dotare determinati edifici dell'Attestato di Certificazione Energetica al termine dell'intervento edilizio, rientra fra le competenze regionali (siamo nell'ambito dell'Edilizia, materia di legislazione concorrente); tale obbligo, per le nuove costruzioni e le "ristrutturazioni importanti" di cui al D.Lgs. 192, è assorbito già dalla normativa statale; in ogni caso è obbligo provvisto di sanzioni solo indirette, rilevanti cioè ai soli fini del completamento della pratica edilizia;
- a mio parere anche l'obbligo di cui all'art. 5.2 rientra fra le competenze regionali, in quanto stabilisce un obbligo di contenuto amministrativo ("l'obbligo di dotare") in concomitanza con la stipulazione di un contratto (trasferimento o locazione), assunto esclusivamente come momento individuante il sorgere di un obbligo amministrativo, senza riflesso alcuno sulla validità o efficacia del contratto stesso;
- gli obblighi, invece, di cui agli artt. 5.5 e 5.6, a mio parere, non possono avere valenza, in quanto prescrivono un adempimento (l'allegazione ad un contratto o la consegna in occasione di un contratto) che attiene all'Ordinamento giuridico, che è materia di competenza esclusiva dello Stato (secondo comma art. 117 Cost.). L'obiettivo che si propongono gli artt. 5.5 e 5.6 (obbligo di allegazione) è peraltro già raggiunto dagli artt. 5.1 e 5.2 (obbligo di dotazione). Tali obblighi sono sostanzialmente assorbiti dalla normativa statale; l'unica differenza è rinvenibile nell'ipotesi di ristrutturazione integrale di cui alla lettera "b" dell'art. 3.1, che non sono comprese fra le "ristrutturazioni importanti" della normativa statale;
Ho tralasciato ogni commento sugli obblighi di cui agli artt. 5.3 e 5.4, che non rilevano in caso di stipulazione di atti di trasferimento o locazione, in quanto non richiamati dagli artt. 5.5 e 5.6.
La valenza della norma regionale sull'argomento è esplicitata dall'art. 5.17, che dice testualmente che "l'obiettivo degli attestati di certificazione energetica ... è limitato alla fornitura ai soggetti interessati delle informazioni utili in ordine alla prestazione energetica dell'edificio ... ed ai possibili interventi di miglioramento, fatto salvo ogni altro effetto derivante da tali attestati e previsto da eventuali leggi nazionali e regionali".
E' molto apprezzabile lo sforzo operato dal legislatore regionale di delimitare il campo di efficacia della norma. L'obiettivo del legislatore è quello di informare il cittadino (e migliorare sempre più il rendimento energetico delle costruzioni) e per raggiungerlo:
- impone l'obbligo di "dotare" certi edifici in determinati momenti della certificazione energetica, e tale obbligo rimane all'interno dei confini della sua competenza;
- impone l'obbligo di allegare ai contratti la certificazione energetica, ma tale obbligo esce comunque dai confini della competenza regionale.
Le disposizioni regionali qui commentate, per come sono formulate, eliminano qualsiasi ipotesi di conflitto fra la normativa statale e la normativa regionale in merito all'obbligo di allegazione e confermano la soluzione che abbiamo indicato come da seguire (la tesi Petrelli).
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Durata
L'art. 5.7 stabilisce che l'Attestato di Certificazione Energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui all'art. 8.8.
La definizione è analoga a quella contenuta nella norma statale, che però non fa riferimento ai controlli periodici obbligatori.
L'art. 5.8 stabilisce che la validità massima dell'attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.
All'art. 8.8 sono stabiliti controlli di efficienza energetica agli impianti, con cadenze di uno, due e quattro anni,
Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni, l'art. 5.8 stabilisce che l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza non rispettata. A tal fine, continua l'art. 5.8, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11 comma 9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 sono allegati all'Attestato di Certificazione Energetica.
L'obbligo di tenere "allegati" all'Attestato di Certificazione Energetica i predetti libretti va probabilmente inteso nel senso che detti libretti debbano rimanere conservati insieme all'attestato; a mio parere non consiste in allegazione in senso tecnico (cioè il venire a costituire di fatto un unico documento). Ricordo che il comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 stabilisce che il libretto "di centrale" o quello "di impianto" deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.
Gli interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto, e che quindi richiedono l'aggiornamento dell'attestato, sono descritti all'art. 5.9. Il termine "aggiornamento" fa presumere che sia sufficiente un vero e proprio aggiornamento dei soli dati relativi all'impianto che ha subito modifiche, fermi restando tutti gli altri dati.
La conferma della attuale validità dell'Attestato di Certificazione Energetica dovrà risultare da idonea dichiarazione della parte alienante, anche sulla base di una verifica dell'esecuzione dei prescritti collaudi periodici.
Al contrario di quanto stabilito dalla Lombardia, non è prevista una fase transitoria di validità di Attestati di Qualificazione Energetica emanati in virtù della normativa statale, i quali, a mio parere, cessano di avere efficacia dall'1 luglio 2008.
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ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Definizione, contenuto, funzione, soggetti
Nell'Allegato 1 e nell'art. 4.8, l'Attestato di Qualificazione Energetica è definito "il documento redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L'attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici come precisato al capitolo 7.8 e nell'allegato 8". L'Allegato 5 (Attestato di Qualificazione Energetica degli edifici) aggiunge che attesta altresì la prestazione energetica e indica i possibili interventi migliorativi in un bilancio costi/benefici.
A norma dell'art. 4.7, l'ACE deve essere predisposto per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi edilizi di cui alla lettera "a" dell'art. 3.1 (vedi sopra al paragrafo REQUISITI MINIMI); tale riferimento non è però conforme all'Allegato 5, dove si legge che deve essere predisposto per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 21 della L.R. 31/2002 (anche se non è certo, il richiamo si dovrebbe riferire agli interventi per i quali occorre richiedere il rilascio del certificato di conformità edilizia e quindi il riferimento operato nell'Allegato 5 è più ampio).
Conformemente alla normativa statale, è stabilito che il tecnico che lo redige:
- deve essere iscritto ad un Ordine professionale ed essere abilitato all'esercizio della professione;
- non deve necessariamente essere estraneo alla proprietà.
L'Attestato di Qualificazione Energetica è documento che è previsto a regime, con specifiche funzioni, parallelamente all'Attestato di Certificazione Energetica.
A norma dell'art. 4.6, la Scheda tecnica descrittiva (che è quel documento che deve seguire ogni intervento edilizio, necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia, e che costituisce parte del Fascicolo del fabbricato, come specificato nell'Allegato 1)
è integrata:
- dalla Dichiarazione di conformità delle opere al progetto ed alla Relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico;
- dall'Attestato di Qualificazione Energetica.
La funzione dell'AQE è di
- attestare la conformità delle opere al progetto;
- attestare la prestazione energetica;
- indicare possibili interventi migliorativi.
Il contenuto dell'AQE, come indicato nell'Allegato 5, è il seguente:
* frontespizio indicante la natura del documento;
* dati identificativi dell'immobile (riferimenti catastali), del proprietario, dei progettisti, del direttore lavori e del costruttore;
* dati identificativi del professionista qualificato che emette l'attestato con riferimento al ruolo che riveste;
* data di emissione dell'attestato;
* indicazione delle metodologie di calcolo adottate;
* dati climatici;
* caratteristiche dimensionali dell'edificio;
* risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche;
* caratteristiche prestazionali dell'involucro edilizio;
* rendimento dell'impianto termico;
* fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale;
* fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale;
* caratteristiche del sistema edificio-impianto per climatizzazione estiva;
* fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva;
* caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda per usi sanitari;
* fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda per usi sanitari;
* caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;
* fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale;
* sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione e controllo degli edifici, per la valorizzazione di fonti rinnovabili, per il teleriscaldamento;
* contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria;
* indice di prestazione energetica;
* dichiarazione di rispondenza dei valori ai requisiti minimi;
* potenziali interventi di miglioramento; nel caso in cui l'intervento riguardi parte di un edificio le raccomandazioni sugli interventi migliorativi devono comunque riguardare l'intero edificio;
* firma asseverata del tecnico (professionista) per le parti di competenza con indicazione del ruolo assunto e del direttore dei lavori attestante la conformità al progetto delle opere realizzate.
Viene quindi definito abbastanza chiaramente il significato delle asseverazioni.
Vengono ripartiti i compiti, sia durante l'esecuzione dei lavori che ad ultimazione degli stessi, fra Tecnico qualificato che redige l'ACE e Direttore dei Lavori; a quest'ultimo sono attribuiti sostanzialmente doveri di controllo e sorveglianza e l'asseverazione della conformità al progetto dell'intervento e dell'attestato; analogamente alla normativa statale, viene stabilito che la comunicazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata da tale documentazione.
Data la sua specifica funzione di documentazione complementare ad una pratica urbanistica, l'ACE non ha durata, in quanto la sua funzione si esaurisce nello specifico momento in cui viene depositato in Comune unitamente alla Scheda tecnica descrittiva.
* * *
La funzione sostitutiva
L'art. 5.16 stabilisce che "fino all'entrata in vigore del Sistema regionale di accreditamento ... l'Attestato di Certificazione Energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di Qualificazione Energetica secondo le modalità di cui all'Allegato 5 o da un attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un Comune o da un'altra Regione o provincia autonoma, ferma restando la conformità dell'attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e 9".
La Giunta Regionale non ha ancora provveduto ad istituire l'Organismo di accreditamento e quindi il Sistema regionale di accreditamento non è funzionante; pertanto non è ancora vigente l'Attestato di Certificazione Energetica.
L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è pertanto sostituito dall'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) predisposto secondo le modalità di cui all'Allegato 5 (Attestato di qualificazione energetica degli edifici).
E' evidente, però, che nel caso ci si debba riferire ad immobile, per il quale l'obbligo di allegazione è determinato (dalla norma statale) ai sensi dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 6 del D.Lgs, cioè in assenza di pratica edilizia in corso, l'AQE non potrà rispettare quanto è stabilito nell'Allegato 5 con esclusivo riferimento alla funzione dell'AQE quale documento integrativo di una pratica edilizia.
Pertanto l'AQE sostitutivo - in assenza di pratica edilizia - non dovrà riportare:
* dati identificativi dei progettisti, del direttore lavori e del costruttore;
* probabilmente ogni riferimento alle fonti rinnovabili di energia;
* dichiarazione di rispondenza dei valori ai requisiti minimi;
* firma asseverata del direttore dei lavori attestante la conformità al progetto delle opere realizzate.
A mio parere, per analogia con quanto disposto in tema di ACE, quando l'AQE assolve esclusivamente la funzione sostitutiva può non riportare il fabbisogno di energia primaria dell'impianto di illuminazione, che, nella fase di avvio dell'ACE, è facoltativo.
L'ACE può essere inoltre sostituito da un attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un Comune o da un'altra Regione o provincia autonoma, ferma restando la conformità dell'attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e 9. La disposizione è analoga a quella contenuta nella legge statale, che però limitava la possibilità di sostituzione solo a procedure adottate da Comuni ed in virtù di provvedimento anteriore all'8 ottobre 2005, senza prescrivere però requisiti minimi di contenuto e forma.
Le altri Regioni che hanno provveduto a dotarsi di idonea normativa sono Lombardia, Piemonte e Liguria, delle quali - per lo meno fino a poco tempo fa - vigente era solo la normativa lombarda; al riguardo si rinvia allo studio di Gaetano Petrelli, che tratta anche della disciplina normativa di tali regioni.
Disposizioni in merito al risparmio energetico sono state adottate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da svariati Comuni; occorre verificare se si tratta di disposizioni che effettivamente adottano una procedura autonoma di certificazione.
La procedura energetica stabilita dai predetti enti territoriali dovrà, in ogni caso, essere conforme a quanto disposto:
- dall'Allegato 7: "Attestato di Certificazione Energetica";
- dall'Allegato 8: "Metodologie per la determinazione energetica degli edifici";
- dall'Allegato 9: "Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici".
Non essendo previsto nulla al riguardo, gli Attestati di Qualificazione Energetica "regionali" emessi in funzione sostitutiva dell'ACE cesseranno di avere efficacia nel momento in cui sarà funzionante l'Organismo regionale di accreditamento.
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LA FASE TRANSITORIA
All'art. 2 è stabilito che nella fase transitoria restano in vigore le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come emendate dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
Occorre valutare attentamente quale sia il significato di tale disposizione, che è meno chiaro di quanto appare ad una prima lettura.
Il concetto di "fase transitoria":
- non può essere riferito a periodo anteriore all'entrata in vigore (1° luglio 2008) perchè si tratterebbe di considerazione troppo ovvia e non certo bisognosa di una apposita disposizione legislativa, che, peraltro, entrando in vigore il 1° luglio 2008, non può esplicare alcun effetto, anche di contenuto negativo, prima di tale data;
- non si può riferire al periodo, successivo all'entrata in vigore della normativa regionale e che durerà fino all'instaurazione dell'Organismo regionale di controllo, perchè vi è espressa norma (art. 5.16) che stabilisce appositamente, per tale periodo, quali disposizioni della normativa regionale siano applicabili e quali, invece, non lo siano ancora;
- deve pertanto riferirsi a periodo sempre successivo all'1 luglio 2008, ma in relazione ad altre prescrizioni.
Con il termine "fase transitoria" normalmente ci si riferisce ad un periodo in cui la legge, pur in vigore, non trova attuazione o non trova attuazione completa per mancanza di regolamento attuativo o in attesa del verificarsi di un evento specifico o in pendenza di un termine stabilito espressamente, circostanze che non ritrovo nella normativa regionale in esame.
Probabilmente, e sottolineo "probabilmente", la disposizione si riferisce alle ipotesi di interventi edilizi il cui titolo abilitativo sia stato richiesto prima dell'1 luglio 2008, per i quali, per effetto dell'art. 1.3, non trova applicazione la disposizione regionale, ma il D.Lgs. statale; per la verità non ci sarebbe stato bisogno della norma espressa, ma è l'unica ipotesi che mi sembra degna di una certa considerazione.
Il coordinamento fra la disposizione dell'art. 1.3 e la clausola di cedevolezza contenuta all'art. 17 del D.Lgs. 192 mi ha portato alle seguenti conclusioni:
- l'art. 17 del D.Lgs. stabilisce che la norma statale si applica fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale;
- la legge dell'Emilia Romagna stabilisce che le disposizioni regionali entrano in vigore il 1° luglio 2008, ma che nella fase transitoria continua ad applicarsi il D.Lgs. 192;
- con riferimento allo Stato, la norma regionale si applica totalmente dall'1 luglio 2008, anche per gli interventi ante 1 luglio; in particolare oggetto dell'obbligo - statale - di allegazione sarà l'AQE predisposto secondo quanto stabilito dalla norma regionale;
- con riferimento alla Regione, la norma statale continua ad applicarsi totalmente durante la fase transitoria, e cioè agli interventi ante 1 luglio; ad esempio le metodologie di calcolo da utilizzare per tali interventi sono quelle del D.Lgs. 192 (e delle future Linee Guida Nazionali) e non quelle regionali.
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QUALCHE CONCLUSIONE PRATICA
Casi di obbligatoria allegazione e consegna
Il conflitto, fra norma statale e norma dell'Emilia Romagna, sull'individuazione dei casi pratici di obbligatoria allegazione è per fortuna estremamente limitato e comunque già risolto come più volte detto.
L'unica ipotesi prevista dalla norma dell'Emilia Romagna che non rientri nelle previsioni normative statali è la seguente:
- dall'1 luglio 2008 al 30 giugno 2009: intero edificio di superficie utile superiore a mq. 1.000 (o singole unità immobiliari dello stesso) che sia stato oggetto di intervento di ristrutturazione integrale in forza di permesso di costruire richiesto a partire dall'1 luglio 2008 (o D.I.A. depositata da tale data).
Perchè l'ipotesi si realizzi occorre che, dopo aver richiesto il titolo edilizio l'1 luglio 2008, i lavori vengano ultimati entro il 30 giugno 2009 ed entro tale data si addivenga all'atto traslativo. A partire dall'1 luglio 2009, ricordo, l'obbligo di allegazione è infatti previsto, sia dalla norma statale che da quella regionale, per qualsiasi unità immobiliare.
Osservata la formalità dell'allegazione in tutte le ipotesi previste dalla norma statale, nonchè, a titolo tuzioristico, anche in questa ulteriore ipotesi "regionale", peraltro statisticamente improbabile, si copre ogni ipotesi statale e regionale in merito.
Analogo discorso è da farsi in caso di locazione.
L'attestato: contenuto, forma e soggetti
Dall'1 luglio 2008, per immobili siti nella regione, si deve avere riguardo alla normativa dell'Emilia Romagna per quanto attiene:
- al tipo di attestato (se di Certificazione o Qualificazione);
- al contenuto ed alla forma dell'attestato;
- ai requisiti dei soggetti che redigono l'attestato.
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Alberto Valeriani
Aprile 2008
CERTIFICAZIONE ENERGETICA - ATTI NOTARILI
Sommario
- PREMESSA e NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- RAPPORTI FRA NORMATIVA COMUNITARIA, STATALE E REGIONALE
- LA NULLITA' RELATIVA
- L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE: RAPPORTI FRA NORMATIVA STATALE E REGIONALE
* TESI "STATALE"
. Soluzione mista Stato/Regione
. Soluzioni intermedie
. Soluzione Stato
* TESI "REGIONALE"
- ATTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO
* LE LOCAZIONI
* I TRASFERIMENTI
- EDIFICI INTERESSATI
* LE DESTINAZIONI D'USO
* EDIFICI NUOVI ED EDIFICI ESISTENTI
. Obbligo in caso di trasferimento a titolo oneroso
. Obbligo in caso di locazione
* ALCUNI PROBLEMI
. Edificio al grezzo
. Edificio provvisto di solo impianto di illuminazione
. Edificio privo di impianti
* EDIFICI ESCLUSI
- L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
* Che cosa è l'ACE?
* Le Linee Guida Nazionali
* Che durata ha l'ACE?
* Chi deve redigere l'ACE?
* L'ACE fiscale
- L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
* Che cosa è l'AQE?
* Quanti AQE ci sono?
* Che durata ha l'AQE?
* Chi deve redigere l'AQE?
* L'asseverazione dell'AQE.
* Quale AQE deve essere allegato?
- L'ATTESTATO ENERGETICO IN GENERALE
* Chi lo deve produrre?
* In che forma va allegato?
* Appartamento in Condominio
- LA NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
* PREMESSE
* PRESTAZIONE O efficienza ENERGETICA
* REQUISITI MINIMI
* GLI EDIFICI
. Definizione di edificio
. Edifici provvisti di solo impianto di illuminazione, edifici privi di impianti, edifici al grezzo
. Edifici esclusi
* ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
. Definizione, contenuto, soggetti certificatori
. Ambito di applicazione
. Durata
* ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
. Definizione, contenuto, funzione, soggetti
. La funzione sostitutiva
* LA FASE TRANSITORIA
- QUALCHE CONCLUSIONE PRATICA
* CASI DI OBBLIGATORIA ALLEGAZIONE E CONSEGNA
* L'ATTESTATO: CONTENUTO,FORMA E SOGGETTI