Relazione del Notaio Alberto Valeriani in materia energetica - Notai di Bologna

Relazione del Notaio Alberto Valeriani in materia energetica

  
  
 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
ATTI NOTARILI
 
Riflessioni e approfondimenti
Normativa Comunitaria, Statale e Regionale
La Normativa dell'Emilia Romagna
 
PREMESSA e NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
 Dopo le prime riflessioni - che in parte vengono qui riprodotte - sulla normativa in materia di "Rendimento energetico nell'edilizia" formulate poco dopo l'entrata in vigore della "Prima fase" (prot. n. 153/2007 del Consiglio Notarile di Bologna in data 5 febbraio 2007) e successivamente in occasione dell'inizio della "Seconda fase" (prot. n. 772/2007 del 25 giugno 2007), vi propongo un ulteriore mio contributo in prossimità dell'inizio della "Terza fase" e dell'entrata in vigore della normativa della Regione Emilia Romagna.
 Colgo l'occasione per effettuare una analisi più completa, per quanto mi è possibile, della normativa in materia di certificazione energetica nei suoi riflessi sull'attività notarile, anche alla luce degli approfondimenti che sono nel frattempo intervenuti e dei numerosi contributi dei più insigni nostri colleghi, primi fra tutti Gaetano Petrelli e Giovanni Rizzi, i cui studi sono a tutti voi noti ed ai quali si fa ogni più ampio riferimento e richiamo.
 La normativa comunitaria in argomento è la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia), pubblicata sulla G.U.C.E. L. 1 del 4 gennaio 2003.
 La normativa statale in argomento è il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento ordinario n. 158, come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 192/2005), pubblicato sulla G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 26/L.
 Sulla materia era già intervenuta la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991; alcuni articoli di tale legge sono stati riprodotti nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), al Capo VI, articoli da 122 a 135; il predetto T.U. stabilisce poi, all'art. 137, con formula decisamente infelice, che la predetta legge 10/91 "resta in vigore, per tutti campi originariamente previsti dal testo normativo e non applicabili alla parte I del T.U.". Il D.Lgs. 192 ha poi espressamente abrogato alcuni parti della legge (vedi art. 16 commi 1 e 1 bis del D.Lgs.).
 La normativa della nostra regione è la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 4 marzo 2008 n. 156 (Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici - Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007 n. 1730), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 47 del 25 marzo 2008 - Parte seconda n. 36.
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RAPPORTI FRA NORMATIVA COMUNITARIA, STATALE E REGIONALE
 
 In primo luogo, è necessario inquadrare i rapporti fra normativa statale e regionale; l'argomento non dei più semplici e richiederebbe - per una analisi approfondita - cognizioni di diritto costituzionale che certo non sono in mio possesso. Mi limiterò pertanto ad un inquadramento generale della materia.
 Come già detto, siamo nell'ambito di attuazione di Direttiva comunitaria. Occorre quindi una breve premessa sulla natura e l'efficacia degli atti comunitari.
 Le Direttive CE sono atti normativi che hanno come destinatario lo Stato membro; il loro effetto è quello di vincolarlo per quanto riguarda il risultato da raggiungere (e i tempi entro cui raggiungerlo), ferma restando la competenza degli organi statali in merito alla forma ed ai mezzi da impiegare (art. 249/3 Trattato CE). Allo Stato viene quindi lasciata discrezionalità sul mezzo da utilizzare per conseguire il risultato (legge, regolamenti, anche semplici comportamenti dell'Amministrazione Pubblica). A volte vi sono Direttive dettagliate (e questo mi sembra il caso che ci interessa), le quali limitano ulteriormente l'azione di attuazione dello Stato, andando al di là della semplice indicazione del risultato da raggiungere, e ciò per consentire una attuazione maggiormente uniforme da parte degli Stati membri. Allo Stato è inoltre posto un obbligo di "standstill": durante il periodo concesso per dare attuazione alla Direttiva lo Stato non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della Direttiva da attuare. In determinati circostanze (termine scaduto senza attuazione, disposizioni di precettività immediata e sufficientemente precise), le Direttive sono direttamente efficaci cioè "autoapplicative" (per quanto ci riguardo, non ci troviamo certo in tale ipotesi).
 Diversi sono i Regolamenti CE, vincolanti in tutte le loro parti per tutti gli Stati membri, che pongono criteri generali ed astratti, direttamente obbligatori ed applicabili per forza propria (art. 249/2 Trattato CE).
 Le Decisioni CE, infine,sono atti diretti verso soggetti specifici, direttamente applicabili (come i Regolamenti), ma, diversamente da questi, costituiscono applicazione concreta a casi specifici di norme generali ed astratte.
 La prevalenza del diritto comunitario su quello statale, ammessa in via giurisprudenziale, è stabilita dal nuovo trattato sulla costituzione europea che introduce diverse categorie di atti comunitari, trattato però non ancora operativo.
 Alle Regioni compete inoltre, a norma del quinto comma dell'art. 117 della Costituzione, l'esecuzione degli atti dell'Unione Europea, in materie di competenza regionale (esclusiva o concorrente). La Legge 4 febbraio 2005 n.11 (Norme sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'U.E. e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), sulla base di espressa disposizione costituzionale, ha disciplinato le modalità di uso del potere di intervento sostitutivo e preventivo statale in caso di inerzia o ritardo delle Regioni nel dare attuazione agli atti comunitari, potere di intervento necessario per proteggere lo Stato dalla responsabilità che ad esso fa capo per i detti casi di inerzia o ritardo.
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 Dopo aver fatto questo breve "excursus" sugli atti comunitari e sulla loro efficacia, occorre valutare a chi (fra Stato e Regioni) la nostra Costituzione attribuisca la potestà legislativa nella materia oggetto di trattazione.
 La relativa disciplina è regolata dall'art. 117 della Costituzione, che:
- al comma 1, stabilisce che la potestà legislativa è esercitata sia dallo Stato che dalle Regioni;
- al comma 2, elenca le materie in cui ha legislazione esclusiva lo Stato;
- al comma 3, elenca le materie di legislazione concorrente, in merito alle quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata alla legislazione statale;
- al comma 4, stabilisce che la potestà legislativa spetta alle Regioni per ogni materia che non sia espressamente riservata alla competenza statale;
- al comma 5, stabilisce che le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano), nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione ed all'esecuzione degli atti della U.E.. nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che deve disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (vedi la citata Legge 11/2005);
- al comma 6, stabilisce che la potestà regolamentare spetta:
* allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni;
* alle Regioni in ogni altra materia;
* ai Comuni ed alle Province in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
 Il Risparmio energetico nell'edilizia rientra nella materia dell'Urbanistica (voce, questa, presente nel precedente testo dell'art. 117 Cost.) o dell'Edilizia, nessuna delle quali è però presente nell'attuale testo dell'art. 117, per cui sembrerebbe rientrare, ad una prima analisi, nella legislazione residuale di cui al comma 4 dell'art. 117 di spettanza esclusiva delle Regioni.  
 La questione è già stata affrontata in riferimento al D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), di poco anteriore alla Legge che ha modificato l'art. 117 (Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) ed è stata risolta dando per compresa la materia nella voce "Governo del Territorio", ora presente al comma 3, nell'ambito della legislazione concorrente. Numerose pronunce della Corte Costituzionale si sono espresse in tal senso (sentenze: 1-7 ottobre 2003 n. 307; 10-19 dicembre 2003 n. 362; 24-28 giugno 2004 n. 196).
 Fra le materie di legislazione concorrente è compresa pure la voce "Produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nell'ambito della quale Gaetano Petrelli vede compresa la materia in esame.
 Pertanto, sia che rientri nell'ambito del "Governo del Territorio", sia che rientri nell'ambito della "Produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", la materia in esame è di legislazione concorrente soggetta a potestà legislativa delle Regioni, nel rispetto, però, dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale.
 Come già detto, il comma 5 dell'art. 117 attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare di dare attuazione agli atti dell'Unione Europea, il che, come osserva Petrelli, toglie ogni dubbio alla legittimità della delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 26 giugno 2007 n. 8/5018.
 L'art. 17 del D.Lgs. 192, contiene espressa clausola di cedevolezza della norma statale nei confronti della norma regionale del seguente tenore: "... le norme del presente decreto si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione o Provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa Direttiva 2002/91/CE.".
 Vi è una parziale contraddizione fra il richiamato art. 17 e la legge 11/2005 in merito alla efficacia della normativa statale, quale emanazione del potere sostitutivo dello Stato, in attesa delle disposizioni attuative da parte delle Regioni, contraddizione che non ci pare però proficuo approfondire ai fini dell'argomento di cui si tratta.
 Le modalità e i tempi di attuazione da parte delle Regioni sono espressamente stabiliti nell'art. 9 del D.Lgs. che al comma 1 testualmente recita: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.". Fra gli aspetti demandati espressamente alle Regioni vi è, in particolare, "l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo" (lettera "c", comma 3 bis, art. 9).
  I principi fondamentali della Direttiva, dai quali nell'attuazione della stessa gli Stati membri non possono prescindere, sono:
- una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici, che può essere stabilita a livello nazionale o regionale;
- la fissazione di requisiti minimi - da rivedere periodicamente - di rendimento energetico degli edifici, con facoltà, per gli Stati membri, di distinguere tra edifici già esistenti e di nuova costruzione, nonchè fra diverse categorie di edifici;
- la possibilità di escludere dall'applicazione alcune tipologie di edifici specificatamente indicate nella Direttiva;
- l'indicazione di alcuni requisiti generali da osservare per la costruzione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante di edifici esistenti;
- l'obbligo che in caso di costruzione, compravendita e locazione sia messo a disposizione del proprietario/acquirente/locatario l'Attestato di Certificazione Energetica;
- la validità massima di dieci anni del predetto attestato;
- modalità più specifiche per gli edifici pubblici;
- l'ispezione alle caldaie e ai sistemi di condizionamento;
- la necessità che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione di caldaie e sistemi di condizionamento sia demandata ad esperti indipendenti e qualificati.
 La Direttiva precisa e stabilisce:
- che le modalità di attuazione sono di competenza degli Stati membri;
- che naturalmente gli Stati membri possono stabilire ulteriori misure dirette a promuovere un maggior rendimento energetico;
- che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva entro il 4 gennaio 2006;
- che, in caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri possono disporre di un ulteriore periodo (scadente quindi il 4 gennaio 2009) per l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'Attestato di Certificazione Energetica e le ispezioni a caldaie e sistemi di condizionamento.
 La normativa statale:
- anche avvalendosi del potere sostitutivo di cui sopra si è detto, ha dato attuazione alla Direttiva;
- ha demandato comunque alle Regioni la concreta attuazione del decreto;
- al di là dei principi (minimi) fissati dalla Direttiva, ha previsto che in caso di trasferimenti di edifici l'Attestato di Certificazione Energetica debba essere allegato, pene, in mancanza, la nullità dell'atto;
- avvalendosi dell'ulteriore proroga di tre anni concessa dalla Direttiva, ha stabilito che, in attesa d'emanazione delle Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica, l'Attestato di Certificazione Energetica sia sostituito dall'Attestato di Qualificazione Energetica.
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LA NULLITA' RELATIVA
 
 Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di Attestato di Certificazione Energetica detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso in originale o in copia autenticata.
 Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che, in caso di locazione, deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato.
 Il comma 8 dell'art. 15 stabilisce che in caso di violazione dell'obbligo di allegazione previsto all'art. 6 comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere dal solo acquirente.
 Analogamente, il comma 9 dell'art. 15 prevede analoga sanzione di nullità (che può essere fatta valere dal solo conduttore) per i contratti di locazione in relazione ai quali non sia stato osservato l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 6.
 Si tratta della cosiddetta nullità relativa, analoga:
- a quella introdotta dal D.Lgs. 122/2005, in tema di Tutela degli acquirenti di immobili da costruire, nell'ipotesi di mancata consegna al promissario acquirente, alla sottoscrizione del preliminare, della fideiussione diretta a garantire tutti i pagamenti a titolo di prezzo fatti o da fare prima dell'atto definitivo di trasferimento;
- a quella prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), ove si parla di nullità di protezione azionabile solo dal consumatore (e comunque rilevabile, per espressa disposizione contenuta nell'art. 36, anche d'ufficio dal giudice).
 Si tratta della cosiddetta "nullità di protezione", istituto posto a tutela - esclusivamente - del contraente più debole, in relazione alla quale si può rilevare quanto segue:
- è nullità totale perchè coinvolge l'intero contratto;
- è relativa in quanto può essere azionata solo dal soggetto nel cui interesse è posta.
 La relatività quindi afferisce alla legittimazione attiva dell'azione. La nullità è una soltanto e determina l'invalidità assoluta del contratto; la particolarità di questa fattispecie inerisce solo la sua azionabilità.
 Il notaio che stipula un atto viziato da nullità viola il disposto dell'art. 28 (comma 1, n. 1) Legge Notarile.
 Nel contempo, il notaio chiamato a redigere un atto rientrante fra quelli previsti al detto n. 1 (atti espressamente proibiti dalla legge etc.) ha facoltà di rifiutarsi, non essendo, in tale ipotesi, tenuto a prestare obbligatoriamente il suo ministero, come stabilito dal primo comma dell'art. 27 L.N. 
 V'è chi sostiene che alcune categorie di atti proibiti dalla legge, fra cui quelli che determinano nullità "sanabile" (le nullità previste in materia di urbanistica) o nullità relativa, non rientrebbero nella previsione dell'art. 28.
 Con specifico riferimento alle "nullità di protezione", si sostiene che l'interesse tutelato dalla sanzione di "nullità relativa" è solo quello del "protetto". Solamente questo soggetto sarebbe chiamato a valutare l'entità del danno che gli procurerebbe la mancata stipulazione rispetto al danno che subirebbe per la mancanza di informazioni sull'efficienza energetica dell'immobile. Pertanto, idoneamente informato di ogni conseguenza, potrebbe richiedere al notaio di addivenire alla stipulazione anche in assenza di certificazione energetica ed il notaio non avrebbe facoltà di rifiuto.
 Al riguardo, si segnala, per chi non ne fosse già a conoscenza, che la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 14 febbraio 2008 n. 3526, in materia di "Responsabilità disciplinare del Notaio ex art. 28 L.N. - Violazione del divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge", per un caso di mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, ha stabilito che l'ambito di applicazione dell'art. 28 L.N. debba ritenersi riferito ai soli atti viziati da nullità assoluta e non agli atti inefficaci, meramente annullabili o inficiati da nullità relativa.
 La tesi sopra esposta vuole essere solo un contributo ad un maggior approfondimento sull'argomento e non vuole - in alcuna maniera - sostenere che al notaio sia consentita legittimamente la stipulazione dell'atto senza la necessaria allegazione della certificazione energetica per il solo fatto che l'acquirente lo abbia richiesto. 
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L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE: RAPPORTI FRA NORMATIVA STATALE E REGIONALE
 
TESI "STATALE"
 
 Prevalenza della normativa statale sulla normativa regionale in tema di obbligo di allegazione e nullità 
 L'obbligo di allegazione dell'Attestato e la conseguente sanzione di nullità in caso di inosservanza dell'obbligo attengono all'Ordinamento civile e quindi costituiscono materia che è riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del 2° comma dell'art. 117 Cost..
 Non rientra nella potestà regionale:
- stabilire norme che devono essere seguite nella redazione di contratti ai fini della validità degli stessi;
- stabilire sanzioni di contenuto civilistico.
 Cerchiamo di individuare, seguendo tale tesi, quali potrebbero essere le soluzioni da applicare  ad ipotesi di conflitto fra normativa statale e normativa regionale:
 - 1 -
 Soluzione mista Stato/Regione - L'obbligo di allegazione, l'individuazione di quali siano i contratti per i quali sussiste l'obbligo e la sanzione stabilita in caso di mancata allegazione (nullità relativa) sono stabiliti dalla norma statale, in quanto la norma regionale è priva di potere al riguardo (non può incidere sull'"Ordinamento giuridico"). L'individuazione però di quali siano gli interventi edilizi che determinano i casi specifici di obbligatoria allegazione è demandata alla norma regionale, trattandosi di materia soggetta a potestà concorrente (l'Edilizia, rientrante nel "Governo del territorio"). Le ipotesi pertanto degli interventi edilizi che determinano l'obbligo di allegazione previste dalla norma statale vengono totalmente sostituite dalle ipotesi previste dalla norma regionale, anche in relazione alla tempistica progressiva della loro applicazione. La norma statale "cede" quindi, su tale argomento, alla norma regionale, per effetto della clausola di cedevolezza (art. 17) e della facoltà attribuita alle Regioni di dare attuazione alla Direttiva comunitaria (comma 5 art. 117 Cost.).
 
- 2 -
Soluzioni intermedie - Ferma restando riservata alla competenza dello Stato la determinazione dell'obbligo di allegazione e l'individuazione di quali siano i contratti per i quali sussiste tale obbligo e di quale sanzione applicare in caso di mancata allegazione, al fine di stabilire a chi competa (fra Stato e Regioni) l'individuazione di quali siano gli interventi edilizi che determinano i casi di obbligatoria allegazione, si possono prospettare due soluzioni intermedie fra quella sopra di cui al n. 1 (che, per semplicità, ho definito "mista Stato/Regione") e quella che verrà prospettata al n. 3 (che, sempre per semplicità, chiamerò "Stato").
* Intermedia 1: Il confine degli interventi edilizi viene determinato esclusivamente dalla norma statale, che sola ha il potere, per effetto del 2° comma dell'art. 117 Cost., di stabilire quali siano i confini, appunto, della nullità, con possibilità però che eventuali ipotesi previste dalla norma statale, ma non da quella regionale, vengano "derubricate" e che quindi non costituiscano più cause di nullità, per effetto di quel giudizio di valutazione su specificità regionali che, trattandosi di materia di potestà concorrente (l'Edilizia), compete alle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali (cioè l'individuazione degli interventi edilizi che determinano "il confine della nullità"), principi che il comma dell'art. 117 lascia alla competenza esclusiva dello Stato. Secondo questa tesi, la norma regionale ha solo il potere di escludere ipotesi previste dalla norma statale, ma non quella di far rientrare nel "campo nullità" ipotesi che la legge statale non prevede.
* Intermedia 2: Il confine degli interventi edilizi è determinato dalla norma statale e non può essere ridotto dalla norma regionale. L'indicazione degli interventi edilizi che determinano la nullità costituisce emanazione del potere spettante allo Stato di stabilire, in tema di legislazione concorrente (l'Edilizia) i principi fondamentali che la norma regionale deve rispettare; a quest'ultima, alla quale compete in materia di legislazione concorrente la potestà legislativa, è consentito di "aggiungere" i casi da essa ritenuti meritevoli di valutazione sotto il profilo strettamente edilizio e secondo specificità che possono variare da regione a regione. Secondo questa tesi, la norma regionale ha quindi il potere, solo, di ampliare il campo degli interventi edilizi meritevoli della tutela della nullità in caso di mancato adempimento dell'obbligo di allegazione.
 - 3 -
Soluzione Stato - E' la tesi di Petrelli (e quindi è evidentemente degna della massima considerazione). Gaetano Petrelli sostiene infatti che "il campo nullità" per tutti i motivi sopra esposti è interamente ed esclusivamente riservato alla competenza dello Stato, che, unico, ha il potere in ogni specifica ipotesi che determini la sanzione della nullità. Allo Stato è quindi riservata, non solo la determinazione dell'obbligo di allegazione e l'individuazione di quali siano i contratti per i quali sussiste tale obbligo e di quale sanzione applicare in caso di mancata allegazione, ma anche l'individuazione di quali siano gli interventi edilizi che determinano i casi di obbligatoria allegazione e, quindi, in caso di mancata allegazione, la sanzione della nullità. Le disposizioni regionali al riguardo possono determinare solo conseguenze amministrative e non civilistiche.
 La normativa regionale non può nè ampliare nè restringere, neppure in via indiretta, il campo applicativo di norme statali di carattere civile che rientrano nell'Ordinamento giuridico; può solo stabilire sanzioni amministrative.
 La validità dei contratti non può essere diversa da regione a regione.
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TESI "REGIONALE"
 
Sostituzione della normativa regionale alla normativa statale in tema di obbligo di allegazione e nullità 
 La clausola di cedevolezza contenuta all'art. 17 del D.Lgs. 192 contiene un rinvio totale alla normativa regionale, senza alcuna riserva, e quindi si applica ad ogni disposizione, di qualunque contenuto essa sia, contenuta nel D.Lgs. 192.
 E' tesi che non ci pare possa essere condivisa, in quanto ci sembrano maggiormente degne le diverse considerazioni sulla mancanza di potestà regionale in materia.
 In ogni caso si tratterebbe di un rinvio astratto, che lascerebbe alla esclusiva valutazione regionale l'individuazione delle circostanze specifiche che possono determinare la nullità di un contratto, fatto salvo il contenuto precettivo inderogabile della Direttiva, la quale, come già ricordato, si è limitata a stabilire, in relazione alle ipotesi di costruzione, compravendita e locazione, solo l'obbligo di mettere a disposizione del proprietario/acquirente/locatario l'Attestato di Certificazione Energetica.
 Diverso sarebbe il caso di rinvio specifico; cioè diverso potrebbe essere se una (nuova) legge statale stabilisse che essa non debba trovare applicazione in quelle Regioni nelle quali fosse già vigente una propria autonoma normativa. In questo caso vi sarebbe un riferimento "per relationem" e la normativa regionale avrebbe efficacia, in tema di nullità, per effetto del richiamo operato dalla norma statale. Si tratterebbe comunque di "rinvio rigido", nel senso che future modifiche della normativa regionale non potrebbero trovare applicazione sull'argomento.
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 L'estrema delicatezza dell'argomento e la mancanza di una idonea interpretazione giurisprudenziale potrebbero indurre gli "operatori" (cioè "noi") ad assumere un atteggiamento prudenziale e cioè seguire la Soluzione intermedia 2, pretendendo l'allegazione dell'Attestato in ogni caso previsto sia dalla normativa statale, sia da quella regionale.
 Le valutazioni dipenderanno anche dal contenuto delle singole normative regionali, che, per come formulate, potranno semplificare o complicare la nostra attività interpretativa.
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 Le considerazioni che derivano dalla "Soluzione Stato" (conforme a Petrelli), che è senz'altro da preferire, sono le seguenti:
a) il contenuto dell'Attestazione e chi siano, o meglio quali requisiti debbano avere, i soggetti abilitati alla sua redazione, sono stabiliti dalla norma regionale, che prevale sulla norma statale;
b) l'oggetto dell'allegazione, cioè se Attestato di Certificazione o di Qualificazione energetica, è ugualmente stabilito dalla norma regionale. Pertanto, se la norma regionale rende effettivo (è il caso della Lombardia) l'Attestato di Certificazione Energetica, è questo il tipo di Attestato che deve essere allegato agli atti, anche se per la norma statale tale tipo di attestato non è ancora in vigore (mancando le Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica);
c) l' obbligo di allegazione, e cioè a quali atti debba essere allegato l'Attestato, con conseguente sanzione di nullità in caso di mancata allegazione, è disciplinato, pur con le perplessità e le diverse prospettive di cui si è detto, dalla sola norma statale.
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ATTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO
 
 L'Attestato di Certificazione Energetica:
- in caso di atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di Attestato di Certificazione Energetica deve essere allegato all'atto;
- in caso di locazione deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato.
 
 LE LOCAZIONI
 
 Oltre ai contratti di locazione veri e propri, devono intendersi compresi nella previsione normativa i seguenti atti:
- contratti di locazione finanziaria;
- contratti di affitto di azienda contenenti anche contratto di locazione dei muri, quando il proprietario dell'azienda che concede in affitto l'azienda è anche proprietario dei muri;
- contratti di sub locazione.
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I TRASFERIMENTI
 
Atti per i quali sussiste l'obbligo
- Compravendite e permute;
- conferimenti in società (sia di edifici sia di aziende nel cui patrimonio vi siano edifici);
- cessioni di aziende (nel cui patrimonio vi siano edifici);
- divisioni con conguaglio;
- in genere ogni atto di trasferimento a titolo oneroso che comporti il trasferimento di un edificio (transazioni, datio in solutum, costituzioni di rendite etc.).
Casi dubbi
- Divisioni senza conguaglio (da far rientrare, più probabilmente, fra le ipotesi di esclusione);
- decreti di trasferimento da parte dell'Autorità Giudiziaria (da far rientrare, più probabilmente, fra le ipotesi assoggettate all'obbligo; Giovanni Rizzi propone la suddivisione fra decreti relativi a procedure apertesi dal 9 ottobre 2005 - soggetti all'obbligo - e decreti relativi a procedure apertesi prime di tale data - essere esclusi all'obbligo). In merito a tali trasferimenti si può osservare che l'effetto informativo - obiettivo principale delle disposizioni che stiamo commentando - non viene certo raggiunto efficacemente - cioè dando la possibilità all'aggiudicatario di non procedere all'acquisto - con l'allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica al Decreto di trasferimento che viene formato senza l'intervento dell'aggiudicatario e dopo che questo si è definitivamente obbligato.
Atti esclusi dall'obbligo
- Donazioni;
- costituzioni di fondo patrimoniale con trasferimento;
- trust;
- patti di famiglia (pur con qualche dubbio in relazione al trasferimento dal beneficiario al legittimario);
- costituzioni di ipoteca;
- costituzioni di servitù;
- vendita di cosa futura (non esiste l'edificio);
- contratti preliminari;
- sentenze;
- fusioni, scissioni e trasformazioni societarie.
Diritti trasferiti
 I diritti di proprietà, di comproprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione e di superficie.
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EDIFICI INTERESSATI
 
LE DESTINAZIONI D'USO
 
 Nella norma statale non vi è alcun riferimento di carattere generale alle destinazioni d'uso rilevanti o non rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa.
 La Direttiva, al n. 3 dell'Allegato, parla di:
- abitazioni monofamiliari, condominii di appartamenti, uffici, strutture scolastiche, ospedali, alberghi, ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali per la vendita all'ingrossso e al dettaglio, altri tipi di fabbricati impieganti energia (con tale ultima definizione residuale si comprende quindi, in astratto, ogni destinazione d'uso).
 In merito a tale argomento, al fine di individuare se vi siano e quali possano essere le destinazioni d'uso non rilevanti, è necessario rifarsi all'analisi operata da Gaetano Petrelli, il quale individua nella definizione di "uso standard" effettuata alla lettera "c" del comma 1 dell'art. 2 l'elemento centrale della sua analisi.
 L'art. 2 comma 1 lettera "b", nel definire il significato di "prestazione energetica" o "efficienza energetica" o "rendimento energetico" (cioè nel definire "il fine" di tutta la normativa), fa riferimento "alla quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio". Occorre, cioè, che venga calcolata la quantità di energia utilizzata per l'uso che è connesso con la destinazione dell'edificio, escludendo come debba essere valutata la quantità d'energia necessaria per soddisfare esigenze eccezionali, non connesse con l'uso proprio e, come tali, temporanee.
 Tale interpretazione porta ad escludere dal campo applicativo autorimesse, cantine e magazzini, in quanto il loro uso "standard" (cioè il ricovero di cose) non presuppone utilizzo di energia e pertanto, in relazione a tali categorie di immobili, non è necessario prevedere misure di contenimento di consumi energetici (che non esistono). L'"uso standard" di tali locali, infatti, non prevede nemmeno l'utilizzo di energia elettrica, anche se normalmente sono provvisti di impianto di illuminazione.
 Tale considerazione è conforme alla previsione della Direttiva che fa riferimento ad ogni genere di fabbricato "impiegante energia".
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EDIFICI NUOVI ED EDIFICI ESISTENTI
 
Obbligo in caso di trasferimento a titolo oneroso
 Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica esiste, in caso di trasferimento a titolo oneroso, per interi immobili o singole unità immobiliari "già dotati di Attestato di Certificazione Energetica a norma dei commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater".
 Le categorie assoggettate all'obbligo di "essere dotati" sono:
- edifici di nuova costruzione e edifici di cui all'art. 3 comma 2 lettera "a" (cosiddette "ristrutturazioni importanti") che devono essere dotati di Attestato di certificazione Energetica al termine della costruzione (o della ristrutturazione importante) - comma 1 art. 6;
- edifici per i quali l'obbligo è previsto con gradualità temporale - comma 1 bis art. 6;
- edifici che hanno usufruito di sgravi o contributi fiscali - comma 1 ter art. 6;
- edifici per i quali è stato stipulato da soggetto pubblico contratto di gestione di impianto termico o di climatizzazione - comma 1 quater art. 6.
 Segue una analisi più approfondita delle varie fattispecie.
 
A) Obbligo dal 2 febbraio 2007 in forza dei commi 3 ed 1 dell'art. 6: interi edifici di nuova costruzione (e singole unità immobiliari comprese in tali edifici) - di qualsiasi superficie - costruiti in forza di permesso di costruire richiesto dopo l'8 ottobre 2005 (e quindi dal 9 ottobre 2005 in avanti) o in forza di D.I.A. (nella ipotesi della cosiddetta "D.I.A. per costruire" introdotta, modificando l'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal D.Lgs. n. 301/2002) presentata dopo tale data. Il riferimento alla data del 9 ottobre 2005 è operato dalla lettera "b" del comma 1 dell'art. 2.
 La categoria comprende solo gli edifici costruiti "ex novo"; sono pertanto escluse tutte le fattispecie:
- di ristrutturazione di qualsiasi genere, anche con modifiche di destinazione e del numero delle unità immobiliari (le uniche ipotesi di ristrutturazione sono quelle che abbiamo definito "importante" e che sono individuate alla lettera "a" del comma 2 dell'art. 3, delle quali si dirà alla successiva lettera C;
- di ampliamento, anche se volumetricamente superiori al 20%; per tali ampliamenti la lettera "b" del secondo comma dell'art. 3 prevede una applicazione integrale della normativa, ma non sono compresi nel richiamo operato dal comma 3 dell'art. 6 in combinato disposto col comma 1 del medesimo articolo.
 
B) Obbligo dall'1 luglio 2007 in forza dei commi 3 e 1 bis, lettera "a", dell'art. 6: interi edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati in caso di trasferimento dell'intero immobile, indipendentemente da qualsiasi intervento edilizio effettuato nell'edificio. Per superficie utile si intende la "superficie netta calpestabile" (n. 37 allegato A al D.Lgs.).
 
C) Obbligo dal 2 febbraio 2007 in forza dei commi 3 e 1 dell'art. 6, con riferimento alla lettera "a" del comma 2 dell'art. 3: interi edifici aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati e singole unità immobiliari comprese in detti edifici per i quali vi sia stata ristrutturazione integrale dell'involucro ovvero demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria per effetto di titolo abilitativo edilizio richiesto dal 9 ottobre 2005 in avanti; il riferimento temporale del titolo abilitativo non è espressamente formulato dalla normativa, ma è ricavabile dalla ratio complessiva della norma. La categoria "interi edifici" è assorbita, dall'1 luglio 2007, dalla previsione di cui alla lettera B.
 
D) Obbligo dal 2 febbraio 2007 in forza dei commi 3 e 1 ter dell'art. 6: unità immobiliari in relazione alle quali che hanno fruito di incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura, correlati al miglioramento delle prestazioni energetiche, per accedere ai quali devono "essere dotati" di certificazione energetica.
 Ipotesi principali sono:
- la detrazione dalle imposte dirette delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ai sensi dell'art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), prorogate fino al 2010 con Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) art. 1 commi da 20 a 24;
- i contributi degli extra costi per contenere il fabbisogno di energia per edifici di nuova costruzione di volumetria superiore a 10.000 mc. ai sensi dei commi 351 e 352 del medesimo art. 1 Legge 296.
 
E) Obbligo dall'1 luglio 2007 in forza dei commi 3 e 1 quater dell'art. 6: edifici pubblici (e singole unità immobiliari comprese in tali edifici) per i quali sia stato stipulato, o rinnovato, un contratto relativo alla gestione di impianti termici o di climatizzazione (o, se trattasi di edifici non di proprietà pubblica, nel caso in cui fra i committenti il contratto di gestione vi sia un soggetto pubblico); in tali casi, nei primi sei mesi di vigenza contrattuale, deve essere predisposta la certificazione energetica e, pertanto, se predisposta ("già dotati"), deve essere allegata all'atto di trasferimento. Trattasi di norma decisamente complicata e "pericolosa", per l'obiettiva difficoltà di verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge.
 
F) Obbligo dall'1 luglio 2008 in forza dei commi 3 e 1 bis, lettera "b", dell'art. 6: interi edifici di qualsiasi superficie.
 
G) Obbligo dall'1 luglio 2009 in forza dei commi 3 e 1 bis, lettera "c", dell'art. 6: ogni tipo di fabbricato o porzione di fabbricato (sempre che non si rientri nelle ipotesi di esclusione di cui si dirà successivamente).
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 Una rilettura della definizione di "edificio" data dalla lettera "a" del comma 1 dell'art. 2 mi ha fatto sorgere non poche preoccupazioni: si legge, infatti, che il termine "edificio" può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di esso progettate e ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti.
 Per verificare se la definizione possa determinare conseguenze sull'individuazione di quali "edifici" siano, prima dell'1 luglio 2009, soggetti all'obbligo di allegazione, è opportuna una analisi dei termini impiegati. Al riguardo:
- il comma 3 dell'art. 6 parla di "interi immobili o di singole unità immobiliari";
- i comma 1, 1 ter e 1 quater dell'art. 6 parlano di "edifici";
- le lettere "a" e "b" del comma 1 bis dell'art. 6 parlano di "edifici", ma in caso di trasferimento "dell'intero immobile".
 La predetta rilettura del termine di edificio potrebbe quindi avere rilevanza (e non è cosa di poco conto) nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere A, C, D ed E, ma non nelle ipotesi di cui alle lettere B, F e G. 
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Obbligo in caso di locazione
 Il comma 4 dell'art. 6 stabilisce che in caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari "già dotati di Attestato di Certificazione Energetica a norma dei commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater", l'Attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato.
 La decorrenza temporale è identica per le ipotesi previste alle lettere A, C, D ed E, mentre, per quanto riguarda le ipotesi di cui alle lettere B, F e G, la decorrenza dell'obbligo presuppone che l'immobile (o la singola unità immobiliare) sia stato oggetto di precedente atto di trasferimento a titolo oneroso, al quale sia stato allegato l'Attestato di Certificazione Energetica.
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ALCUNI PROBLEMI
 
Edificio al grezzo
 Occorre allegare l'Attestato di Certificazione Energetica anche nel caso in cui l'edificio trasferito sia "al grezzo"?
 Gaetano Petrelli e Giovanni Rizzi sono concordi nell'affermare che, in tale ipotesi, non occorre allegazione, sulla base delle seguenti motivazioni:
- un edificio privo di "strutture interne" e di "impianti e dispositivi tecnologici" non può essere considerato, ai fini della normativa in esame e secondo la definizione che ne dà lo stesso D.Lgs., un "edificio". Infatti, alla lettera "a" del comma 1 dell'art. 2, viene definito "edificio" un "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e dagli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno";
- gli edifici di nuova costruzione, secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 6, devono essere dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica "al termine della costruzione" (e quindi non prima);
- lo scopo della normativa non è certo quello di limitare la circolazione di edifici, ma quello di rendere informato l'acquirente dell'efficienza energetica dell'immobile, che in un edificio "al grezzo", privo di strutture interne o impianti, non può essere ancora oggetto di valutazione o, comunque, non certo di una valutazione completa.
 La soluzione proposta non pone particolari dubbi in caso di  "grezzo primario", senza strutture interne, nè infissi, nè impianti. In presenza, invece, di "grezzo avanzato", le perplessità sono maggiori. Riesce difficile accettare come si debbano dare soluzioni diverse a fattispecie analoghe, quali:
- "grezzo avanzato" costituito da edificio in corso di costruzione, provvisto di serramenti, ma non di impianti;
- fabbricato di remota costruzione sprovvisto di impianti.
 Infatti:
- non pare del tutto convincente affermare che non si può considerare "edificio" (ai fini della disposizione di cui qui si tratta) un fabbricato nel quale non sia ancora stato installato, benchè compreso nella progettazione (e quindi "non ultimato"), l'impianto di riscaldamento, e nel contempo sostenere che, invece, tale può essere considerato un fabbricato identico, ma per il quale l'impianto di riscaldamento non sia stato previsto nella progettazione (e quindi "ultimato");
- l'Attestato di Certificazione Energetica di un "grezzo avanzato" potrebbe comunque fornire informazioni all'acquirente, sia pure di contenuto più ridotto rispetto ad un edificio ultimato.
 L'osservazione che appare maggiormente fondata è la circostanza che un edificio non ultimato non "deve" essere dotato di Attestato di Certificazione Energetica (comma 1 art. 6); che pertanto non rientra nella previsione del comma 3 dello stesso art. 6 (cioè non deve essere dotato di Attestato di certificazione Energetica).
 L'argomento più rilevante è quindi la verifica dell'ultimazione dell'edificio. Osservando che la legge parla di "termine della costruzione" e non di "ultimazione" (e che quindi un edificio può essere ritenuto "costruito" prima di quando possa essere ritenuto "ultimato") si può rilevare che l'ultimazione richiesta:
- non deve certo essere ultimazione documentale, cioè il deposito agli uffici comunali della comunicazione di fine lavori;
- non può nemmeno essere, a mio parere, neppure ultimazione progettuale, riferita, cioè, all'ultimazione di tutte le strutture ed impianti previsti nel progetto edilizio;
- deve, a mio parere, essere ultimazione funzionale; l'edificio cioè deve essere dotato di strutture ed impianti in modo da poter essere ritenuto una unità autonomamente funzionale, in relazione al quale possa essere valutata la sua efficienza energetica, anche se non sono ancora state realizzate tutte le strutture e tutti gli impianti previsti nel progetto.
 A mio parere, quindi, dover addivenire ad un atto di trasferimento a titolo oneroso anticipa l'obbligo di dotare l'edificio di Attestato di Certificazione Energetica dal momento di ultimazione documentale (o progettuale) al momento di ultimazione funzionale, al fine di assolvere il principale scopo che la Direttiva e la norma statale si prefiggono, che è quello di fornire all'acquirente l'informazione più completa possibile sull'efficienza energetica dell'edificio che va ad acquistare.
 E' evidente come in tali casi non si possa fare a meno di perizie tecniche.
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Edificio provvisto di solo impianto di illuminazione
 Altra questione dibattuta è l'assoggettamento o meno alla disciplina che si commenta di edificio abitativo, ultimato, provvisto del solo impianto di illuminazione.
 A sostegno della tesi che ritiene la fattispecie soggetta all'obbligo di allegazione, che ad oggi sembra preferibile, si richiamano:
- la lettera "c" del comma 1 dell'art. 2 che afferma che per "prestazione energetica" si intende "la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa esser necessaria per soddisfare i vari fabbisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, la ventilazione e l'illuminazione";
- la lettera "a" del medesimo comma 1 che definisce l'edificio comprensivo di tutti gli impianti e dispositivi tecnologici (e quindi anche dell'illuminazione);
- la Direttiva CE che in più parti fa riferimento all'illuminazione.
 Alcuni, basandosi su l contenuto del comma 1 dell'art 4, ritengono che l'illuminazione artificiale diventi rilevante solo nell'ambito del settore terziario. Detta disposizione, infatti stabilisce che gli emanandi decreti del Presidente della Repubblica devono disciplinare anche la progettazione, la manutenzione etc. degli impianti termici (?) ... per l'illuminazione artificiale degli edifici, limitatamente al settore terziario.
 Tale rilievo appare del tutto infondato.
 Gaetano Petrelli ha osservato:
- che la disposizione non significa che l'impianto di illuminazione sia rilevante solo nell'ambito del settore terziario;
- che la disposizione si riferisce esclusivamente alla regolamentazione delle modalità di progettazione, manutenzione di tali impianti, in relazione ai quali, nell'ambito del settore terziario, sono giustificate particolari (e diverse) metodologie per la maggior dispersione energetica.
 Vedremo in seguito quante volte la normativa della Regione Emilia Romagna faccia riferimento agli impianti di illuminazione artificiale e non certo solo rispetto al settore terziario.
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Edificio privo di impianti
 Nella normativa non vi è alcuna disposizione espressa che stabilisca che un edificio privo di impianti non debba essere dotato di Attestato di Certificazione Energetica.
 L'attività informativa dell'Attestato di Certificazione Energetica ha per oggetto non solo gli impianti, ma anche l'edificio nel suo insieme, e quindi le sue strutture (tetto e pareti) ed i serramenti, che influiscono certamente sull'efficienza energetica.
 Si ritiene pertanto, come dice Petrelli (in attesa delle Linee Guida Nazionali), che un edificio, magari di remota costruzione e abbandonato, privo di impianti, debba comunque essere dotato, in caso di trasferimento, di Attestato di Certificazione Energetica.
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EDIFICI ESCLUSI
 
 A norma del comma 3 dell'art. 3 sono esclusi dall'applicazione della normativa statale ("sono esclusi dall'applicazione del presente decreto"), e vedremo cosa concretamente questo significhi, alcune categorie di edifici.
 
A) lettera "a" del comma 3 dell'art. 3: gli immobili ricadenti nella disciplina di cui alla parte seconda ed all'art. 136, comma 1, lettere "b" e "c" del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).
I beni di cui alla Parte Seconda sono i "Beni culturali" e quelli di cui alle lettere "b" e "c" dell'art. 136 sono "le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda, che si distinguono per la loro non comune bellezza, ed i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale".
 L'esclusione è stabilita nel solo caso in cui il rispetto delle prescrizioni (del Decreto) implicherebbe una alterazione inaccettabile del carattere ed aspetto dei predetti edifici, con particolare riferimento ai caratteri storici ed artistici.
 Come osservano Petrelli e Rizzi, la limitazione dell'esclusione (che il rispetto delle prescrizioni implichi l'"alterazione inaccettabile") rende di fatto tali immobili sempre soggetti all'obbligo di allegazione.
 Questo perchè?
 L'unica prescrizione del D.Lgs. che è sancita in occasione di un atto di trasferimento è l'obbligatoria allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica, prescrizione che, evidentemente, in quanto tale, non può portare ad alcuna "alterazione inaccettabile".
 La valenza dell'esclusione è diversa. Essa, riferendosi all'applicazione dell'intero D.Lgs., assume rilevanza nel caso si intenda procedere ad interventi edilizi o impiantistici sui predetti immobili tutelati, i quali potranno essere esonerati da prescrizioni di carattere tecnico - edilizio volte al contenimento dei consumi energetici, quando tali prescrizioni producano l'"alterazione inaccettabile" richiesta dalla normativa.
 
B) lettera "b" del comma 3 dell'art. 3: fabbricati industriali, artigianali ed agricoli, non residenziali, quando gli ambienti siano riscaldati per esigenze del processo produttivo (e quindi non anche per esigenze derivanti da occupazione di persone) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (in tal caso non si pone il problema del risparmio energetico).
 Anche questa esclusione è ritenuta da alcuni (Giovanni Rizzi) priva di significato in relazione all'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica, mentre altri (Gaetano Petrelli) la ritengono, invece, maggiormente significativa al riguardo.
 Giovanni Rizzi sostiene che edifici siffatti sono comunque dotati di impianto di illuminazione e che pertanto rientrano, per tale motivo, fra gli edifici per i quali è vigente l'obbligo di allegazione, spostandosi l'esclusione su altre prescrizioni (cioè che per tali edifici non possono essere imposte prescrizioni tecniche dirette al risparmio energetico in relazione agli impianti termici). Tale previsione è indicativa di come obiettivo principale della normativa sul risparmio energetico siano gli impianti termici.
 A mio parere potrebbe esserci un'ulteriore considerazione.
 A norma della lettera "c bis" del comma 3 dell'art. 3, sono inoltre esclusi dall'applicazione del D.Lgs. "gli impianti installati ai fini del processo produttivo, anche se utilizzati in parte non preponderante per usi del settore civile". La disposizione, ad una prima (e probabilmente unica) lettura, significa che tali impianti non sono soggetti, al momento della loro installazione od in caso di modifica successiva, alle regolamentazioni tecniche ai fini del risparmio energetico. Un'ulteriore lettura potrebbe invitare (in relazione ai soli edifici industriali, artigianali e agricoli produttivi) ad interpretare la norma nel senso di ritenere tali impianti (e quindi anche l'impianto di illuminazione) non rilevanti anche ai fini dell'obbligatoria allegazione della certificazione energetica. Secondo questa lettura, che si formula più per completezza d'analisi che per fini propositivi, si potrebbero ritenere esclusi anche dall'obbligo di allegazione:
- un edificio ad uso industriale o artigianale (cioè produttivo), non residenziale, quando gli ambienti siano riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili e quando l'impianto di illuminazione sia utilizzato anche per usi del settore civile, ma in parte non preponderante;
- un edificio ad uso industriale o artigianale (cioè produttivo), non residenziale, non riscaldato, quando l'impianto di illuminazione sia utilizzato anche per usi del settore civile, ma in parte non preponderante.
 In attesa delle Linee Guida Nazionali, si consiglia, in via prudenziale, di ritenere anche tali edifici sempre soggetti all'obbligo di allegazione.
 
C) I fabbricati isolati con superficie utile totale di meno di 50 metri quadrati. (lettera "c" del comma 3 dell'art. 3). Tali fabbricati (statisticamente non certo numerosi), qualunque destinazione abbiano, sono esclusi dall'obbligo di allegazione previsto dal D.Lgs., anche se provvisti di impianti. La superficie è quella "netta calpestabile".
 Petrelli, con riferimento alla definizione di "edificio isolato" afferma che, plausibilmente, dovrebbe trattarsi di fabbricato posto al di fuori di centro abitato.
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L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
 
 La normativa statale e la Direttiva introducono l'Attestato di Certificazione Energetica (che, per brevità, chiameremo "ACE"), documento di cui peraltro già aveva trattato la legge 10/91 all'art. 30, ora espressamente abrogato.
 
Che cosa è l'ACE?
 E' un documento che deve attestare la prestazione energetica di un edificio ovvero la sua efficienza energetica e quindi valutare la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda, la ventilazione e l'illuminazione. (art. 2, primo comma, lettere "d" e "c"). La quantità di energia necessaria deve essere espressa in uno o più "descrittori", l'edificio dovrà, cioè, essere inserito in specifiche classi energetiche. L'indicazione della classe di appartenenza costituirà una specie di "voto" sull'efficienza energetica dell'edificio.
 Il comma 6 dell'art. 6 testualmente dice che deve contenere i dati che possano consentire "ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio" e che è corredato da suggerimenti in merito ad interventi convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.
 Qual è quindi il contenuto essenziale dell'ACE ?
- i dati necessari per valutare l'efficienza energetica e cioè la quantità annua di energia necessaria per soddisfare i vari bisogni, connessi al suo uso standard ed i valori vigenti e quelli di riferimento;
- la classe energetica di appartenenza.
 L'ACE deve inoltre contenere i suggerimenti per migliorare la prestazione energetica; in presenza di edificio di nuova costruzione, potrà accadere che non si evidenzino miglioramenti possibili e, conseguentemente, l'attestato dovrà contenere una dichiarazione negativa in merito.
 Tali indicazioni costituiscono però solo principi generali, in quanto il D.Lgs. non stabilisce i criteri da seguire per la redazione dell'ACE (metodologie di calcolo, requisiti minimi di rendimento energetico, classi di appartenenza, requisiti dei certificatori etc.), rimandando:
- ai decreti da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs., termine ampiamente scaduto (art.4);
- alle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (art. 6 comma 9).
 Pertanto l'ACE - a livello nazionale - oggi non è ancora vigente; così non è per quelle Regioni che hanno stabilito i criteri di redazione dell'Attestato e quali requisiti debbano avere i soggetti certificatori e per le quali siano funzionanti i relativi organismi di accreditamento (prima fra tutte, e ad oggi crediamo anche l'unica, la Lombardia).
 Ritorna, per effetto del rinvio operato dall'art. 4 e dal comma 9 dell'art. 6, un'ipotesi di conflitto fra normativa statale e normativa regionale. Al riguardo è opportuno effettuare una puntualizzazione:
- la Direttiva CE deve trovare attuazione nello Stato membro;
- a norma del quinto comma dell'art. 117 Cost., trattandosi di materia compresa nella "legislazione concorrente", il potere di dare attuazione agli atti comunitari spetta alle Regioni;
- lo Stato, con il D.Lgs. 192, ha esercitato il potere sostitutivo che gli compete in caso di inerzia delle Regioni nel dare attuazione alla Direttiva;
- l'art. 17 del D.Lgs. (clausola di cedevolezza) stabilisce che il D.Lgs. 192 continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle norme da parte delle Regioni, che sono obbligate a rispettare i principi fondamentali desumibili dalla Direttiva e dal D.Lgs. 192 (per effetto del disposto del quarto e del terzo comma dell'art. 117 Cost.);
- peraltro il D.Lgs. ha rimandato l'attuazione del D.Lgs. stesso prime a norme regolamentari statali (art. 4: decreti "tecnici"; art. 6 comma 9: Linee Guida) e successivamente a norme regolamentari regionali (art. 9).
 Le Regioni:
- ove diano attuazione al D.Lgs., a norma dell'art. 9, devono rispettare interamente le disposizioni statali legislative e regolamentari;
- ove invece diano attuazione "diretta" alla Direttiva (con palese ritardo), i principi fondamentali riservati alla norma statale, che quindi devono essere rispettati a livello regionale, sono anche quelli che verranno espressi, a livello regolamentare, dalle Linee Guida Nazionali?
 In attesa della emanazione dei detti decreti e delle Linee Guida Nazionali e salvo disposizioni regionali:
- le metodologie di calcolo da utilizzare sono quelle riportate nell'Allegato B al D.Lgs. 192;
- i requisiti energetici sono quelli riportati nell'Allegato C al D.Lgs. 192;
- il regime transitorio da utilizzare per il calcolo della prestazione energetica degli edifici risulta dall'Allegato I al D.Lgs. 192.
 
Le Linee Guida Nazionali
 Il pacchetto di decreti, che doveva essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192, dovrebbe essere approvato per la fine dell’estate 2008.
 Dopo due anni di attesa, infatti, la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha finalmente raggiunto un'intesa sul contenuto delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici: nella riunione del 20 marzo 2008 le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema dei decreti, parere comunque subordinato ad una serie di emendamenti.
 Non è ovviamente dato sapere se il nuovo Governo si allineerà con quanto fatto dal precedente, anche se trattasi di normativa squisitamente tecnica che non dovrebbe risentire (molto) di tagli politici. 
 La struttura normativa predisposta si articola in due Decreti del Presidente della Repubblica ed in un Decreto Ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico, che dovrebbero avere il seguente contenuto:
- il primo DPR dovrebbe trattare le metodologie di calcolo, nonchè i requisiti minimi richiesti per le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici utilizzati per la climatizzazione invernale e per la generazione di acqua calda sanitaria;
- il secondo DPR avrebbe ad oggetto i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti (professionisti ed organismi) che saranno abilitati al rilascio della certificazione energetica;
- il Decreto Ministeriale conterrà le Linee Guida Nazionali della certificazione energetica, vale a dire le procedure applicative.
 Il ritardo nella emanazione di tali provvedimenti ha senz'altro aumentato la difficoltà di dare soluzioni certe al contrasto che si verificherà fra le disposizioni che saranno contenute nelle Linee Guida Nazionali e quelle contenute in emanate o rispetto a quelle emanate o che verranno emanate a livello locale.
 Nello schema approvato è stabilito che le Regioni che adotteranno in futuro una normativa in materia dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Nazionali, mentre restano comunque valide le leggi regionali già emanate.
 
Che durata ha l'ACE?
 L'ACE conserva validità per 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto (art. 6 comma 5).
 Nei successivi trasferimenti, sarà quindi necessaria una idonea clausola - sotto forma di dichiarazione di parte venditrice - che attesti che l'edificio non ha subito interventi che abbiano comportato modifica della prestazione energetica. In ogni caso deve comunque essere "ri"-allegato.
 Negli atti sarà quindi opportuno far menzione di questi interventi, non rilevanti ai fini della normativa urbanistica, ma significativi al fine di confermare la validità dell'ACE.
 
Chi deve redigere l'ACE?
 La Direttiva CE stabilisca che l'ACE deve essere redatto in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti.
 L'art. 4 rimanda ai decreti del Presidente del Repubblica di cui sopra si è detto l'individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica.
 
L'ACE fiscale
 Il comma 1 ter dell'art. 6 del D.Lgs. stabilisce, in via generale, che per accedere ad agevolazioni fiscali in materia di contenimento energetico, deve essere predisposto l'ACE e che questo deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 6 dello stesso art. 6 (dati relativi all'efficienza energetica, valori vigenti e valori di riferimento per consentire ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti, nonchè suggerimenti).
 Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296), pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007, stabilisce che, per potersi avvalere delle predette detrazioni fiscali, occorre produrre l'ACE, successivamente però all'approvazione da parte delle Regioni delle relative procedure e metodologie (art. 5 comma 1).
 Sull'argomento si rimanda a quanto verrà detto in seguito sulla efficacia dell'AQE "fiscale", in quanto, in assenza di disposizioni regionali, l'ACE è sostituito dall'Attestato di Qualificazione Energetica.
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L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
 
 L'art. 11 comma 1 bis stabilisce che fino all'emanazione delle Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica l'ACE è sostituito dall'Attestato di Qualificazione Energetica (che, per brevità, chiameremo "AQE"), solo qualora i Comuni non abbiano stabilito, con decreto anteriore all'8 ottobre 2005, una diversa procedura di certificazione energetica.
 
Che cosa è l'AQE?
 L'AQE, che attualmente e temporaneamente ha funzione sostitutiva dell'ACE, è un documento che il D.Lgs. 192 introduce come parallelo all'ACE e con funzione complementare/integrativa.
 Ha una funzione sostanzialmente analoga all'ACE, di cui rappresenta una specie di "surrogato"; riporta, anch'esso, una descrizione ed una valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio.
 Il contenuto dell'AQE è stabilito principalmente al n. 2 dell'Allegato A al D.Lgs. 192.
 Qual è il contenuto essenziale dell'AQE?
- i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
- la classe di appartenenza, ove sia già in vigore un tale sistema di certificazione energetica;
- i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente ovvero, se non fissati, i corrispondenti valori per un analogo edificio di nuova costruzione.
 Per quanto riguarda l'indicazione di possibili interventi migliorativi, che possano determinare passaggi di classe energetica., si richiama quanto già detto in riferimento all'ACE.
 Deve inoltre riportare, nel frontespizio, che non costituisce Attestato di Certificazione Energetica.
 Il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed il fabbisogno di energia primaria - in attesa dei decreti di cui all'art. 4 - rimane disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, come modificata dal D.Lgs. e dalle norme attuative (art. 11 comma 1).
 
Quanti AQE ci sono?
 Sono previsti quattro tipi (o, meglio, sono previste quattro funzioni) di AQE e precisamente:
 
1 - l'AQE integrativo della documentazione di fine lavori previsto al comma 2 dell'art. 8: in caso di nuove costruzioni od interventi edilizi, la comunicazione di fine lavori, pena la sua inefficacia, è presentata al Comune unitamente all'AQE, che deve essere asseverato (anche) dal D.L.; è quindi documento obbligatorio e previsto stabilmente dalla normativa;
 
2 - l'AQE semplificativo previsto al comma 2 bis art. 6 per semplificare il rilascio della certificazione energetica: e documento facoltativo ed anch'esso previsto stabilmente;
 
3 - l'AQE sostitutivo dell'ACE come stabilito dal comma 1 dell'art. 11 in attesa dell'emanazione delle Linee Guida Nazionali. Non è quindi documento ulteriore rispetto alle ipotesi, ma ne viene semplicemente "allargata" temporaneamente la sua funzione; la funzione sostitutiva è, ovviamente, temporanea;
 
4 - l'AQE fiscale previsto dal citato Decreto 19 febbraio 2007, necessario per accedere alle detrazioni fiscali delle spese di riqualificazione energetica. I commentatori rilevano che l'AQE "fiscale" non può essere utilizzato come AQE "sostitutivo" dell'ACE, non avendo tutti i requisiti prescritti.
 Tale affermazione non è però assoluta, in quanto non vi è incompatibilità di funzione, potendo l'AQE "fiscale" valere anche come AQE "sostitutivo", naturalmente solo qualora abbia tutti i requisiti di contenuto e di forma richiesti per assolvere alla funzione sostitutiva dell'ACE.
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 Non sono pienamente d'accordo nell'affermare che vi sono vari tipi di AQE; l'AQE è un documento che può avere molteplici funzioni e che, in considerazione della funzione che assolve, deve avere diversi requisiti di contenuto e forma.
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Che durata ha l'AQE?
 Il comma 1 ter dell'art. 11 stabilisce che l'AQE perde efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica. E' evidente come anche all'AQE si applichi la disposizione dell'art. 6 comma 5, per cui - in pendenza del termine di cui sopra - dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
 La disposizione lombarda stabilisce che gli AQE già rilasciati continuano a valere per un anno dalla emanazione della delibera della Giunta.
 
Chi deve redigere l'AQE?
 Il n. 2 dell'Allegato A al D.Lgs. stabilisce che l'AQE è il documento predisposto ed asseverato da un professionista, non necessariamente estraneo alla proprietà (al contrario dell'ACE), abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio; il termine abilitato significa, o dovrebbe significare, "abilitato all'esercizio della professione".
 L'art. 15, in tema di sanzioni, parla di "professionista qualificato".
 Potrà essere:
- un professionista abilitato all'esercizio di una professione che consenta la progettazione dell'edificio (ingegnere, architetto o geometra), ovvero
- un professionista abilitato all'esercizio di una professione che consenta la realizzazione dell'edificio (e quindi esperto in materie tecniche attinenti: perito industriale, etc.).
 Nel sottoscrivere l'AQE il professionista deve indicare il proprio ruolo con riferimento all'edificio.
 A mio parere, pur non essendo previsto, potrebbe essere redatto anche da più professionisti, ciascuno in relazione al proprio ambito di competenza tecnica; tale ipotesi mi sembra senz'altro accettabile nel caso di AQE "integrativo" che venga quindi asseverato, nella sua unitarietà, dal D.L..
 
L'asseverazione dell'AQE.
 Il professionista che redige l'AQE (e che, a mio parere, può anche essere lo stesso D.L., anche se possono essere effettuate riflessioni di contenuto contrario) deve asseverarlo. Alcuni ritengono che l'asseverazione del professionista sia necessaria solo per l'AQE "semplificativo", ma tale opinione non mi trova concorde non esistendo alcun sostegno legislativo a favore di tale tesi.
 L'AQE deve essere asseverato, in caso evidentemente solo di AQE "integrativo", anche dal Direttore Lavori.
 Nessuna forma è richiesta per l'asseverazione (non occorre quindi giuramento) e pertanto si possono prevedere varie ipotesi.
 L'asseverazione del professionista:
- contenuto: l'allegato A al n. 2 parla semplicemente di "asseverazione"; il professionista deve cioè confermare con sicurezza che il contenuto dell'AQE corrisponde al vero;
- forma: l'asseverazione, per avere significato, dovrebbe per forza far assumere al professionista una responsabilità di rango più elevato - e cioè penale - della responsabilità civile professionale che assume con la redazione e la semplice sottoscrizione del documento e quindi a mio parere sarebbe opportuno che assumesse la forma solenne, non necessariamente autenticata, dei verbali giudiziali o notarili. Non esiste però alcuna previsione in tal senso. 
 L'asseverazione del D.L.:
- contenuto: l'art. 15, in tema di sanzioni, indica quale deve essere il contenuto sostanziale dell'asseverazione del D.L., il quale deve attestare "la correttezza dell'attestato" e la conformità delle opere (di tutte le opere costituenti l'intervento edilizio) realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'art. 28 comma 1 della Legge 10/91; il D.L. deve asseverare l'AQE fatto da altri e quindi il contenuto della sua asseverazione deve limitarsi a confermare con sicurezza di aver verificato la correttezza formale del documento, non potendo certo entrare nel merito della correttezza delle metodologie di calcolo utilizzate dal professionista (che è assistita dalla asseverazione del professionista medesimo);
- forma: sarà sufficiente, senza forma solenne alcuna e senza autenticazione di firma, che con parole simili o uguali a quelle contenute all'art. 15 il D.L. attesti la correttezza dell'AQE; ciò può avvenire sull'AQE stesso o con attestazione a parte.
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 Quale è la valenza dell'asseverazione del Direttori Lavori?
 Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che la comunicazione di fine lavori, non accompagnata dalla documentazione ivi prescritta (in particolare: AQE asseverato dal D.L.), è inefficace.
 Ne consegue:
- che una comunicazione di fine lavori presentata senza l'AQE potrà acquistare piena efficacia col successivo deposito di questo documento;
- una comunicazione di fine lavori inefficace non consentirà la decorso dei termini per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità.    
 Dovendo procedere alla stipulazione di un atto avente per oggetto un edificio ultimato, per il quale non sia ancora stata data la comunicazione di fine lavori, perchè nei termini, occorrerà (e sarà sufficiente) allegare all'atto l'AQE predisposto ed asseverato dal professionista che l'ha redatto, senza necessità di asseverazione del D.L. (e, naturalmente, senza che l'AQE sia stato depositato in Comune), in quanto tali formalità attengono, non alla validità ed efficacia dell'AQE stesso, ma - solamente - all'efficacia della comunicazione di fine lavori. Non mi pare che, in questi casi, occorra, come alcuni sostengono, un deposito dell'AQE asseverato dal D.L. anteriore al deposito della comunicazione di fine lavori.
 A mio parere, la funzione dell'asseverazione da parte del D.L. è di carattere amministrativo, è diretta a verificare la conformità delle opere alle disposizioni in materia di risparmio energetico ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e non attiene alla "validità civilistica" dell'AQE, quale documento da allegare ad un atto di trasferimento ai fini della validità del trasferimento stesso.
 
Quale AQE deve essere allegato?
  In caso di edificio di nuova costruzione o che abbia subito interventi edilizi di "ristrutturazione importante" (complessivamente richiamati dal comma 1 dell'art. 6) occorre allegare l'AQE "sostitutivo" asseverato dal professionista che lo ha redatto e dal D.L..
 A mio parere, le formalità previste dal comma 2 dell'art. 8 (asseverazione del D.L. e deposito in Comune) devono essere assolte, non solo nelle predette ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 6, ma anche in ogni altra ipotesi di obbligatoria allegazione (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 6) quando sia connessa - incidentalmente - ad interventi edilizi per i quali vi sia stata apertura e chiusura di una pratica edilizia comunale (quindi, con nomina del D.L., rilascio del titolo abilitativo e deposito della comunicazione di inizio lavori).
 Pertanto occorrerà l'AQE "integrativo" nelle seguenti ipotesi:
- edificio di nuova costruzione in forza di titolo abilitativo richiesto post 8 ottobre 2005;
- edificio che ha subito interventi edilizi di "ristrutturazione importante" di cui alla lettera "a" del comma 2 dell'art. 3 in forza di titolo abilitativo post 8 ottobre 2005;
- edificio per il quale sussiste l'obbligo di allegazione ai sensi dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 6, in connessione ad interventi edilizi in forza di titolo abilitativo.
 Il rinvio operato dal comma 1 dell'art. 11, come sostitutivo dell'ACE, al solo AQE previsto in ipotesi di intervento edilizio di cui al secondo comma dell'art. 8 (cioè al solo AQE "integrativo"), non esaurisce - evidentemente - tutte le ipotesi di obbligatoria allegazione.
 Nelle ipotesi dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, quando non vi sia l'incidentale intervento edilizio di cui sopra si è detto, l'AQE non potrà essere (e quindi non sarà) asseverato dal Direttore Lavori, nè depositato in Comune a corredo di una pratica edilizia che non esiste.
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L'ATTESTATO ENERGETICO IN GENERALE
 
Chi lo deve produrre?
 Il comma 1 dell'art. 6 stabilisce che gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera "a", "sono dotati ... a cura del costruttore ...di Attestato di Certifica zione Energetica".
 Il comma 1 bis del medesimo art. 6, in relazione agli edifici per i quali l'obbligo di allegazione (in caso di trasferimento) e di messa a disposizione o consegna (in caso di locazione) è previsto con gradualità temporale, stabilisce che il relativo onere è a carico, rispettivamente, del venditore o del locatore.
 In relazione all'AQE "semplificativo", il comma 2 bis dell'art. 6 stabilisce che è predisposto a cura dell'interessato, facendo salvo, con riferimento all'AQE "integrativo" quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 (asseverazione del D.L. e deposito in Comune).
 
In che forma va allegato?
 Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che l'Attestato deve essere allegato in originale o in copia autenticata. La copia autenticata, ovviamente, può essere fatta da notaio previa esibizione dell'originale (o di uno degli originali); è senz'altro idonea anche una copia conforme rilasciata dal Comune presso il quale si trova depositato l'originale (o uno degli originali).
 Il comma 4 dell'art. 6 stabilisce che, in caso di locazione, l'Attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o al medesimo consegnato in originale o in copia dichiarata conforme dal proprietario stesso; naturalmente è consentito mettere a disposizione/consegnare una copia autenticata come sopra detto.
 Il comma 7 dell'art. 15 stabilisce che il costruttore (solo nelle ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione "importante" previste ai commi 1 dell'art 6 e comma 2 lettera "a" dell'art. 3) deve consegnare all'acquirente - contestualmente all'immobile - un originale dell'Attestato di Certificazione Energetica.
 L'obbligo è riferito quindi al momento della consegna dell'immobile e, pertanto, ove questa sia anticipata rispetto all'atto di vendita ed ove al momento della consegna l'Attestato non sia stato ancora predisposto (come è presumibile che in tale ipotesi sia), le parti, magari con idonea clausola nel verbale di consegna, stabiliranno di posticipare la consegna ad un momento successivo (che non potrà essere posteriore all'atto di vendita).
 In caso di mancata consegna, il costruttore è punito con la sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 30.000.
 E' quindi opportuno, ma non necessario, dare atto dell'avvenuta consegna con apposita menzione nell'atto di compravendita.
 Ritengo che con idonea clausola le parti possano stabilire che l'allegazione all'atto dell'Attestato viene a costituire (e sostituisce) la consegna prevista "a mani".
 
Appartamento in Condominio
 Il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che per gli appartamenti in condominio l'Attestato di Certificazione Energetica può fondarsi:
a) sulla valutazione dell'appartamento interessato;
b) su una certificazione comune dell'intero edificio se dotato di impianto termico comune;
c) sulla valutazione di altro appartamento nel condominio ed analogo.
 La disposizione non brilla certo per chiarezza.
 Anche in questo caso sarà necessario attendere le Linee Guida Nazionali o diverse disposizioni regionali.
 Cercando di analizzare la norma si può rilevare quanto segue:
- le ipotesi previste alle lettere "a", "b" e "c" non sono alternative fra loro, ma, insieme, costituiscono l'alternativa ad Attestato di Certificazione Energetica della singola unità riportante anche la valutazione dell'impianto termico condominiale;
- da come è (sembra) strutturata la disposizione, la certificazione energetica di appartamento in condominio può essere costituita da Attestato di Certificazione Energetica dell'appartamento, nella redazione del quale il professionista abilitato può utilizzare:
* per quanto riguarda l'impianto termico condominiale le risultanze di Attestato di Certificazione Energetica dell'impianto termico redatto da altri (ed allegato ??);
* per quanto riguarda gli altri elementi, necessari per determinare l'efficienza energetica dell'appartamento, da una valutazione diretta degli stessi ovvero in parte anche utilizzando Attestato di Certificazione Energetica (idem) relativo ad altra unità immobiliare aventi simili caratteristiche.
 La normativa fa intravvedere la possibilità di una specie di Attestato Condominiale (non solo per l'impianto termico), possibilità da verificare e da regolamentare a seguito dell'emanazione delle Linee Guida.
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LA NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 
PREMESSE
 
 La normativa della Regione Emilia Romagna è costituita dall'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" di cui alla delibera della Giunta regionale in data 16 novembre 2007 n. 1730, che ha subito successive modifiche ed emendamenti e che è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, dall'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156. L'Atto di indirizzo è costituito da due parti:
- la prima contenente le disposizioni generali, suddivise in dieci capitoli, ripartiti in articoli;
- la seconda costituita da quattordici allegati.
 Entrerà in vigore il 1° luglio 2008.
 Lo scopo che la deliberazione regionale testualmente si prefigge è dare attuazione alle Direttive CE 2002/91/CE e 2006/32/CE, disciplinando, in particolare, come si legge all'art. 1:
- l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati;
- le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;
- il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici;
- il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti;
- il sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
- le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti.
 La Direttiva 2006/32/CE riguarda l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e non contiene disposizioni che interessano gli argomenti specifici oggetto di questa relazione.
 Nella normativa è più volte fatto riferimento agli "edifici di nuova costruzione", che si intendono quelli per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto a partire dall'1 luglio 2008.
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PRESTAZIONE O EFFICIENZA ENERGETICA
 
 Nell'Allegato 1 (Definizioni e termini) la prestazione o efficienza energetica è definita "la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa ... ".
 La definizione è identica a quella data dalla norma statale.
 Il riferimento all'"uso standard" è operato anche nell'Allegato 8 (Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici), nel quale si precisa che le metodologie indicate determinano l'indice minimo di prestazione energetica che esprime un rapporto fra l'energia consumata per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio e altri dati.
 Le categorie di immobili che sono escluse dall'applicazione della normativa per effetto del richiamo all'"uso standard" sono pertanto le medesime di cui si è parlato a commento della normativa statale.
* * *
 
REQUISITI MINIMI
 
 I requisiti minimi di prestazione energetica, relativi ad edifici e impianti, stabiliti dalla normativa regionale nell'Allegato 2, sono regolati ai punti 3 e 4. Trovano applicazione per i seguenti interventi (art. 3.1):
a) - edifici di nuova costruzione e impianti ivi installati;
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
- interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq.;
b) ampliamento di edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti casi in cui l'ampliamento sia superiore a 80 mq.;
c) interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere "a" e "b", quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio non risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti casi in cui l'ampliamento sia inferiore a 80 mq.;
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1.000 mq.;
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio;
- recupero sottotetti per finalità d'uso;
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti;
- sostituzione di generatori di calore.
 Nell'Allegato 1 (Definizioni e termini) superficie utile viene definita la superficie netta calpestabile della zona riscaldata; tale definizione deve essere però presa in considerazione sotto altri aspetti (metodologie di calcolo etc.), in quanto, se venisse assunta anche per le ipotesi sopra indicate, condurrebbe a risultati assurdi: non troverebbero, ad esempio, applicazione i "requisiti minimi" nel caso di un edificio ad uso produttivo di vaste dimensioni, in gran parte privo di impianto di riscaldamento, in corso di ampia ristrutturazione.
 Nell'Allegato A troviamo, fra le altre, le definizioni di:
- interventi di manutenzione ordinaria di un edificio;
- interventi di manutenzione straordinaria di un edificio;
- interventi di restauro e risanamento conservativo di un edificio;
- interventi di ristrutturazione di un impianto termico;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- manutenzione ordinaria di un impianto termico;
- manutenzione straordinaria di un impianto termico.
 La definizione che ai fini degli argomenti qui trattati mi sembra più opportuno evidenziare è quella di ristrutturazione edilizia: "interventi di cui alla L.R. n.31/2002 rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici".
 Il rispetto dei requisiti minimi (punti 3 e 4) si applica, a norma degli artt. 4.1, 4.2 e 4.3, nelle seguenti ipotesi:
- agli interventi di cui all'art. 3.1 (vedi lettere "a", "b" e "c" che precedono), per i quali sia stata presentata richiesta di permesso di costruire o D.I.A. a partire dall'1 luglio 2008:
- agli interventi ed alle opere di cui all'art. 7 della Legge regionale 25 dicembre 2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), per i quali il relativo progetto sia stato approvato a partire dall'1 luglio 2008 (si tratta di interventi ed opere da eseguire a seguito di accordo di programma e di opere pubbliche aventi determinati requisiti);
- all'attività di edilizia libera di cui all'art. 4 della medesima Legge regionale 31/2002, i cui lavori siano iniziati a partire dall'1 luglio 2008 (si tratta, principalmente, degli interventi di manutenzione ordinaria e di quelli volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in presenza di determinati requisiti).

GLI EDIFICI
 
Definizione di edificio
 La definizione di "edificio" riportata nell'Allegato 1 è la seguente: "sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o con alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti". Tale definizione è esattamente conforme alla definizione data dal D.Lgs 192.
 La definizione di "edificio" contenuta nell'Allegato 1 prosegue con l'elenco, identico a quello riportato all'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, delle categorie di classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d'uso e precisamente:
"- Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
* abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
* abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
* edifici ad albergo, pensione ed attività similari;
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti o di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
* quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
* quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
* quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, supermercati, esposizioni;
- Edifici adibiti ad attività sportive:
* piscine, saune e assimilabili;
* palestre e assimilabili;
* servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
 Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.".
 L'elenco delle categorie è decisamente esaustivo; i rilievi - peraltro non significativi - che mi sembra possano essere effettuati dopo l'esame dell'elenco sono i seguenti:
a) non è prevista una clausola residuale, simile a quella impiegata dalla Direttiva CE;
b) non sono presi in considerazione gli edifici agricoli, ma solo le abitazioni rurali; rimarrebbero esclusi quindi:
- magazzini e depositi agricoli; tali edifici sono peraltro esclusi dall'applicazione della normativa in quanto il loro "uso standard" non prevede utilizzo di energia (alla medesima considerazione si giunge commentando la normativa statale, seguendo l'interpretazione data da Petrelli);
- locali di produzione agricola, che rientrano, comunque, fra gli edifici "assimilabili" agli edifici artigianali e industriali;
c) la dizione riferita agli uffici "purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico" sembra determinare un'esclusione di quegli uffici che scorporabili non siano; in realtà tali uffici "non scorporabili" sono presi in considerazione unitamente alla contigua unità industriale o artigianale insieme alla quale formano un unico corpo.
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Edifici provvisti di solo impianto di illuminazione - Edifici privi di impianti - Edifici al grezzo
 Il problema se gli edifici provvisti di solo impianto di illuminazione siano o meno soggetti alla "certificazione regionale", già affrontato positivamente con riguardo alla normativa statale, trova analoga soluzione positiva.
 Infatti l'impianto di illuminazione artificiale è spesso richiamato; in particolare:
- nella definizione di "impianto energetico" contenuta nell'Allegato "A", che deve intendersi un "impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito ... in un edificio ... asservito a specifiche esigenze funzionali di ... illuminazione degli ambienti ...";
- nella definizione di "prestazione energetica" contenuta nell'Allegato A sopra riportata;
- nell'Allegato 8 (Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici), ove viene di fatto riprodotta la definizione di "prestazione energetica" ed ove è espressamente previsto l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.
 Nell'Allegato 7 (Attestato di Certificazione Energetica), si precisa che la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale è facoltativa e ciò si collega con quanto stabilito nell'Allegato 8, ove si legge:
- che nella fase di avvio (senza alcuna ulteriore precisazione), ai fini della certificazione energetica, devono essere considerati solo gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, mentre, in relazione alla climatizzazione estiva, è prevista solo una valutazione dell'involucro edilizio e nulla è detto sull'illuminazione; la mancanza, nella fase d'avvio, dell'indice di energia primaria necessaria per l'illuminazione è ribadita anche nell'Allegato 9 (Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici);
- che con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno predisposte metodologie per la valutazione dell'energia primaria per la climatizzazione estiva e per l'illuminazione artificiale degli ambienti.
 Mi sembra di poter escludere con sicurezza che, per effetto di tali disposizioni, nella fase di avvio gli edifici provvisti di solo impianto di illuminazione si debbano intendere esclusi dall'obbligo di certificazione, in quanto deve essere oggetto di "valutazione energetica" anche l'involucro edilizio (tetto e muri) e le aperture (porte e finestre).
 La norma non esclude l'impianto di illuminazione dalla valutazione di rendimento energetico, rimanda solamente ad un momento successivo la necessità dell'indicazione dell'energia primaria necessaria per l'impianto di illuminazione artificiale, ritenendo, probabilmente, che sia opportuno concentrarsi, quanto meno nella fase iniziale, sull'impianto termico, decisamente "più interessante" sotto l'aspetto del consumo di energia primaria.
 Tali considerazioni portano ad analoga soluzione anche per l'ipotesi di edificio privo di impianti.
 Nella fase di avvio, la certificazione energetica di un edificio provvisto (anche) dell'impianto di illuminazione non terrà conto di tale impianto, fino a che non venga definito il relativo indice di energia primaria.
 In caso di edificio al grezzo, valgono le medesime osservazioni effettuate in sede di commento della normativa statale; anche in base alla normativa regionale (art. 5.1) gli edifici debbono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica "al termine dell'intervento" (definizione più puntuale di quella statale, prendendo in considerazione tutti gli interventi edilizi e non solo quelli di nuova costruzione).
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Edifici esclusi
 Sono escluse dall'obbligo del rispetto dei requisiti minimi, a norma dell'art. 3.6, e dall'obbligo di certificazione energetica di cui al capitolo 5 (Certificazione energetica: ambito di applicazione), a norma dell'art. 5.14, le seguenti categorie di edifici ed impianti:
 
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda (beni culturali) e dell'art. 136 comma 1 lettere "b" e "c" del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonchè quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A-9 commi 1 e 2 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
 
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a cinquanta metri quadrati;
 
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
* * *
 L'elencazione è sostanzialmente analoga a quella contenuta nella normativa statale.
 L'analisi della disposizione è quindi semplice:
a) edifici di cui alla lettera "a":
- valgono le medesime considerazioni operate a commento della normativa statale;
- "l'alterazione inaccettabile" non potrà mai essere conseguenza dell'allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica;
- l'elencazione dei beni è ampliata con il riferimento alla Legge regionale 20/2000 dove, ai commi 1 e 2 dell'art. A-9 dell'Allegato, si parla di "edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale" individuati dal PSC e dal Comune;
b) edifici di cui alla lettera "b":
- descrizione identica a quella della norma statale;
- si richiamano le medesime considerazioni;
c) edifici di cui alla lettera "c":
- descrizione identica a quella della norma statale;
- non è possibile attribuire alle parole "superficie utile" il significato indicato nell'Allegato 1, in quanto:
* in tale maniera, la normativa regionale non rispetterebbe le prescrizioni minime portate dalla Direttiva, che stabilisce che in sede di attuazione ogni Stato membro può escludere dalla applicazione alcune categorie di edifici, fra le quali "i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 mq.";
* ove per "superficie utile" si intendesse "la superficie netta calpestabile della zona riscaldata" (come indicato nell'Allegato 1), sarebbe escluso dall'applicazione della normativa regionale un edificio isolato, privo di impianto di riscaldamento, avente superficie di migliaia di metri quadrati, e ciò in palese violazione delle prescrizioni della Direttiva.
* * *
 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
 
Definizione, contenuto, soggetti certificatori
 L'Attestato di Certificazione Energetica, nell'Allegato 1, è definito "il documento rilasciato da un soggetto accreditato, comprendente i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di cui all'allegato 7."
 La definizione è analoga a quella data dalla norma statale.
 La determinazione della prestazione energetica risulterà dall'applicazione dei metodi di calcolo indicati nell'Allegato 8 ("Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici").
 L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un "soggetto accreditato".
 Le modalità di accreditamento dei soggetti certificatori sono previste:
- al capitolo 6 (Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici), ove è stabilito che la Giunta Regionale deve individuare l'organismo di accreditamento e predisporre la regolamentazione necessaria al suo funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma regionale;
- al capitolo 7 (Soggetti certificatori accreditati), ove è stabilito chi possano essere i certificatori (tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, in possesso di diploma di laurea in ingegneria, architettura e scienze ambientali ovvero diploma di geometra o perito industriale, società di ingegneria, società di servizi energetici, enti pubblici e organismi, pubblici e privati, di ispezione e certificazione) e quali requisiti debbano avere (esperienza professionale nell'ambito della progettazione nell'isolamento termico degli edifici, di impianti di climatizzazione, di misure di miglioramento dl rendimento energetico degli edifici etc.);
- nell'allegato 14 (Linee Guida per la formazione dei certificatori).
 La funzione dell'ACE è di:
- attestare la prestazione energetica;
- consentire di valutare e confrontare la prestazione energetica rispetto ad una scala.
 L'ACE deve avere, come si legge nell'Allegato 7, il seguente contenuto:
* frontespizio indicante la natura del documento;
* dati identificativi dell'immobile (riferimenti catastali) e del proprietario;
* dati identificativi del tecnico qualificato preposto alla determinazione della prestazione energetica;
* dati identificativi del soggetto certificatore che emette l'attestato;
* data di emissione e di scadenza dell'attestato;
* codice di identificazione dell'attestato attribuito dall'Organismo regionale di accreditamento;
* risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche;
* classe di appartenenza dell'edificio;
* indici di prestazione energetica minimi obbligatori;
* potenziali interventi di miglioramento;
* asseverazione dei dati riportati nell'attestato da parte del Tecnico preposto alla determinazione della prestazione energetica e del soggetto certificatore.
 Le asseverazioni saranno due solo nel caso in cui il soggetto certificatore sia una società od un ente (e quindi vi sarà asseverazione da parte del tecnico e del legale rappresentante), mentre vi sarà una sola asseverazione nel caso in cui il soggetto certificatore sia un singolo professionista.
 L'Allegato 7 prescrive che ogni soggetto certificatore debba inviare il modello di attestato che intende adottare all'Organismo regionale di accreditamento, che può pretendere modifiche.
 All'Organismo regionale di accreditamento deve poi essere trasmesso ogni Attestato di Certificazione che verrà rilasciato; le modalità di trasmissione sono le seguenti:
- l'art. 5.11 prescrive che il soggetto certificatore deve trasmettere entro 15 giorni dalla compilazione ogni attestato all'Organismo regionale di accreditamento, inserendo i relativi dati in apposito sito;
- l'Allegato 6 prescrive che il soggetto certificatore, dopo aver consegnato al richiedente l'Attestato di Certificazione Energetica, entro 15 giorni ne deve trasmettere copia all'Organismo regionale di accreditamento, il quale provvede all'attribuzione del codice di identificazione.
 Tale ultima disposizione è singolare:
- il soggetto certificatore deve prima consegnare al richiedente l'attestato;
- l'attestato deve essere poi inviato all'Organismo regionale che provvede ad attribuire il codice di identificazione (dopo quindi che l'attestato è stato predisposto);
- il codice deve però essere riportato nell'attestato!
 All'Attestato di Certificazione Energetica deve essere allegata la dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza ed imparzialità di giudizio di cui all'art. 7.4., e cioè l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti.
 All'ACE devono essere uniti numerosi altri allegati.
 La prestazione energetica dell'edificio deve essere classificata con l'inserimento in una delle classi energetiche individuate con lettere dell'alfabeto da "A" a "G" nell'Allegato 9 (Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici).
* * *
 
Ambito di applicazione
 Gli interventi di cui alla lettera "a" dell'art. 3.1 (elencati alla lettera "a" del paragrafo "REQUISITI MINIMI") debbono essere dotati, a norma dell'art. 5.1, al termine dell'intervento ed a cura del costruttore dell'Attestato di Certificazione Energetica.
 Per costruttore si intende, evidentemente, il proprietario dell'edificio che ha provveduto direttamente o tramite contratto di appalto alla realizzazione degli interventi.
 L'Attestato di Certificazione Energetica è altresì obbligatorio:
a) a norma dell'art. 5.2, con onere a carico del venditore e del locatore:
- dall'1 luglio 2008 in caso di trasferimento a titolo oneroso di intero edificio;
- dall'1 luglio 2009 in caso di trasferimento a titolo oneroso di unità immobiliari;
- dall'1 luglio 2010 in caso di locazione di edifici e unità immobiliari;
b) a norma dell'art. 5.3 per accedere ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche;
c) a norma dell'art. 5.4 per la stipula o il rinnovo di contratti relativi alla gestione di edifici e impianti energetici e di quant'altro indicato all'art. 5.4.
 L'art. 5.5 prescrive che in caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di Attestato di Certificazione Energetica in base agli artt. 5.1 e 5.2, l'attestato è allegato all'atto di trasferimento in copia originale o in copia autenticata. In caso di locazione e con riferimento alle medesime ipotesi, è consegnato dal proprietario in copia conforme all'originale in suo possesso (art. 5.6). Si segnala la possibilità, in caso di trasferimento, di allegare "copia originale"!!!
 Rifacendomi alle valutazioni sopra effettuate in materia di rapporti fra normativa statale e regionale, si può rilevare quanto segue:
- l'obbligo di cui all'art. 5.1, che prescrive di dotare determinati edifici dell'Attestato di Certificazione Energetica al termine dell'intervento edilizio, rientra fra le competenze regionali (siamo nell'ambito dell'Edilizia, materia di legislazione concorrente); tale obbligo, per le nuove costruzioni e le "ristrutturazioni importanti" di cui al D.Lgs. 192, è assorbito già dalla normativa statale; in ogni caso è obbligo provvisto di sanzioni solo indirette, rilevanti cioè ai soli fini del completamento della pratica edilizia;
- a mio parere anche l'obbligo di cui all'art. 5.2 rientra fra le competenze regionali, in quanto stabilisce un obbligo di contenuto amministrativo ("l'obbligo di dotare") in concomitanza con la stipulazione di un contratto (trasferimento o locazione), assunto esclusivamente come momento individuante il sorgere di un obbligo amministrativo, senza riflesso alcuno sulla validità o efficacia del contratto stesso;
- gli obblighi, invece, di cui agli artt. 5.5 e 5.6, a mio parere, non possono avere valenza, in quanto prescrivono un adempimento (l'allegazione ad un contratto o la consegna in occasione di un contratto) che attiene all'Ordinamento giuridico, che è materia di competenza esclusiva dello Stato (secondo comma art. 117 Cost.). L'obiettivo che si propongono gli artt. 5.5 e 5.6 (obbligo di allegazione) è peraltro già raggiunto dagli artt. 5.1 e 5.2 (obbligo di dotazione). Tali obblighi sono sostanzialmente assorbiti dalla normativa statale; l'unica differenza è rinvenibile nell'ipotesi di ristrutturazione integrale di cui alla lettera "b" dell'art. 3.1, che non sono comprese fra le "ristrutturazioni importanti" della normativa statale;
 Ho tralasciato ogni commento sugli obblighi di cui agli artt. 5.3 e 5.4, che non rilevano in caso di stipulazione di atti di trasferimento o locazione, in quanto non richiamati dagli artt. 5.5 e 5.6.
 La valenza della norma regionale sull'argomento è esplicitata dall'art. 5.17, che dice testualmente che "l'obiettivo degli attestati di certificazione energetica ... è limitato alla fornitura ai soggetti interessati delle informazioni utili in ordine alla prestazione energetica dell'edificio ... ed ai possibili interventi di miglioramento, fatto salvo ogni altro effetto derivante da tali attestati e previsto da eventuali leggi nazionali e regionali".
 E' molto apprezzabile lo sforzo operato dal legislatore regionale di delimitare il campo di efficacia della norma. L'obiettivo del legislatore è quello di informare il cittadino (e migliorare sempre più il rendimento energetico delle costruzioni) e per raggiungerlo:
- impone l'obbligo di "dotare" certi edifici in determinati momenti della certificazione energetica, e tale obbligo rimane all'interno dei confini della sua competenza;
- impone l'obbligo di allegare ai contratti la certificazione energetica, ma tale obbligo esce comunque dai confini della competenza regionale.
 Le disposizioni regionali qui commentate, per come sono formulate, eliminano qualsiasi ipotesi di conflitto fra la normativa statale e la normativa regionale in merito all'obbligo di allegazione e confermano la soluzione che abbiamo indicato come da seguire (la tesi Petrelli).
* * *
 
Durata
 L'art. 5.7 stabilisce che l'Attestato di Certificazione Energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui all'art. 8.8.
 La definizione è analoga a quella contenuta nella norma statale, che però non fa riferimento ai controlli periodici obbligatori.
 L'art. 5.8 stabilisce che la validità massima dell'attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.
 All'art. 8.8 sono stabiliti controlli di efficienza energetica agli impianti, con cadenze di uno, due e quattro anni,  
 Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni, l'art. 5.8 stabilisce che l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza non rispettata. A tal fine, continua l'art. 5.8, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11 comma 9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 sono allegati all'Attestato di Certificazione Energetica.
 L'obbligo di tenere "allegati" all'Attestato di Certificazione Energetica i predetti libretti va probabilmente inteso nel senso che detti libretti debbano rimanere conservati insieme all'attestato; a mio parere non consiste in allegazione in senso tecnico (cioè il venire a costituire di fatto un unico documento). Ricordo che il comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 stabilisce che il libretto "di centrale" o quello "di impianto" deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.
 Gli interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto, e che quindi richiedono l'aggiornamento dell'attestato, sono descritti all'art. 5.9. Il termine "aggiornamento" fa presumere che sia sufficiente un vero e proprio aggiornamento dei soli dati relativi all'impianto che ha subito modifiche, fermi restando tutti gli altri dati. 
 La conferma della attuale validità dell'Attestato di Certificazione Energetica dovrà risultare da idonea dichiarazione della parte alienante, anche sulla base di una verifica dell'esecuzione dei prescritti collaudi periodici.
 Al contrario di quanto stabilito dalla Lombardia, non è prevista una fase transitoria di validità di Attestati di Qualificazione Energetica emanati in virtù della normativa statale, i quali, a mio parere, cessano di avere efficacia dall'1 luglio 2008.
 * * *
 
 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
 
Definizione, contenuto, funzione, soggetti
 Nell'Allegato 1 e nell'art. 4.8, l'Attestato di Qualificazione Energetica è definito "il documento redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L'attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici come precisato al capitolo 7.8 e nell'allegato 8". L'Allegato 5 (Attestato di Qualificazione Energetica degli edifici) aggiunge che attesta altresì la prestazione energetica e indica i possibili interventi migliorativi in un bilancio costi/benefici.
 A norma dell'art. 4.7, l'ACE deve essere predisposto per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi edilizi di cui alla lettera "a" dell'art. 3.1 (vedi sopra al paragrafo REQUISITI MINIMI); tale riferimento non è però conforme all'Allegato 5, dove si legge che deve essere predisposto per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 21 della L.R. 31/2002 (anche se non è certo, il richiamo si dovrebbe riferire agli interventi per i quali occorre richiedere il rilascio del certificato di conformità edilizia e quindi il riferimento operato nell'Allegato 5 è più ampio).
 Conformemente alla normativa statale, è stabilito che il tecnico che lo redige:
- deve essere iscritto ad un Ordine professionale ed essere abilitato all'esercizio della professione;
- non deve necessariamente essere estraneo alla proprietà.
 L'Attestato di Qualificazione Energetica è documento che è previsto a regime, con specifiche funzioni, parallelamente all'Attestato di Certificazione Energetica.
 A norma dell'art. 4.6, la Scheda tecnica descrittiva (che è quel documento che deve seguire ogni intervento edilizio, necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia, e che costituisce parte del Fascicolo del fabbricato, come specificato nell'Allegato 1)
è integrata:
- dalla Dichiarazione di conformità delle opere al progetto ed alla Relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico;
- dall'Attestato di Qualificazione Energetica. 
 La funzione dell'AQE è di
- attestare la conformità delle opere al progetto;
- attestare la prestazione energetica;
- indicare possibili interventi migliorativi.
 Il contenuto dell'AQE, come indicato nell'Allegato 5, è il seguente:
* frontespizio indicante la natura del documento;
* dati identificativi dell'immobile (riferimenti catastali), del proprietario, dei progettisti, del direttore lavori e del costruttore;
* dati identificativi del professionista qualificato che emette l'attestato con riferimento al ruolo che riveste;
* data di emissione dell'attestato;
* indicazione delle metodologie di calcolo adottate;
* dati climatici;
* caratteristiche dimensionali dell'edificio;
* risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche;
* caratteristiche prestazionali dell'involucro edilizio;
* rendimento dell'impianto termico;
* fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale;
* fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale;
* caratteristiche del sistema edificio-impianto per climatizzazione estiva;
* fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva;
* caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda per usi sanitari;
* fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda per usi sanitari;
* caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;
* fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale;
* sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione e controllo degli edifici, per la valorizzazione di fonti rinnovabili, per il teleriscaldamento;
* contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria;
* indice di prestazione energetica;
* dichiarazione di rispondenza dei valori ai requisiti minimi;
* potenziali interventi di miglioramento; nel caso in cui l'intervento riguardi parte di un edificio le raccomandazioni sugli interventi migliorativi devono comunque riguardare l'intero edificio;
* firma asseverata del tecnico (professionista) per le parti di competenza con indicazione del ruolo assunto e del direttore dei lavori attestante la conformità al progetto delle opere realizzate.
 Viene quindi definito abbastanza chiaramente il significato delle asseverazioni.
 Vengono ripartiti i compiti, sia durante l'esecuzione dei lavori che ad ultimazione degli stessi, fra Tecnico qualificato che redige l'ACE e Direttore dei Lavori; a quest'ultimo sono attribuiti sostanzialmente doveri di controllo e sorveglianza e l'asseverazione della conformità al progetto dell'intervento e dell'attestato; analogamente alla normativa statale, viene stabilito che la comunicazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata da tale documentazione.
 Data la sua specifica funzione di documentazione complementare ad una pratica urbanistica, l'ACE non ha durata, in quanto la sua funzione si esaurisce nello specifico momento in cui viene depositato in Comune unitamente alla Scheda tecnica descrittiva.
* * *
 
La funzione sostitutiva
 L'art. 5.16 stabilisce che "fino all'entrata in vigore del Sistema regionale di accreditamento ... l'Attestato di Certificazione Energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di Qualificazione Energetica secondo le modalità di cui all'Allegato 5 o da un attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un Comune o da un'altra Regione o provincia autonoma, ferma restando la conformità dell'attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e 9".
 La Giunta Regionale non ha ancora provveduto ad istituire l'Organismo di accreditamento e quindi il Sistema regionale di accreditamento non è funzionante; pertanto non è ancora vigente l'Attestato di Certificazione Energetica.
 L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è pertanto sostituito dall'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) predisposto secondo le modalità di cui all'Allegato 5 (Attestato di qualificazione energetica degli edifici).
 E' evidente, però, che nel caso ci si debba riferire ad immobile, per il quale l'obbligo di allegazione è determinato (dalla norma statale) ai sensi dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 6 del D.Lgs, cioè in assenza di pratica edilizia in corso, l'AQE non potrà rispettare quanto è stabilito nell'Allegato 5 con esclusivo riferimento alla funzione dell'AQE quale documento integrativo di una pratica edilizia.
 Pertanto l'AQE sostitutivo - in assenza di pratica edilizia - non dovrà riportare:
* dati identificativi dei progettisti, del direttore lavori e del costruttore;
* probabilmente ogni riferimento alle fonti rinnovabili di energia;
* dichiarazione di rispondenza dei valori ai requisiti minimi;
* firma asseverata del direttore dei lavori attestante la conformità al progetto delle opere realizzate.
 A mio parere, per analogia con quanto disposto in tema di ACE, quando l'AQE assolve esclusivamente la funzione sostitutiva può non riportare il fabbisogno di energia primaria dell'impianto di illuminazione, che, nella fase di avvio dell'ACE, è facoltativo.
 L'ACE può essere inoltre sostituito da un attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un Comune o da un'altra Regione o provincia autonoma, ferma restando la conformità dell'attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e 9. La disposizione è analoga a quella contenuta nella legge statale, che però limitava la possibilità di sostituzione solo a procedure adottate da Comuni ed in virtù di provvedimento anteriore all'8 ottobre 2005, senza prescrivere però requisiti minimi di contenuto e forma.
 Le altri Regioni che hanno provveduto a dotarsi di idonea normativa sono Lombardia, Piemonte e Liguria, delle quali - per lo meno fino a poco tempo fa - vigente era solo la normativa lombarda; al riguardo si rinvia allo studio di Gaetano Petrelli, che tratta anche della disciplina normativa di tali regioni.
 Disposizioni in merito al risparmio energetico sono state adottate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da svariati Comuni; occorre verificare se si tratta di disposizioni che effettivamente adottano una procedura autonoma di certificazione.
 La procedura energetica stabilita dai predetti enti territoriali dovrà, in ogni caso, essere conforme a quanto disposto:
- dall'Allegato 7: "Attestato di Certificazione Energetica";
- dall'Allegato 8: "Metodologie per la determinazione energetica degli edifici";
- dall'Allegato 9: "Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici".
 Non essendo previsto nulla al riguardo, gli Attestati di Qualificazione Energetica "regionali" emessi in funzione sostitutiva dell'ACE cesseranno di avere efficacia nel momento in cui sarà funzionante l'Organismo regionale di accreditamento.
* * *
 
LA FASE TRANSITORIA
 
 All'art. 2 è stabilito che nella fase transitoria restano in vigore le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come emendate dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
 Occorre valutare attentamente quale sia il significato di tale disposizione, che è meno chiaro di quanto appare ad una prima lettura.
 Il concetto di "fase transitoria":
- non può essere riferito a periodo anteriore all'entrata in vigore (1° luglio 2008) perchè si tratterebbe di considerazione troppo ovvia e non certo bisognosa di una apposita disposizione legislativa, che, peraltro, entrando in vigore il 1° luglio 2008, non può esplicare alcun effetto, anche di contenuto negativo, prima di tale data;
- non si può riferire al periodo, successivo all'entrata in vigore della normativa regionale e che durerà fino all'instaurazione dell'Organismo regionale di controllo, perchè vi è espressa norma (art. 5.16) che stabilisce appositamente, per tale periodo, quali disposizioni della normativa regionale siano applicabili e quali, invece, non lo siano ancora;
- deve pertanto riferirsi a periodo sempre successivo all'1 luglio 2008, ma in relazione ad altre prescrizioni.
 Con il termine "fase transitoria" normalmente ci si riferisce ad un periodo in cui la legge, pur in vigore, non trova attuazione o non trova attuazione completa per mancanza di regolamento attuativo o in attesa del verificarsi di un evento specifico o in pendenza di un termine stabilito espressamente, circostanze che non ritrovo nella normativa regionale in esame.
 Probabilmente, e sottolineo "probabilmente", la disposizione si riferisce alle ipotesi di interventi edilizi il cui titolo abilitativo sia stato richiesto prima dell'1 luglio 2008, per i quali, per effetto dell'art. 1.3, non trova applicazione la disposizione regionale, ma il D.Lgs. statale; per la verità non ci sarebbe stato bisogno della norma espressa, ma è l'unica ipotesi che mi sembra degna di una certa considerazione.
 Il coordinamento fra la disposizione dell'art. 1.3 e la clausola di cedevolezza contenuta all'art. 17 del D.Lgs. 192 mi ha portato alle seguenti conclusioni:
- l'art. 17 del D.Lgs. stabilisce che la norma statale si applica fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale;
- la legge dell'Emilia Romagna stabilisce che le disposizioni regionali entrano in vigore il 1° luglio 2008, ma che nella fase transitoria continua ad applicarsi il D.Lgs. 192;
- con riferimento allo Stato, la norma regionale si applica totalmente dall'1 luglio 2008, anche per gli interventi ante 1 luglio; in particolare oggetto dell'obbligo - statale - di allegazione sarà l'AQE predisposto secondo quanto stabilito dalla norma regionale;
- con riferimento alla Regione, la norma statale continua ad applicarsi totalmente durante la fase transitoria, e cioè agli interventi ante 1 luglio; ad esempio le metodologie di calcolo da utilizzare per tali interventi sono quelle del D.Lgs. 192 (e delle future Linee Guida Nazionali) e non quelle regionali.
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QUALCHE CONCLUSIONE PRATICA
 
Casi di obbligatoria allegazione e consegna
 Il conflitto, fra norma statale e norma dell'Emilia Romagna, sull'individuazione dei casi pratici di obbligatoria allegazione è per fortuna estremamente limitato e comunque già risolto come più volte detto.
 L'unica ipotesi prevista dalla norma dell'Emilia Romagna che non rientri nelle previsioni normative statali è la seguente:
- dall'1 luglio 2008 al 30 giugno 2009: intero edificio di superficie utile superiore a mq. 1.000 (o singole unità immobiliari dello stesso) che sia stato oggetto di intervento di ristrutturazione integrale in forza di permesso di costruire richiesto a partire dall'1 luglio 2008 (o D.I.A. depositata da tale data).
 Perchè l'ipotesi si realizzi occorre che, dopo aver richiesto il titolo edilizio l'1 luglio 2008, i lavori vengano ultimati entro il 30 giugno 2009 ed entro tale data si addivenga all'atto traslativo. A partire dall'1 luglio 2009, ricordo, l'obbligo di allegazione è infatti previsto, sia dalla norma statale che da quella regionale, per qualsiasi unità immobiliare.
 Osservata la formalità dell'allegazione in tutte le ipotesi previste dalla norma statale, nonchè, a titolo tuzioristico, anche in questa ulteriore ipotesi "regionale", peraltro statisticamente improbabile, si copre ogni ipotesi statale e regionale in merito.
 Analogo discorso è da farsi in caso di locazione.
 
L'attestato: contenuto, forma e soggetti
 Dall'1 luglio 2008, per immobili siti nella regione, si deve avere riguardo alla normativa dell'Emilia Romagna per quanto attiene:
- al tipo di attestato (se di Certificazione o Qualificazione);
- al contenuto ed alla forma dell'attestato;
- ai requisiti dei soggetti che redigono l'attestato.
* * *
 
                                                     Alberto Valeriani
Aprile 2008
 
 
 
 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA - ATTI NOTARILI
 
Sommario
 
- PREMESSA e NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- RAPPORTI FRA NORMATIVA COMUNITARIA, STATALE E REGIONALE
- LA NULLITA' RELATIVA
- L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE: RAPPORTI FRA NORMATIVA STATALE E REGIONALE
  * TESI "STATALE"
   . Soluzione mista Stato/Regione
   . Soluzioni intermedie
   . Soluzione Stato
 * TESI "REGIONALE"
- ATTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO
 * LE LOCAZIONI
 * I TRASFERIMENTI
- EDIFICI INTERESSATI
 * LE DESTINAZIONI D'USO
 * EDIFICI NUOVI ED EDIFICI ESISTENTI
 . Obbligo in caso di trasferimento a titolo oneroso 
 . Obbligo in caso di locazione
 * ALCUNI PROBLEMI
 . Edificio al grezzo
 . Edificio provvisto di solo impianto di illuminazione
 . Edificio privo di impianti
 * EDIFICI ESCLUSI
- L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
 * Che cosa è l'ACE?
 * Le Linee Guida Nazionali
 * Che durata ha l'ACE?
 * Chi deve redigere l'ACE?
 * L'ACE fiscale
- L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
 * Che cosa è l'AQE?
 * Quanti AQE ci sono?
 * Che durata ha l'AQE?
 * Chi deve redigere l'AQE?
 * L'asseverazione dell'AQE.
 * Quale AQE deve essere allegato?
- L'ATTESTATO ENERGETICO IN GENERALE
 * Chi lo deve produrre?
 * In che forma va allegato?
 * Appartamento in Condominio
 
 
 
 
 
 
- LA NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 * PREMESSE
 * PRESTAZIONE O efficienza ENERGETICA
 * REQUISITI MINIMI
 * GLI EDIFICI
 . Definizione di edificio
 . Edifici provvisti di solo impianto di illuminazione, edifici privi di impianti, edifici al grezzo
 . Edifici esclusi
 * ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
 . Definizione, contenuto, soggetti certificatori
 . Ambito di applicazione
 . Durata
 * ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
 . Definizione, contenuto, funzione, soggetti
 . La funzione sostitutiva
 * LA FASE TRANSITORIA
 - QUALCHE CONCLUSIONE PRATICA
 * CASI DI OBBLIGATORIA ALLEGAZIONE E CONSEGNA
 * L'ATTESTATO: CONTENUTO,FORMA E SOGGETTI