Studio del Notaio Giovanni Rizzi in materia energetica - Notai di Bologna

Studio del Notaio Giovanni Rizzi in materia energetica

 

Di Giovanni Rizzi
 
La certificazione
energetica degli edifici
(dlgs 192/2005)
GUIDA OPERATIVA
(disciplina in vigore dal 1° luglio 2007 )
a cura di GIOVANNI RIZZI
SOMMARIO
L'obbligo di allegazione (gli edifici)
L'obbligo di allegazione (gli atti)
L'attestato di certificazione energetica (A.C.E.)
La disciplina transitoria
La sanzione per la mancata allegazione della certificazione
energetica
I documenti
La normativa
 
 
L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE (la decorrenza)
L'art. 6 comma terzo dlgs 192/2005, nel testo da ultimo modificato dal dlgs 311/2006,
così dispone: "Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso,
in originale o copia autenticata".
A sua volta l’art. 15 ottavo comma del dlgs 192/2005 stabilisce che: "In caso di violazione
dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può
essere fatta valere solo dall'acquirente".
Attualmente (e sino al 1 luglio 2008) l'obbligo di allegazione riguarda i
seguenti edifici:
A
I "NUOVI EDIFICI":
ossia gli edifici costruiti in forza di permesso
di costruire o di denuncia di inizio
attività rispettivamente richiesto o presentata
DOPO l'8 ottobre 2005 (in caso di
permesso di costruire è alla data della richiesta
e non alla data del rilascio che bisogna
fare riferimento: per cui se la richiesta
è stata effettuata PRIMA dell'8 ottobre
ma il permesso di costruire è stato rilasciato
dopo tale data l'allegazione non è
obbligatoria)
La definizione di "nuovi edifici" - varianti - abusi
edilizi
In base al combinato disposto degli artt. 6 e 3 del
dlgs 192/2005 l’attestato di certificazione energetica
deve essere richiesto, a decorrere dal 2 febbraio
2007 (data di entrata in vigore del Dlgs 311/2006),
per gli edifici di nuova costruzione, tali dovendosi
considerare, giusta quanto disposto dall'art. 2 primo
comma lett b) dlgs 192/2005, gli edifici per i quali
la richiesta del permesso di costruire o la denuncia
di inizio attività (ovviamente per gli interventi di
cui all'art. 22 terzo comma D.P.R. 380/2001 Testo
Unico in materia edilizia), sia stata presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del dlgs
in commento (ossia dopo l'8 ottobre 2005)
Nessun particolare problema sembra porsi per l'individuazione
degli immobili di "nuova costruzione",
fermo restando che è al primo titolo edilizio
(quello in base al quale è stata autorizzata "ab origine"
la costruzione) che bisogna fare riferimento;
solo se il progetto è stato presentato dopo l'8 ottobre
2005 l'obbligo di dotazione del certificato energetico
sussiste sin dal 2 febbraio 2007; in caso contrario,
l'obbligo di allegazione sorgerà solo a decorrere
dal 1 luglio 2008 o dal 1 luglio 2009, a seconda
della diversa tipologia di edificio trasferito (a meno
che si tratti di fabbricati di superficie utile superiore
a 1000 mq per i quali l'obbligo di allegazione sussiste
già dal 1 luglio 2007, a prescindere dall'epoca di
costruzione).
Nè può ritenersi che tale obbligo sorga per effetto di
successive eventuali varianti al progetto originario.
Pertanto, qualora dopo la richiesta originaria, venissero
presentate richieste di varianti in corso
d’opera, ai fini della disciplina in commento, si dovrà
far sempre riferimento alla data della presentazione
del progetto originario. Ovviamente qualora
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si trattasse, più che di una variante in corso d’opera,
della presentazione di un nuovo progetto, radicalmente
diverso dal progetto originario, e sostitutivo
del progetto originario, si dovrà, invece, fare riferimento
alla data della nuova richiesta. In base a consolidato
orientamento giurisprudenziale, la variante
viene distinta dal nuovo progetto qualora
comporti variazioni quantitative e/o qualitative rispetto
al progetto originario, senza peraltro stravolgere
il progetto originario e quindi senza toccare
quelle che sono le caratteristiche sostanziali del
progetto originario stesso: in sostanza si è in presenza
di una variante quando la costruzione, nonostante
le variazioni e le modifiche apportate in corso
d'opera, può ancora ricondursi al progetto originario
e, pertanto, ritenersi regolata dal primo titolo
edilizio.
Non prevedendo, poi, la normativa in commento,
eccezioni di sorta, deve ritenersi la regola in questione
applicabile anche in caso di abusi edilizi,
ossia di costruzioni realizzate (costruite ex novo o
radicalmente ristrutturate) in assenza di titolo edilizio
o in totale difformità. Pertanto se, a seguito di
un abuso "totale", la richiesta del rilascio del titolo
edilizio in "sanatoria" sia successiva alla data dell'8
ottobre 2005, benchè i lavori di costruzione o ristrutturazione
siano iniziati (abusivamente) o siano
stati eseguiti in totale difformità, in data precedente,
troverà, comunque, applicazione la normativa del
dlgs 192/2005 (obbligo di adeguamento degli edifici
ai criteri e parametri finalizzati al miglioramento
della prestazione energetica, obbligo di presentare,
unitamente alla dichiarazione di fine lavori, l'attestato
di qualificazione energetica e obbligo di dotazione
e di allegazione agli atti traslativi dell'attestato
di certificazione energetica). Ovviamente se si
tratta non tanto di un abuso "totale" (costruzione o
ristrutturazione integrale in assenza di titolo edilizio
o in totale difformità) bensì di un abuso "minore"
(ossia una variante a progetto debitamente e regolarmente
autorizzato eseguita in assenza di titolo
edilizio ovvero in totale difformità) tornerà applicabile
la disciplina sopra illustrata per tutte le varianti
in corso d'opera: sarà sempre alla data di presentazione
del primo progetto che si dovrà fare riferimento
per determinare l'applicabilità o meno della
disciplina in commento.
B
GLI EDIFICI RADICALMENTE
RISTRUTTURATI:
ossia gli edifici di superficie utile superiore
a 1000 mq. che siano stati oggetto di
interventi di ristrutturazione radicale in
forza di permesso di costruire o di denuncia
di inizio attività rispettivamente richie-
Gli interventi di recupero edilizio rilevanti ai fini
dell'allegazione della certificazione energetica
In caso di interventi di "recupero edilizio" di edifici
esistenti è prevista una disciplina
“differenziata”, con diversi gradi di applicazione
della nuova normativa a seconda del tipo di intervento.
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sto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005
Per "ristrutturazione radicale" ai fini della
disciplina in tema di allegazione della certificazione
energica si intendono:
- la ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro di
edifici esistenti di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati
- la demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati)
In particolare l’obbligo per il proprietario di dotarsi
dell’attestato di certificazione energetica è previsto
solo nei casi di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati (dovendosi
intendere per “involucro” l’insieme delle
strutture edilizie esterne che delimitano l’edificio);
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
(interventi che per comodità abbiamo qui definito
di “ristrutturazione radicale”)
Non vi è obbligo di dotazione dell’attestato di
certificazione energetica, invece, se l’edificio è
oggetto di uno degli altri interventi edilizi previsti
dall’art. 3 comma 2 del dlgs 192/2005 (alla lettera
b ed alla lettera c) ossia in caso di:
- ampliamento di edifici esistenti volumetricamente
superiore al 20% dell'intero edificio (limitatamente
all'ampliamento),
- ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici anche diversi da quelli sopra elencati
In relazione a detti interventi edilizi, tra i quali
possono farsi rientrare, ad esempio:
- le ristrutturazioni interne comportanti anche aumento
delle unità immobiliari;
- il mutamento di destinazione d'uso
- il recupero a fini residenziali dei sottotetti
- gli ampliamenti di fabbricati esistenti
si applica la disciplina del dlgs 192/2005 relativamente
all’obbligo del rispetto dei parametri e dei
criteri costruttivi volti ad assicurare una migliore
efficienza energetica ed un risparmio nei consumi
e relativamente all'obbligo della presentazione,
unitamente alla dichiarazione di fine lavori, dell'attestato
di qualificazione energetica, ma non anche
la disciplina relativa all’obbligo di dotazione
e di allegazione dell’attestato di certificazione
energetica.
Stranamente il dlgs 192/2005 (neppure dopo le
modifiche introdotte dal dlgs 311/2006) non individua,
per le ristrutturazioni, al contrario di quanto
avviene per le nuove costruzioni, la tipologia interessata
dalla nuova normativa in relazione alla
data di presentazione della richiesta di rilascio del
premesso di costruire o della denuncia di inizio attività;
tuttavia, al riguardo, si può ragionevolmente
ritenere applicabile, in via analogica, il principio
desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 2 per
gli edifici di nuova costruzione; l'obbligo di dotazione
dell’attestato di certificazione energetica dovrà
pertanto ritenersi sussistente, con decorrenza 2
febbraio 2007 (originariamente 8 ottobre 2005),
per gli edifici oggetto di ristrutturazione (alle condizioni
sopra indicate) per la quale la richiesta del
rilascio del permesso di costruire o la denuncia di
inizio attività siano state presentate DOPO la sud5
detta data dell’8 ottobre 2005.
Al contrario di quanto sopra osservato con riguardo
agli edifici di "nuova costruzione", in questo
caso non si esclude che qualche obiettiva difficoltà
potrebbe porsi (specie per i Notai privi di competenze
tecniche in materia edilizia) nell'individuare
le fattispecie di "ristrutturazione integrale" che
fanno sorgere l'obbligo di dotare l'edificio dell'attestato
di certificazione energetica (in quanto la
fattispecie della ristrutturazione rilevante ai fini
energetici non coincide con la fattispecie della ristrutturazione
edilizia rilevante ai fini urbanistici,
così come disciplinata dagli artt. 3 e 10 D.P.R.
380/2001 - Testo Unico in materia edilizia). La
norma in commento, peraltro, pone determinate
specifiche condizioni:
- la ristrutturazione deve coinvolgere, in maniera
"integrale" gli elementi edilizi costituenti l'involucro
degli edifici: deve trattarsi, pertanto, di interventi
"radicali" che incidono sull'intero involucro
esterno dell'edificio, copertura, mura perimetrali,
infissi, ossia su quegli elementi strutturali che
se eseguiti con particolari accorgimenti di carattere
tecnico, possono condurre a significativi risparmi
energetici ed ad una migliore prestazione energetica
dell'edificio. Debbono pertanto escludersi dall'ambito
di applicazione della norma in commento,
interventi parziali e settoriali, tali da non poter incidere
in maniera significativa sulle prestazioni
energetiche (ad esempio rifacimento della sola copertura,
sostituzione di soli infissi, manutenzione
delle pareti, ecc. ecc.) ovvero interventi non incidenti
sull'involucro esterno dell'edificio (ad esempio
ristrutturazioni "interne" ad edifici o a singole
unità immobiliari)
- l'intervento deve riguardare edifici di superficie
utile superiore a 1000mq; non è sufficiente, per
rientrare nell'ambito di applicazione della norma in
commento, la ristrutturazione di una porzione dell'intero
immobile (ad esempio di un appartamento
in un edificio condominiale), ma la ristrutturazione
deve riguardate l'intero edificio e lo stesso deve
avere una superficie utile superiore a 1000mq. Al
contrario sembra plausibile ritenere che, nel caso
di cessione di un'unità anche di superficie inferiore
a 1000 mq., facente parte di un edificio nel suo
complesso di superficie utile superiore a 1000mq.
e che sia stato oggetto di integrale ristrutturazione
nel senso sopra precisato, si dovrà allegare all'atto
traslativo la certificazione energetica sin dal 2 febbraio
2007 (semprechè il progetto di ristrutturazione
sia stato presentato dopo l'8 ottobre 2005)
- l'intervento potrà anche consistere nella demolizione
e ricostruzione di edifici esistenti purchè
sempre di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati. Si tratta di una fattispecie, la demolizione
e successiva ricostruzione con la stessa sagoma e
volumetria, che il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in
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materia edilizia) definisce come intervento di "ristrutturazione
edilizia".
Da segnalare che secondo le definizioni ricavabili
dall'Allegato A al dlgs 192/2005:
- per involucro edilizio si intende l'insieme delle
strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
- per superficie utile si intende la superficie netta
calpestabile di un edificio (nel calcolo si tiene
conto solo della superficie della struttura edificata
esclusi cortili o aree esterne di pertinenza)
C
GLI EDIFICI "AGEVOLATI":
ossia gli immobili sui quali siano stati eseguiti,
successivamente al 1 gennaio 2007,
interventi finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche per i quali si
intenda accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come
sgravi fiscali o contributi a carico di fondi
pubblici o della generalità degli utenti, in
relazione ai quali sia già stato rilasciato
l'attestato di certificazione energetica o,
in via transitoria l'attestato di qualificazione
energetica.
Le agevolazioni rilevanti ai fini della disciplina
sulla certificazione energetica
Benchè la norma (art. 6 comma 1ter dlgs 192/2005)
faccia riferimento ad "agevolazioni di qualsiasi
natura" deve trattarsi di agevolazioni comunque
finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica
degli edifici
Si pensi, al riguardo, alle varie agevolazioni introdotte
dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria
per il 2007) ed in particolare:
- alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti eseguiti
nel 2007 di cui all'art. 1 commi da 344 a 349
suddetta legge 296/2006;
- ai contributi sugli extra-costi sostenuti per
contenere il fabbisogno di energia per nuovi
edifici di volumetria superiore a diecimila metri
cubi, i cui lavori inizino entro il 31 dicembre
2007 e termino entro i successivi tre anni di cui
all'art. 1 commi 351 e 352 suddetta legge
296/2006;
La dotazione e conseguente allegazione dell'attestato
di certificazione energetica invece non è necessario
per accedere ad altre agevolazioni (ad
esempio alle agevolazioni prima casa in caso di
compravendita)
Bisognerà verificare caso per caso se il cedente abbia
eseguito simili interventi e se si sia già fatto rilasciare
l'attestato necessario per accedere agli incentivi
ed agevolazioni fiscali (una clausola in contratto
riportante una dichiarazione del cedente in
senso positivo o negativo in relazione a simili interventi
potrebbe essere alquanto opportuna).
D
GLI EDIFICI "PUBBLICI"
Ossia edifici pubblici o detenuti da soggetto
pubblici per i quali DOPO il 1 luglio
2007 siano stati rinnovati ovvero stipulati
nuovi contratti relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione
Condizioni per gli edifici pubblici
In particolare è previsto (art. 6 comma 1 quater
dlgs 192/2005) che, a decorrere dal 1 luglio 2007,
tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione
relativi a edifici pubblici ovvero nei quali figura
comunque come committente un soggetto pubblico,
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debbono prevedere la predisposizione dell'attestato
di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare interessata entro i primi sei mesi di vigenza
contrattuale, con predisposizione ed esposizione
al pubblico della targa energetica
Dal combinato disposto dei commi 1 quater e 3 del
art. 6 dlgs 192/2005 discende che l'obbligo di allegazione
dell'attestato di certificazione energetica
sussiste non solo nel caso di trasferimento di edifici
di proprietà di un soggetto pubblico (Stato, Enti
pubblici territoriali, Enti pubblici economici, ecc.)
ma anche nel caso di trasferimento di edifici che
siano comunque detenuti o utilizzati da un soggetto
pubblico (a titolo di locazione o di comodato) posto
che la norma ricollega l'obbligo di allegazione alla
circostanza che successivamente al 1 luglio 2007
venga stipulato un nuovo contratto o venga rinnovato
il contratto relativo alla gestione degli impianti
termici o di climatizzazione e relativo a edifici non
solo di proprietà pubblica ma anche nei quali figura
comunque come committente un soggetto pubblico
(che per l'appunto detiene e comunque utilizza a
qualsiasi titolo l'edificio medesimo).
Peraltro l’obbligo di allegazione non riguarda tutti i
trasferimenti di edifici pubblici o di edifici detenuti
da soggetti pubblici posti in essere dopo il 1 luglio
2007: la disposizione in commento, infatti, subordina
l’obbligo di allegazione alla circostanza che dopo
il 1 luglio 2007 sia stato rinnovato ovvero sia
stato stipulato un nuovo contratto relativo alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione
relativi agli edifici da trasferire. In mancanza della
stipula di un nuovo contratto di gestione o del rinnovo
del contratto già in essere, successivamente al
1 luglio 2007, non vi sarà alcun obbligo di allegazione
(a meno che si tratti di edificio per il quale
l'obbligo di allegazione discende da altra disposizione
del dlgs 192/2005: ad esempio edificio di
"nuova" costruzione ovvero di superficie superiore
a 1000 mq.)
E
GLI EDIFICI DI SUPERFICIE UTILE
SUPERIORE A 1.000 MQ
Ossia gli edifici o singole unità, a prescindere
dall'epoca di costruzione e dalla data
in cui è stata fatta la richiesta del titolo
edilizio, di superficie utile superiore a 1000
mq, semprechè l'atto traslativo abbia per
oggetto l'intero immobile.
Rinvio
Per le problematiche inerenti l'individuazione delle
tipologie di edifici interessate dall'obbligo di dotazione
e conseguentemente di allegazione della certificazione
energetica (l'obbligo riguarda anche i fabbricati
industriali? O debbono ritenersi esclusi in
relazione al disposto dell'art. 3 ultimo comma dlgs
192/2005? L'obbligo riguarda solo gli edifici con
impianti di riscaldamento e/o climatizzazione o riguarda
anche gli edifici dotati di solo impianto di
illuminazione?) vedasi i paragrafi che seguono
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Dal 1 luglio 2008 l'obbligo di allegazione riguarderà oltre gli edifici di
cui sopra sub A), sub B), sub C) e sub D) anche i seguenti edifici:
GLI EDIFICI IN GENERE (escluse singole
unità immobiliari di superficie inferiore
a 1000 mq).
Ossia:
- singole unità di superficie utile superiore
a 1000 mq (a prescindere dall'epoca di costruzione)
che debbano essere trasferite a
titolo oneroso, a condizione che venga trasferito
l'intero immobile
- gli edifici di qualsiasi superficie utile (e
quindi anche inferiore 1000 mq.) (a prescindere
dall'epoca di costruzione) che
debbano essere trasferiti a titolo oneroso,
a condizione che venga trasferito l'intero
immobile
Restano, pertanto, escluse le singole unità
immobiliari di superficie inferiore a 1000
mq
Rinvio
Per le problematiche inerenti l'individuazione delle
tipologie di edifici interessate dall'obbligo di dotazione
e conseguentemente di allegazione della certificazione
energetica (l'obbligo riguarda anche i fabbricati
industriali? O debbono ritenersi esclusi in
relazione al disposto dell'art. 3 ultimo comma dlgs
192/2005? L'obbligo riguarda solo gli edifici con
impianti di riscaldamento e/o climatizzazione o riguarda
anche gli edifici dotati di solo impianto di
illuminazione?) vedasi i paragrafi che seguono.
Dal 1 luglio 2009 l'obbligo di allegazione riguarderà:
TUTTI GLI EDIFICI
Ossia ogni e qualsiasi edificio che debba
essere trasferito a titolo oneroso, a prescindere
dalla superficie utile o dall'epoca
di costruzione.
Rinvio
Per le problematiche inerenti l'individuazione delle
tipologie di edifici interessate dall'obbligo di dotazione
e conseguentemente di allegazione della certificazione
energetica (l'obbligo riguarda anche i fabbricati
industriali? O debbono ritenersi esclusi in
relazione al disposto dell'art. 3 ultimo comma dlgs
192/2005? L'obbligo riguarda solo gli edifici con
impianti di riscaldamento e/o climatizzazione o riguarda
anche gli edifici dotati di solo impianto di
illuminazione?) vedasi i paragrafi che seguono.
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L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE (gli atti)
Al fine di assicurare quella funzione di "strumento di informazione" propria dell'attestato
di certificazione energetica, il legislatore ha prescritto, in caso di trasferimento a
titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, che lo stesso debba essere
allegato all'atto traslativo, e ciò a pena di nullità (relativa) dell'atto medesimo.
L'art. 6 comma terzo dlgs 192/2005, nel testo da ultimo modificato dal dlgs 311/2006,
così dispone: "Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso,
in originale o copia autenticata".
Questo era, invece, il testo originario del dlgs 192/2005: "Nel caso di compravendita
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica
e' allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata"
Con il dlgs 311/2006 si è pertanto chiarito che l'obbligo di allegazione riguarda non la
sola compravendita ma qualsiasi atto di trasferimento a titolo oneroso. Deve trattarsi,
peraltro, di atti per i quali sia richiesto a carico dell'acquirente un "corrispettivo" e quindi
di atti che comportino per tale motivo "sollecitazione del mercato immobiliare", ossia
di atti che comportino l’immissione nel mercato immobiliare e la successiva commercializzazione
di edifici.
A sua volta l’art. 6 comma quarto dlgs 192/2005, così dispone: “ Nel caso di locazione
di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione
energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione
del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme
all'originale in suo possesso.”
Pertanto, anche nel caso di locazione, secondo la valutazione del legislatore, deve essere
assicurata al conduttore opportuna informazione circa la prestazione e l'efficienza energetica
nonché il rendimento dell'edificio, ma, in questo caso, anziché attraverso l'allegazione
al contratto, con la previsione dell'obbligo a carico del locatore della messa a disposizione
e/o consegna dell'attestato al conduttore (non può, invece, non lasciare perplessi
l'attribuzione al proprietario di questa singolare facoltà di attestare la conformità
all'originale della copia dell'attestato dallo stesso rilasciata)
Per una esemplificazione degli atti per i quali sussiste l'obbligo di allegazione vedasi la
TABELLA A (per le questioni applicative in ordine ai suddetti atti traslativi per i quali
sussiste l'obbligo di allegazione vedasi invece la TABELLA B).
Restano invece esclusi dall'obbligo di allegazione, gli atti comunque non riconducibili
alla categoria degli "atti traslativi a titolo oneroso" e che non comportano "sollecitazione
del mercato immobiliare", quali ad esempio gli atti a titolo gratuito, gli atti ad effetti
obbligatori, le operazioni societarie straordinarie diverse dai conferimenti e dalle assegnazioni.
Per una esemplificazione degli atti per i quali NON sussiste l'obbligo di allegazione
vedasi la TABELLA C
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TABELLA A
Atti per i quali sussiste l'obbligo di allegazione
Compravendita
Permuta Già prima della modifica introdotta dal dlgs
311/2005 si riteneva applicabile la disciplina in
materia di certificazione energetica anche alla
permuta, quanto meno argomentando ex art. 1555
c.c. ("le norme stabilite per la vendita si applicano
alla permuta, in quanto con questa compatibili")
Assegnazioni di alloggi da cooperative
edilizie ai propri soci
Essendo previsto a carico dei soci l'obbligo di versamenti
di somme a favore della cooperativa a titolo
di corrispettivo per l'assegnazione, l'operazione
va ricondotta, agli effetti della disciplina sulla
certificazione energetica, nella categoria degli atti
traslativi a titolo oneroso
Locazione Da segnalare, peraltro, che nel caso di locazione,
l'attestato di certificazione energetica deve essere
messo a disposizione del conduttore o deve allo
stesso essere consegnato in copia dichiarata dal
proprietario conforme all'originale in suo possesso.
Tuttavia se si considera che la mancata consegna o
la mancata messa a disposizione del conduttore
dell’attestato di certificazione energetica è sanzionata
con la nullità relativa del contratto, appare
più che opportuno, procedere , anche nel caso di
locazione, all’allegazione dell’attestato al contratto,
al fine di evitare contestazioni future circa
l’avvenuta consegna o l’avvenuta “messa a disposizione”
dell’attestato e quindi circa la validità o
meno del contratto.
Si fa, inoltre, notare che per i fabbricati "preesistenti"
(non costruiti o radicalmente ristrutturati in
base a titolo richiesto dopo l'8 ottobre 2005) l'obbligo
di dotazione dell'attestato di certificazione
energetica sorge solo in caso di loro "trasferimento
a titolo oneroso" e non anche nel caso di
loro locazione, benché l'art. 6 comma quarto preveda
l'obbligo di consegna di detto attestato anche
al conduttore nel caso di stipula di contratti di locazione
(pertanto solo nel caso in cui il fabbricato
preesistente sia stato oggetto di un precedente atto
traslativo, cui sia stato allegato l’attestato,
quest’ultimo in occasione della stipula di un contratto
di locazione, dovrà essere consegnato o messo
a disposizione del conduttore; in questo senso va
inteso il richiamo all’art. 6 comma 1 bis dlgs
192/2005 compiuto nell’art. 6 quarto comma in
commento)
Leasing L'obbligo di allegazione della certificazione energetica
riguarda sia l'atto di acquisto da parte della
società di leasing che il successivo atto di riscatto,
entrambi riconducibili nella categoria degli atti
traslativi a titolo oneroso. Anche al contratto di locazione
finanziaria va allegata la certificazione
energetica. L'obbligo di allegazione, in caso di lo11
cazione finanziaria, può sostenersi applicando in
via estensiva la disposizione dell'art. 6 comma
quarto dlgs 192/2005 (relativo alla locazione di
immobili). Da segnalare, peraltro, che in base a
tale norma, l'attestato di certificazione energetica
deve essere messo a disposizione del conduttore o
deve allo stesso essere consegnato in copia dichiarata
dal proprietario conforme all'originale in suo
possesso; non sarebbe quindi necessaria la allegazione.
Tuttavia se si considera che la mancata consegna
o la mancata messa a disposizione del conduttore
dell’attestato di certificazione energetica è
sanzionata con la nullità relativa del contratto, appare
più che opportuno, procedere , anche nel caso
di locazione, all’allegazione dell’attestato al contratto,
al fine di evitare contestazioni future circa
l’avvenuta consegna o l’avvenuta “messa a disposizione”
dell’attestato e quindi circa la validità o
meno del contratto.
Datio in solutum
Transazione
Conferimento di edifici in società
Assegnazione di edifici da società (a seguito
di liquidazione, di recesso di socio,
ecc.)
Costituzione di rendita vitalizia (comportante
trasferimento di edifici)
Vitalizio "alimentare"(comportante trasferimento
di edifici)
Divisione con conguagli Vedi la Tabella C alla voce "divisione"
Cessione o conferimento in società di
azienda (comprendente tra i beni aziendali
degli edifici)
Affitto di azienda (comprendente tra i beni
aziendali degli edifici)
L'obbligo di allegazione in caso di affitto di azienda
lo può sostenersi applicando in via estensiva la disposizione
dell'art. 6 comma quarto dlgs 192/2005
(relativo alla locazione di immobili).
Da segnalare, peraltro, che in base a tale norma,
l'attestato di certificazione energetica deve essere
messo a disposizione del conduttore o deve allo
stesso essere consegnato in copia dichiarata dal
proprietario conforme all'originale in suo possesso;
non sarebbe quindi necessaria la allegazione. Tuttavia
se si considera che la mancata consegna o la
mancata messa a disposizione del conduttore
dell’attestato di certificazione energetica è sanzionata
con la nullità relativa del contratto, appare
più che opportuno, procedere , anche nel caso di
locazione, all’allegazione dell’attestato al contratto,
al fine di evitare contestazioni future circa
l’avvenuta consegna o l’avvenuta “messa a disposizione”
dell’attestato e quindi circa la validità o
12
meno del contratto.
Decreto di trasferimento a seguito di procedura
esecutiva
Si ritiene che l'obbligo di allegazione dell'attestato
di certificazione energetica sussista anche per il
decreto di trasferimento a seguito di procedura
esecutiva; infatti anche in questo caso si è in presenza
di un fenomeno traslativo a titolo oneroso,
con immissione nel mercato di un immobile, a
fronte del quale deve essere garantito il diritto dell'acquirente
ad una completa informazione dello
"status energetico" dell'edificio.
Si ritiene, peraltro, che l'obbligo di allegazione riguardi
i decreti di trasferimento relativi a procedure
apertesi dopo l'8 ottobre 2005, non potendo la
disciplina dettata dal dlgs 192/2005 ritenersi applicabile
retroattivamente anche a procedure apertesi
prima della sua entrata in vigore.
TABELLA B
Questioni applicative in relazione agli atti traslativi di cui alla Tabella A
Quali diritti debbono avere per oggetto gli
atti traslativi di cui alla tabella A affinché
scatti l'obbligo di allegazione della certificazione
energetica?
La disposizione dell'art. 6 comma terzo dlgs
192/2005 parla genericamente di "trasferimento a
titolo oneroso di interi immobili o di singole unità
immobiliari" senza peraltro precisare il diritto oggetto
dell'atto traslativo. Nel silenzio del legislatore
al riguardo deve ritenersi applicabile la nuova
normativa in tema di certificazione energetica:
- sia nel caso di cessione dell'intera proprietà che
nel caso di cessione di una quota di comproprietà
- sia nel caso di trasferimento della piena o della
nuda proprietà che di trasferimento di altro diritto
reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).
- sia nel caso di costituzione che nel caso di rinuncia
(ovviamente a titolo oneroso) di diritti reali di
godimento (usufrutto, uso, abitazione).
Deve ritenersi sussistente l'obbligo di allegazione
anche nel caso di trasferimento della proprietà superficiaria
di edificio già costruito; va invece
escluso tale obbligo nel caso di costituzione del diritto
di superficie, non sussistendo ancora in questo
momento un edificio per il quale possa essere rilasciata
la certificazione energetica.
Deve escludersi l'obbligo di allegazione anche nel
caso di costituzione di servitù (vedi TABELLA C)
Nel caso di ritrasferimento dello stesso
immobile può essere "richiamato" l'attestato
di certificazione energetica già allegato
al titolo di provenienza?
Al quesito si ritiene di dover dare risposta in senso
negativo.. Infatti se scopo della norma è quello di
garantire una completa informazione dell'acquirente
in ordine al rendimento energetico dell'edificio,
appare funzionale al perseguimento di tale
scopo l'allegazione materiale all'atto dell'attestato
di certificazione energetica. La mera "relatio formale"
non sembra in grado di garantire lo scopo di
informazione cui è preordinata la norma in commento.
E' invece possibile, nei limiti temporali di
validità dell'attestato originario, allegare all'atto di
ritrasferimento copia conforme per estratto auten13
tico dell'attestato originario medesimo (infatti l'art.
6 terzo comma dlgs 192/2005 richiede l'allegazione
non solo in originale ma anche in copia autentica).
Ovviamente non devono essere trascorsi più di dieci
anni dal rilascio di detto attestato, tale essendo il
limite di validità temporale, o comunque non debbono
essere stati eseguiti, nel frattempo, interventi
di ristrutturazione che possano modificare la prestazione
energetica dell'edificio o dell'impianto,
interventi che imporrebbero un aggiornamento
dell'attestato originario.
TABELLA C
Atti per i quali NON sussiste l'obbligo di allegazione
Donazione L'esclusione vale per ogni tipo di donazione e quindi
anche per la donazione rimuneratoria e per la
donazione modale, per le quali potrebbe ravvisarsi
una sorta di "corrispettività", mancando anche per
tali atti di donazione la sollecitazione del mercato
immobiliare
Patto di famiglia (con il quale si trasferisca
un'azienda comprendente edifici ovvero
nel quale sia prevista la liquidazione dei
legittimari in natura mediante il trasferimento
di edifici)
Il patto di famiglia è considerato dalla dottrina
prevalente "atto a titolo gratuito" (il beneficiario a
fronte dell'acquisizione dell'azienda o della partecipazione
societaria è tenuto a liquidare i legittimari,
nulla dovendo invece corrispondere al disponente)
e come non è riconducibile alla categoria
degli atti traslativi a titolo oneroso
Fondo patrimoniale Si tratta di convenzione matrimoniale comportante
la costituzione di un vincolo di destinazione e come
tale non è riconducibile alla categoria degli atti
traslativi a titolo oneroso. Lo stesso dicasi anche
nel caso di fondo patrimoniale comportante trasferimento
della proprietà dell'immobile a favore dei
coniugi, in quanto qualificabile come atto a titolo
gratuito
Assoggettamento di edificio al regime
della comunione legale dei beni (art. 210
c.c.)
Si tratta di convenzione matrimoniale, riconducibile
alla categoria delle donazioni indirette, e come
tale non riconducibile alla categoria degli atti traslativi
a titolo oneroso
Comodato Trattasi di contratto privo di effetti "traslativi".
Inoltre trattasi di contratto "essenzialmente gratuito"
(art. 1803 c.c.) (circostanza che differenzia
tale contratto dalla locazione, contratto invece tipicamente
oneroso e che esclude l'applicazione in via
estensiva al comodato della disciplina di cui all'art.
6 comma 4 dlgs 192/2005)
Trust Deve essere esclusa per il TRUST la natura di atto
traslativo a titolo oneroso, sia per quanto riguarda
il trasferimento dal disponente al trustee (che avviene
a titolo "fiduciario" senza corrispettivo) sia
per quanto riguarda il trasferimento dal trustee a
favore dei beneficiari finali (che avviene a titolo
gratuito senza corrispettivo alcuno a carico dei beneficiari)
14
Preliminare Trattasi di atto ad effetti obbligatori, privo di effetti
traslativi.
Divisione senza conguagli Certamente è da escludere l'obbligo di allegazione
per le divisioni per le quali NON sono previsti conguagli
tra le parti, data la natura dichiarativa e
non costitutiva della divisione (secondo la ricostruzione
della dottrina e della giurisprudenza prevalenti).
Più cautela, invece, è consigliabile per il caso
di divisioni con conguagli, specie se in presenza
di conguagli di importo particolarmente rilevante,
si che l'operazione appaia più correttamente qualificabile
come divisione parziale con collegata cessione
di quota.
Identificazione catastale Atto non riconducibile per le sue finalità alla categoria
degli atti traslativi a titolo oneroso
Costituzione di ipoteche Deve ritenersi escluso l'obbligo di allegazione nel
caso di costituzione di ipoteca: l'ipoteca infatti ha
funzione solo di garanzia e l'eventuale trasferimento
a terzi della proprietà non é legato alla volontà
delle parti ma ad una azione giudiziaria di
esecuzione.
Costituzione di servitù (e relative rinunce) Deve ritenersi escluso l'obbligo di allegazione nel
caso di costituzione di servitù non trattandosi di
atto ad effetti traslativi, comportante "sollecitazione
del mercato immobiliare". Con la servitù, infatti,
viene imposto un "peso" a carico di un immobile a
servizio di altro immobile. Manca, invece, l'immissione
nel mercato di un immobile, a fronte del
quale deve essere garantito il diritto dell'acquirente
ad una completa informazione dello "status energetico"
dell'edificio.
Fusione e scissione societaria Deve essere escluso l'obbligo di allegazione della
certificazione energetica agli atti di fusione e scissione,
pur in presenza di edifici nel patrimonio dell'incorporata
o nel patrimonio destinato alla beneficiaria.
La riforma del diritto societario ha definitivamente
confermato la non riconducibilità ai negozi
traslativi delle operazioni di fusione e scissione,
risolvendosi le stesse in vicende meramente
evolutive e modificative degli enti societari, che
conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto
organizzativo (in questo senso anche Cass. Sez.
Unite 8 febbraio 2006 n. 2637)
Trasformazioni societarie Non vi è alcun dubbio che simili operazioni attengono
alla disciplina dell'organizzazione e della
struttura societaria, e non hanno assolutamente
effetti traslativi
Cessioni di azioni, quote e partecipazioni
di società proprietarie di immobili
In questo caso l'atto traslativo ha per oggetto le
azioni, le quote o le partecipazioni societarie e non
gli immobili (beni di "secondo grado")
15
L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA (A.C.E.)
Oggetto di allegazione è l'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (di seguito
anche A.C.E.)
Cosa deve certificare l'attestato di certificazione
energetica?
A norma dell'art. 2 comma primo lett d) dlgs
192/2005 l"attestato di certificazione energetica o
di rendimento energetico dell'edificio è il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute
nel presente decreto, attestante la prestazione
energetica ed eventualmente alcuni parametri
energetici caratteristici dell'edificio"
A sua volta per l'art. 6 comma 6 dlgs 192/2005
"l'attestato di certificazione energetica comprende i
dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio,
i valori vigenti a norma di legge e valori
di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare
e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
L'attestato è corredato da suggerimenti in
merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della
predetta prestazione".
In pratica l'A.C.E deve attestare la "prestazione
energetica" e la efficienza energetica" degli edifici.
Ma cosa si intende per "prestazione energetica"
e per "efficienza energetica"?
Al riguardo l'art. 2 comma primo lett c) dlgs
192/2005 stabilisce che ai fini della normativa dallo
stesso introdotta si definisce "prestazione energetica,
efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio …. la quantità annua di energia effettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria
per soddisfare i vari bisogni connessi ad
un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e
l'illuminazione"
Cosa si deve intendere per edificio ai fini
dell'applicazione della disciplina dettata
dal dlgs 192/2005 in tema di certificazione
energetica? In particolare oltre quale
"stadio costruttivo" scatta l'obbligo di allegazione?
L'obbligo di allegazione riguarda gli edifici. Al riguardo
si osserva che, giusta quanto disposto dall'art.
2 primo comma del dlgs 192/2005 (norma non
modificata dal dlgs. 311/2006) , deve intendersi per
edificio, ai fini dell'applicazione della normativa in
commento, il sistema costituito:
- dalle strutture edilizie esterne che delimitano
uno spazio di volume definito,
- dalle strutture interne che ripartiscono detto
volume
- e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno;
Deve pertanto trattarsi di edificio già ultimato in
tutte quelle che sono le parti edilizie essenziali,
completo di impianti e di tutte quelle finiture (ad
esempio i serramenti) che in qualsiasi modo possa16
no incidere sul consumo e sulle prestazioni energetiche.
Tutto ciò trova conferma:
- sia nella disposizione dell'art. 6 comma 1 dlgs
192/2005, là dove si stabilisce che gli edifici soggetti
alla nuova disciplina "sono dotati, al termine
della costruzione ….. ed a cura del costruttore, di
un attestato di certificazione energetica"
- sia nella succitata disposizione dell'art. 2 primo
comma, dlgs 192/2005, là dove, nel definire gli edifici
e gli elementi costitutivi degli stessi, si fa
espresso riferimento, oltre che alle strutture edilizie
esterne ed interne, anche a tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al
loro interno.
La nuova disciplina si applicherà, pertanto, ogniqualvolta
venga trasferito un edificio che sia stato
di fatto ultimato, anche per quanto riguarda gli
impianti, a prescindere dalla circostanza che sia già
stata presentata al Comune la dichiarazione di fine
lavori o che sia già stato richiesto il rilascio dell'agibilità.
Ma se per l'applicabilità della nuova disciplina basta
l'avvenuta ultimazione dei lavori, rimane il problema
dell'accertamento di tale momento. Ogniqualvolta
oggetto di un atto traslativo sia un fabbricato
in fase di avanzata costruzione, per il quale
non sia ancora stata presentata la denuncia di fine
lavori o la richiesta per il rilascio dell'agibilità, sarà,
pertanto, necessario verificare se comunque l'edificio
possa considerarsi "ultimato" (completo di tutti
gli elementi, strutture edilizie esterne, strutture edilizie
interne, impianti e dispositivi tecnologici, e
altre finiture condizionanti il consumo), perché in
questo caso sarà necessaria, per la valida stipulazione
dell’atto traslativo, l'allegazione dell'attestato
di certificazione energetica.
Non si può nascondere come nella pratica tale circostanza
non sempre sia facilmente accertabile.
Cosa deve fare il Notaio chiamato a stipulare
un atto traslativo avente per oggetto
un edificio (in corso di costruzione)
per il quale non sia stata ancora presentata
al Comune la dichiarazione di fine
lavori o la richiesta per il rilascio dell'agibilità
ma che si trovi in uno stadio
costruttivo tale da non consentire ancora
il rilascio dell'A.C.E.?
Nel caso in cui oggetto di trasferimento sia un edificio
in corso di costruzione, per il quale non sia
ancora possibile ottenere e quindi allegare l'attestato
di certificazione energetica, sarà quanto mai opportuno
far risultare e quindi documentare nell'atto
la non avvenuta ultimazione dei lavori e quindi la
circostanza che l'edificio si trova in stadio di costruzione
tale da non consentire ancora il rilascio
della certificazione energetica.
Al riguardo si possono ipotizzare due possibili soluzioni,
posto che non spetta di certo al Notaio, privo
fra l’altro delle necessarie competenze tecniche ,
fare accertamenti di sorta circa lo stato di avanza17
mento dei lavori:
- o si ricorre ad una perizia asseverata1 o ad una
relazione tecnica da parte di tecnico abilitato (da
allegare all’atto)
- o si ricorre ad una dichiarazione di parte (in questo
caso il costruttore), possibilmente nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
E' ovviamente preferibile la prima soluzione.

E' possibile il trasferimento di edifici in
corso di costruzione privi di attestato di
certificazione energetica?
Si ritiene possibile ricevere atti traslativi a titolo
oneroso aventi per oggetto edifici, senza che agli
stessi venga allegato l'attestato di certificazione
energetica, se la cessione viene eseguita "al grezzo"
e cioè in corso di costruzione semprechè al
momento della cessione, gli stessi non risultino già
ultimati in tutte quelle che sono le parti edilizie essenziali,
compresi gli impianti e tutte quelle finiture
che in qualsiasi modo possano incidere sul consumo
e sulle prestazioni energetiche, cosicchè non
sarebbe neppure possibile ottenere i suddetti attestati.
Si deve escludere che scopo della normativa in
oggetto sia vietare la possibilità stessa di trasferire
edifici "al grezzo" o comunque non ancora ultimati,
consentendo, in tal modo, il trasferimento solo di
edifici per i quali sia possibile ottenere l'attestato
di certificazione energetica. Scopo della norma in
commento, che impone l'allegazione, è quello di
fornire una completa informazione all'acquirente
circa la prestazione e l'efficienza energetica nonché
il rendimento dell'edificio, e ciò, se e qualora l'edificio
venga trasferito già dotato degli impianti e di
tutte le altri componenti che comunque possano incidere
su tali aspetti. Non è certo scopo della norma
limitare in alcun modo la circolazione immobiliare.
Non è pensabile che con la normativa in oggetto si
sia voluto di fatto impedire l’acquisizione della
proprietà dell'edificio al "grezzo", per poter poi
completare le opere, con la esecuzione degli impianti
e delle finiture, a proprie cure, con operatori
di propria fiducia (come assai spesso avviene nella
pratica). Anche in questo caso (così come in ogni
altro caso in cui il trasferimento avviene in corso di
costruzione, prima della dichiarazione di agibilità)
si tratterà di precisare in contratto a chi faranno carico
le opere di completamento ed a chi farà carico
l'onere, una volta completati i lavori, di far predisporre
l’attestato di qualificazione energetica da
presentare in Comune contestualmente alla dichiarazione
di fine lavori ex art. 8 comma secondo,
nonché l’obbligo di dotare l'edificio dell'attestato
di certificazione energetica ex art. 6 primo comma
(in via transitoria “sostituito” dal suddetto attestato
di qualificazione energetica).
1 Anche in questo caso l’”asseverazione” deve essere intesa come "attestazione del tecnico"; deve
escludersi la necessità nel caso di specie della asseverazione con giuramento.
18
E' sufficiente il solo impianto di illuminazione
per far sorgere l'obbligo di allegazione
dell'A.C.E.?
E' questo un vero e proprio "tormentone", e le opinioni
manifestate al riguardo dai vari commentatori
sono le più disparate.
Attualmente è impossibile dare al quesito una risposta
che sia appagante posto che dalla normativa
vigente si possono ricavare argomenti a favore sia
dell'una che dell'altra tesi.
Chi della normativa in commento si attiene ad una
interpretazione "letterale" è giunto a rispondere di
si al quesito ed a ritenere necessaria la allegazione
dell'attestato di certificazione energetica pur in presenza
del solo impianto di illuminazione; chi invece
della normativa in commento ha dato un'interpretazione"
sistematica" è giunto a rispondere di no al
quesito ed a ritenere necessaria la allegazione dell'attestato
di certificazione energetica solo per edifici
che per loro natura o per la destinazione che è
loro propria, sono o debbono essere dotati di impianti
termici e/o di climatizzazione
Solo le tanto attese linee guida nazionali per la
certificazione energetica di cui all'art. 6 ultimo
comma dlgs 192/2005 potranno risolvere in maniera
definitiva la questione.
In questo momento di grande "incertezza" interpretativa,
appare più prudente (anche perché la
mancata allegazione dell'attestato di certificazione
energetica è sanzionata con la nullità dell'atto traslativo,
relativa, ma pur sempre nullità) dare prevalenza
alla interpretazione letterale2 rispetto alla
interpretazione sistematica.
Chi esclude l'obbligo di allegazione dell'attestato di
certificazione energetica in presenza di impianti
diversi da quelli termici e/o di climatizzazione fonda
tale conclusione:
a) o su una "lettura globale" del dlgs 192/2005
dalla quale si ricaverebbe l'impressione che il
legislatore abbia ritenuto rilevanti unicamente
gli impianti termici e che la "certificazione
energetica sia sempre connaturata all'esistenza
di un'impiantistica termica, alle variabili climatiche
ed alla produzione di acqua calda per
uso igienico sanitario.."
b) ovvero sulla circostanza che l'art. 4 primo
comma lett a) del dlgs 192/2005 limita la rile-
2 Da segnalare, al riguardo, che nel corso di un Convegno organizzato da Paradigma (Milano 19 giugno
2007) un funzionario dell'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, (intervenuto in sostituzione
dell'Ing. Moneta), a fronte dei dubbi manifestati da alcuni relatori in ordine alla risposta da dare
al quesito di cui trattasi, ha avuto modo di affermare che basta la "presenza di una lampadina" per rendere
obbligatoria la dotazione e quindi l'allegazione della certificazione energetica. E' vero che l'affermazione
ad un Convegno di un funzionario non costituisce interpretazione autentica della legge vigente. Non
è neppure detto, ovviamente, che le emanande linee guida nazionali recepiranno sicuramente tale posizione.
Anzi si spera proprio che nelle future linee guida nazionali venga recepita la posizione più restrittiva
(nel senso di prescrivere l'obbligo di dotazione e allegazione della certificazione energetica solo in presenza
di impianti che incidano in maniera significativa sul rendimento energetico). Tuttavia si tratta di
un'affermazione della quale non abbiamo non potuto tener conto nel dare prevalenza, in questa fase transitoria,
nella quale mancano norme legislative e/o regolamentari chiare ed univoche, all'interpretazione
cd. "letterale" rispetto all'interpretazione "cd. sistematica".
19
vanza dell'"illuminazione artificiale" al solo
"settore terziario" dovendosi per ciò escludere
una rilevanza generale ed estesa a tutti gli edifici
di tali impianti
c) ovvero sul contenuto dell'attestato di qualificazione
energetica (A.Q.E), che in questa fase
di applicazione della normativa sostituisce a
tutti gli effetti l'attestato di certificazione energetica
(art. 11 comma 1 bis dlgs 192/2005):
poiché l'A.Q.E. deve riportare i dati relativi ai
soli impianti termici e/o di climatizzazione e
non anche quelli relativi all'impianto di illuminazione,
se ne deduce, come conseguenza, che
non vi è obbligo di allegazione per gli edifici
privi, per loro natura, di impianti termici e/o di
climatizzazione: sarebbe altrimenti assurdo imporre
l'allegazione di un attestato relativo agli
impianti termici e/o di climatizzazione la dove
tali impianti non esistono.
Al riguardo si osserva quanto segue:
a) una lettura globale del dlgs 192/2005, in relazione
alle problematiche relative alla sola certificazione
energetica può essere fuorviante: le norme
che vanno prese in considerazione, a tali fini, debbono
essere quelle specificatamente riferite alla
certificazione energetica e non anche norme dettate
ad altri fini (per i quali possono essere presi in considerazioni
i soli impianti termici e/o di climatizzazione)
Non si può non rilevare che il decreto in commento
detta per la maggior parte prescrizioni di carattere
"tecnico", da osservare in sede di progettazione, costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici,
ovvero di gestione, manutenzione o sostituzione di
impianti termici e/o di climatizzazione. Si tratta di
problematiche diverse che nulla hanno a che vedere
con la certificazione energetica che ha altri scopi (di
informazione e sensibilizzazione degli utenti).
Ma cosa stabilisce, specificatamente, il dlgs
192/2005 in tema di certificazione energetica?
L'art. 6 sesto comma dlgs 192/2005 stabilisce che
"L'attestato di certificazione energetica comprende
i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio
………."
A sua volta l'art. 2 comma 1 lett c) così definisce la
"prestazione energetica" e l'"efficienza energetica":
c) “prestazione energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio” è la quantità annua
di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i
vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi la climatizzazione invernale e estiva,
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.
……….;
20
Dunque se la efficienza energetica deve riguardare
anche i bisogni connessi all'illuminazione, e l'attestato
di certificazione energetica deve attestare la
efficienza energetica, ne deriva che l'obbligo di dotazione
dell'attestato di certificazione energetica
(da allegare agli atti) sussiste anche in presenza di
impianti di illuminazione e non solo di impianti
termici e/o di climatizzazione.
Inoltre l'art. 2 comma 1 lett a) dlgs 192/2005 così
definisce l'edificio (ai fini dell'intero dlgs 192/2005
e quindi anche ai fini della normativa in tema di
certificazione energetica ex art. 3 terzo comma):
a) “edificio” è un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno;"
In tale norma si parla di impianti in genere, senza
distinzioni di sorta.
b) E' vero che l'art. 4 primo comma lett. a) parla di
illuminazione "limitatamente al settore terziario".
Ma tale norma non riguarda affatto l'attestato di
certificazione energetica; tale norma "affida" ad
appositi decreti ministeriali il compito di fissare
criteri, metodologie e requisiti finalizzati al contenimento
dei consumi di energia (si tratta cioè di
quelle prescrizioni tecniche a cui sopra si faceva
riferimento). Non fissa, pertanto, i criteri per la redazione
dell'attestato di certificazione energetica.
Alla prestazione energetica (e quindi all'attestato di
certificazione energetica.) si riferisce, invece, l'art.
4 primo comma lett. b) il quale affida sempre ad
appositi decreti ministeriali il compito di fissare "i
criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonché per
l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e di indicare
le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato
“B” e della destinazione d'uso degli edifici"
In questa disposizione non si pongono limitazioni
di sorta; ed sua volta l'allegato "B" cui rinvia l'art.
4 primo comma lett. b) stabilisce che:
"Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso
uno o più descrittori, della prestazione energetica
degli edifici sono definite dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, tenendo conto di:
a) clima esterno e interno;
b) caratteristiche termiche dell'edificio;
c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua
calda sanitaria;
d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;
e) impianto di illuminazione;
21
f) posizione ed orientamento degli edifici;
g) sistemi solari passivi e protezione solare;
h) ventilazione naturale;
i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi
di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento
a distanza.
Ecco che, quando si parla di "prestazione energetica"
(ciò che l'attestato di certificazione energetica
deve attestare) ricompare l'impianto di illuminazione,
senza limitazioni di sorta.
d) si ritiene che l'A.Q.E. sostitutivo dell'attestato di
certificazione energetica, che oggi siamo chiamati
ad allegare agli atti traslativi, debba essere soggetto
ai presupposti di applicazione previsti dalla normativa
per l'attestato di certificazione energetica e non
a quelli dell'A.Q.E.; infatti ai sensi dell'art. 6 terzo
comma dlgs 192/2005 all'atto traslativo deve essere
allegato l'attestato di certificazione energetica e
non l'A.Q.E. (solo in via TRANSITORIA l'attestato
di certificazione energetica viene sostituito, a tutti
gli effetti, compresi quelli dell'allegazione, dall'A.
Q.E. - art. 11 comma 1bis dlgs 192/2005).
Per stabilire se sussiste l'obbligo di allegazione bisogna,
pertanto avere riguardo alla disciplina dettata
per l'attestato di certificazione energetica e non a
quella per l'A.Q.E., anche se ci si rende conto dell'assurdità
di dover allegare ad un atto (avente per
oggetto un edificio privo di impianto di riscaldamento
ma dotato di impianto di illuminazione) un
A.Q.E. che invece deve attestare il fabbisogno di
energia primaria (e che ha una funzione nettamente
diversa dall'attestato di certificazione energetica)
Ma così ha stabilito il legislatore combinando un
grande pasticcio, che oggi rende difficile dare un
senso a tutta questa nuova normativa (per tutte le
problematiche relative alla disciplina transitoria
vedi anche il paragrafo che segue)
Con riguardo a quale tipologia di fabbricato
scatta l'obbligo di dotazione e quindi
di allegazione dell'A.C.E.?
L'A.C.E. deve dar conto dell'intero “ciclo di consumo
energetico" compreso anche quello riferibile
all'impianto elettrico e/o di illuminazione (anche
per l’impianto di illuminazione, ad esempio si possono
porre problemi di consumo energetico e di efficienza
energetica”). Pertanto l'obbligo di allegazione
dell'A.C.E. sussiste per tutti quei fabbricati
nei quali siano presenti degli impianti (anche il solo
impianto elettrico e/o di illuminazione)
Ovviamente ricomprendere tra gli impianti che rendono
applicabile la normativa in oggetto anche gli
impianti elettrico e di illuminazione, impianti di
fatto presenti nella stragrande maggioranza degli
edifici (ma altra soluzione non sembra possibile posto
che l'art. 2 primo comma lett. a) parla genericamente
di "impianti"), fa si che l'obbligo di dotazione
e quindi di allegazione dell'attestato di certificazione
energetica finisca, nella sostanza, per coinvolgere
TUTTI GLI EDIFICI con la sola esclusio22
ne:
a) degli edifici "marginali" ossia degli edifici che
non dispongano di alcun impianto (nemmeno dell'impianto
elettrico o dell'impianto di illuminazione);
b) dei fabbricati isolati (pur dotati di impianti minimali)
con una superficie utile totale inferiore a 50
metri quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione disposta
dall'art. 3 ultimo comma lett. c) del dlgs
192/2005 (categoria quest'ultima, contemplata dalla
legge, nella quale, in sostanza, ricade gran parte degli
edifici marginali di cui al precedente punto a)
Per l'applicazione della normativa in tema di certificazione
energetica, non è quindi condizione imprenscindibile
che negli "edifici" siano presenti gli
impianti di riscaldamento e/o di condizionamento:
si pensi, ad esempio, alla casa al "mare" destinata
ad un uso stagionale e che viene pertanto realizzata
priva di impianto "fisso" di riscaldamento e di condizionamento.
Anche in questo caso non può escludersi
la necessità di redigere ugualmente la certificazione
energetica in relazione ai restanti impianti
esistenti (l'impianto di illuminazione, l'impianto
elettrico che certamente non possono mancare e
che comunque pongono un "problema" di consumo
energetico) ma anche, a prescindere da detti impianti,
per attestare quella che è la prestazione
energetica della struttura (ad esempio il grado di
isolamento termico) in relazione alla possibilità di
introdurre successivamente gli impianti o di ricorrere
a sistemi “alternativi”per il riscaldamento o il
raffreddamento degli ambienti (ad esempio stufe
elettriche o condizionatori elettrici, che, comunque,
essendo collegati alla rete elettrica “consumano”
energia); si noti al riguardo che nel paragrafo 14
dell’”Allegato “A” al dlgs 192/2007, nel definire
“impianti termici “gli impianti tecnologici destinati
alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti
si precisa che “non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento ad energia radiante,
scaldaacqua unifamiliari; tali apparecchi,
se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della singola
unità immobiliare è maggiore o uguale a 15KW”.
Il dlgs 192/2005 prevede altre esclusioni
oltre a quella relativa ai fabbricati "isolati"?
Sono inoltre esclusi dall'obbligo di dotazione e
quindi di allegazione dell’attestato di certificazione
energetica, per espressa previsione di legge (art, 3
ultimo comma dlgs 192/2005), oltre ai "fabbricati
isolati" di superficie utile inferiore a 50 mq., i seguenti
edifici:
- gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina
della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio (si tratta di edifici soggetti a vincolo
23
culturale e di edifici soggetti a vincolo paesaggistico);
il dlgs 311/2006 è intervenuto sul punto, per
limitare l'esclusione ai soli casi in cui il rispetto
delle prescrizioni della normativa in commento
"implicherebbe una alterazione inaccettabile del
carattere o dell'aspetto di detti immobili con particolare
riferimento ai caratteri storici o artistici”;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili.
In realtà, a ben vedere, la disposizione dell'art. 3
ultimo comma dlgs 192/2005 ha una portata ben
più limitata rispetto a quanto si possa ricavare dalla
sua lettura, in ordine all'esclusione dall'obbligo di
dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione
energetica. Salvo che l'esclusione di cui alla
lettera c) (fabbricati isolati di superficie utile inferiore
a 50 mq.), le esclusioni di cui alle lettere a)
(beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico) e
b) (beni a destinazione produttiva) non sembrano
poter trovare riscontro nella pratica (si tratterebbe di
esclusioni previste solo sulla "carta" ma prive di
rilievo sostanziale, come in appresso si avrà modo
di precisare). Detta disposizione, infatti, benchè riferita
all'intero ambito di applicazione del dlgs
192/2005, così come delineato dal primo comma
del medesimo art. 3 (che comprende, anche la certificazione
energetica - art. 3 primo comma lett.c),
per il modo in cui è stata strutturata, sembra essere
stata pensata più con riguardo alle prescrizioni tecniche,
finalizzate al contenimento dei consumi
energetici, per sancirne l'esclusione del rispetto in
sede di progettazione e realizzazione di edifici di
nuova costruzione e/o da ristrutturare ovvero in sede
di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
di impianti termici, che non per sancire l'esclusione
dall'obbligo di dotazione ed allegazione dell'attestato
di certificazione energetica.
Quando è obbligatoria l'allegazione dell'A.
C.E in presenza di beni vincolati?
Nel caso di vincolo culturale o paesaggistico si ritiene
che l'allegazione dell'attestato di certificazione
energetica sia SEMPRE NECESSARIA (verificandosi,
ovviamente i presupposti di cui all'art. 6
comma terzo dlgs 192/2005) e che l'esclusione prevista
dal succitato art. 3 ultimo comma lett. a) di
fatto non operi MAI. Infatti è esclusa l'applicazione
del dlgs 192/2005 per gli edifici soggetti a vincolo
culturale e per gli edifici soggetti a vincolo paesaggistico
SOLO nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
della normativa in commento "implicherebbe
una alterazione inaccettabile del carattere o
dell'aspetto di detti immobili con particolare riferimento
ai caratteri storici o artistici” (e ciò a seguito
della modifica introdotta dal dlgs 311/2006,
come sopra ricordato). Ma solo nel caso in cui vengano
eseguiti degli interventi edilizi o vengano ese24
guiti degli interventi sugli impianti (ad esempio nel
caso di ristrutturazione di tali immobili), il rispetto
delle prescrizioni "tecniche" del dlgs 192/2005, che
impongono specifiche modalità di esecuzione delle
opere finalizzate al contenimento dei consumi, potrebbero
portare ad una alterazione inaccettabile
del carattere o dell'aspetto di detti immobili. Una
simile alterazione non è neppure ipotizzabile, invece,
nel caso di applicazione delle disposizioni in
tema di certificazione energetica. Che alterazione
potrebbe mai derivare ad un edificio dall'adempimento
dell'obbligo di allegazione dell'attestato di
certificazione energetica all'atto traslativo? Pertanto
per la fattispecie considerata dall'art. 3 primo comma
lett. c) dlgs 192/2005 (ossia per la "certificazione
energetica degli edifici") non opera mai la
causa di esclusione di cui al successivo terzo comma
medesimo art. 3 lett. a) dlgs 192/2005 non
comportando mai il rispetto delle prescrizioni del
dlgs 192/2005 in tema di certificazione energetica
una alterazione inaccettabile del carattere o dell'aspetto
di detti immobili.
Quando è obbligatoria l'allegazione dell'A.
C.E in presenza di edifici industriali,
artigianali e agricoli?
Le stesse considerazioni sopra svolte per i beni vincolati
valgono anche per la disposizione dell'art. 3
ultimo comma lett. b), relativa ai fabbricati a destinazione
produttiva: si ritiene, infatti, che detta disposizione
debba essere letta nel senso che il rispetto
delle prescrizioni "tecniche" del dlgs
192/2005, che impongono specifiche modalità di
esecuzione delle opere finalizzate al contenimento
dei consumi, non sia necessario qualora:
- si tratti di fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo, non
risultando, ovviamente, in questo caso, compatibile
con le esigenze della produzione il rispetto di prescrizioni
finalizzate al contenimento dei consumi
energetici
- si tratti di fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati
utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili; anche in questo
caso può essere del tutto superfluo imporre il
rispetto di prescrizioni finalizzate al contenimento
dei consumi energetici la dove vi è un surplus energetico
derivante dal processo produttivo.
Per tali tipologie di edifici pertanto non opera sempre
ed in ogni caso l'esclusione anche dall'obbligo
di allegazione dell'attestato di certificazione energetica.
Basta la presenza di altri impianti (diversi
dall'impianto di riscaldamento) ovvero la circostanza
che solo parte di detti edifici sia riscaldata per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo per rendere
comunque necessaria la dotazione dell'attestato di
certificazione energetica. Ne discende che l'esclusione
totale dall'obbligo di allegazione ex art. 3 ultimo
comma lett. b) dlgs 192/2005 sarà limitata ad
25
ipotesi del tutto marginali (edifici totalmente riscaldati
per esigenze del processo produttivo, o utilizzando
reflui energetici, privi di altri impianti diversi
da quello di riscaldamento).
Non si ritiene, inoltre, di condividere quell'interpretazione
della disposizione dell'art. 3 ultimo
comma lett. b) dlgs 192/2005 che porta ad escludere
l'obbligo di dotazione e quindi di allegazione
dell'attestato di certificazione energetica per tutti i
fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali,
dovendosi ritenere tutti questi fabbricati
riscaldati "per esigenze del processo produttivo", e
ciò oltre che per i motivi sopra esposti (e, cioè, in
quanto la disposizione di esclusione opera più per le
prestazioni tecniche che non per l'attestato di certificazione
energetica) anche perché:
- non si capirebbe per quale motivo il legislatore
abbia previsto, per l'esclusione, la condizione del
riscaldamento per esigenze del processo produttivo
in alternativa a quella del riscaldamento utilizzando
reflui energetici, se comunque tutti i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli "riscaldati" debbono
comunque ritenersi esclusi dalla normativa del dlgs
192/2005;
- si verificherebbe l'assurdo di escludere dalla normativa
in oggetto sempre ed in ogni caso i fabbricati
"riscaldati" (ossia dotati di impianti di riscaldamento)
per ricomprendervi invece i fabbricati
"non riscaldati" (ossia privi di impianto di riscaldamento)
ma comunque dotati di altri impianti (per
i quali non opererebbe la esclusione in commento,
parlandosi nell'art. 3 ultimo comma lett. b) di "ambienti
riscaldati")
Qual è pertanto la reale portata dell'art. 3
ultimo comma dlgs 192/2005 in relazione
all'obbligo di allegazione dell'A.C.E.?
In relazione a tutto quanto sopra precisato la disposizione
dell'art. 3 ultimo comma dlgs 192/2005
appare rilevante, ai fini della circolazione immobiliare,
solo con riguardo ai fabbricati isolati
di superficie utile inferiore a 50 mq. per i quali
opera, in ogni caso, a prescindere dall'epoca di costruzione
del fabbricato, l'esclusione dall'obbligo di
dotazione e allegazione dell'attestato di certificazione
energetica.
Sono previste modalità particolari di redazione
dell'A.C.E. per unità in edifici
condominiali?
Ai sensi del secondo comma dell’art. 6 del dlgs
192/2005 la certificazione per gli appartamenti di
un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione
dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio,
per i condomini dotati di un impianto termico
comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo
dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
La disposizione in commento sembra introdurre un
“procedimento semplificato” per il rilascio
dell’attestato di certificazione energetica relativo ad
26
un appartamento facente parte di un edificio condominiale:
in questo caso il certificatore anziché
procedere alle specifiche valutazioni riguardanti la
singola unità, necessarie ai fini della certificazione
energetica, potrà molto più semplicemente rilasciare
l’attestato fondandosi sulle valutazioni già compiute
e quindi contenute in altra precedente certificazione,
qualora:
- le stesse riguardino l’intero edificio condominiale
e lo stesso sia dotato di impianto termico comune
(resta esclusa pertanto detta procedura semplificata
per i condomini i cui singoli appartamenti siano
dotati di impianto termico autonomo);
- le stesse riguardino altro appartamento, facente
parte dello stesso condominio e avente caratteristiche
tipologiche (e strutturali) identiche.
Deve, invece, escludersi che la norma consenta di
allegare all’atto traslativo, anziché uno specifico
attestato di certificazione energetica relativo
all’unità oggetto di trasferimento, la certificazione
comune relativa all’intero condominio (a meno che,
la stessa, oltre alle valutazioni “energetiche” relative
all’intero edificio non riporti, specificatamente,
anche le valutazione relative ad ogni singola unità,
compresa quella oggetto dell’atto traslativo) ovvero
una certificazione rilasciata con riguardo ad altro
appartamento dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
Qual'è la disciplina, in ordine all'obbligo
di dotazione ed allegazione dell'attestazione
di certificazione energetica, prevista
per i fabbricati preesistenti ? (ossia per i
fabbricati non costruiti o radicalmente ristrutturati
sulla base di progetto presentato
dopo l'8 ottobre 2005)
Il dlgs 192/2005, nel suo testo originario, limitava
l’obbligo, per i proprietari, di dotarsi dell’attestato
di certificazione energetica nel solo caso di edifici
di nuova costruzione e di edifici oggetto di nuove
ristrutturazioni (radicali) (con richiesta di titolo
edilizio successiva all'8 ottobre 2005); a seguito
delle modifiche introdotte con il successivo dlgs
311/2006 tale obbligo è stato esteso anche agli edifici
preesistenti, ma solo nel caso di loro trasferimento
a titolo oneroso e comunque non con effetto
immediato, ma secondo una differenziata decorrenza
temporale. Più precisamente, in base al disposto
dell'art. 6 comma 1 bis del dlgs 192/2005, l'attestato
di certificazione energetica deve essere allegato agli
atti traslativi con le seguenti decorrenze:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per
quanto riguarda gli edifici di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento
a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per
quanto riguarda gli edifici di superficie utile fino a
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione
delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per quanto
riguarda le singole unità immobiliari, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso.
27
Per quali immobili è scattato l'obbligo di
allegazione a decorrere dal 1 luglio 2007?
La disposizione (art. 6 comma 1bis punto a) dlgs
192/2005) parla di edifici di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati e di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile.
Si ritiene che la fattispecie di cui al punto a) dell'art.
6 comma 1bis dlgs 192/2005, riguardi qualsiasi
edificio che nella sua "interezza" abbia una superficie
utile superiore a 1000 mq.
Si ritiene che non sia necessario che si tratti di un
fabbricato "singolo" (da cielo a terra); può ben
trattarsi anche di una porzione di un maggior fabbricato,
se di superficie superiore a 1000 mq.; ciò lo
si ricava dal confronto con la disposizione del successivo
punto b) del medesimo art. 6 comma 1bis
dlgs 192/2005: quando il legislatore ha voluto
escludere le singole unità immobiliari lo ha detto
espressamente; sia al punto a) che al punto b) l'obbligo
di allegazione è previsto nel caso "di trasferimento
a titolo oneroso dell'intero immobile", ma
solo al punto b) il legislatore ha precisato che rimangono
escluse le singole unità immobiliari; precisazione
che sarebbe stata superflua se già l'espressione
"intero immobile" dovesse essere interpretata
come "fabbricato singolo".
Pertanto, sin dal 1 luglio 2007, l'obbligo di allegazione
riguarda:
- i fabbricati "singoli" di superficie superiore a
1000 mq.
- le porzioni di fabbricato di superficie superiore a
1000 mq.
il tutto a prescindere dalle modalità di accatastamento
(e quindi anche se il fabbricato "singolo" o
la porzione di fabbricato siano costituiti da più
unità autonomamente censite al catasto, con l'attribuzione
di diversi subalterni; si pensi ad esempio
alla cessione di un intero edificio condominiale costituito
da 12 appartamenti per una superficie complessiva
superiore a 1000 mq).
Nel caso di cessione di porzione di fabbricato, è
peraltro necessario che detta porzione, nella sua
"interezza" sia di superficie superiore a 1000 mq.
(in questo senso va intesa l'espressione "trasferimento
dell'intero immobile): va pertanto escluso
l'obbligo di allegazione nel caso di cessione di più
distinte porzioni immobiliari non costituenti un
corpo "unico". Recuperando categorie giuridiche
elaborate da dottrina e giurisprudenza in altri settori
(si pensi alla "prelazione urbana"), l'obbligo di allegazione
sussiste in presenza di una "vendita in
blocco" di unità di superficie complessiva superiore
a 1000 mq., mentre NON sussiste in presenza di
una "vendita cumulativa" di unità anche se di superficie
complessiva superiore a 1000 mq.
Si ritiene che l'obbligo di allegazione non sussista
neppure nel caso di cessione di un fabbricato "singolo"
o di porzione di fabbricato costituiti da più
unità, autonomamente censite, pur di superficie
complessiva superiore a 1000 mq., qualora dette
28
unità vengano trasferite (anche con il medesimo
atto) a diversi acquirenti, cosicchè ciascun acquirente
acquisti, singolarmente, un'unità di superficie
inferiore a 1000 mq.
Per quali altri immobili scatterà, inoltre,
l'obbligo di allegazione a decorrere dal 1
luglio 2008?
La disposizione (art. 6 comma 1bis punto b) dlgs
192/2005) parla di edifici di superficie utile fino a
1000 metri quadrati, di trasferimento a titolo oneroso
dell'intero immobile e di esclusione delle singole
unità immobiliari.
Pertanto, dal 1 luglio 2008, l'obbligo di allegazione
riguarderà, oltre che gli edifici di cui al punto a)
dell'art. 6 comma 1 bis dlgs 192/2005, anche i fabbricati
"singoli" di superficie inferiore a 1000 mq.
(si pensi ad esempio alla villetta unifamiliare); da
tale data pertanto l'obbligo di allegazione riguarderà
TUTTI i fabbricati "singoli" a prescindere dalla
loro superficie ed a prescindere, inoltre, dalle modalità
di accatastamento (e quindi anche se il fabbricato
"singolo" sia costituito da più unità autonomamente
censite al catasto; si pensi, tornando
all'esempio di cui sopra, alla villetta unifamiliare,
normalmente costituita dall'abitazione, censita in
cat. A/7, e dal garage, censito in categoria C/6).
Resta invece ESCLUSO l'obbligo di allegazione
nel caso di trasferimento di "singole unità immobiliari".
Certamente resta escluso l'obbligo di allegazione
nel caso di trasferimento di appartamenti in edifici
condominiali.
Qualche dubbio invece può sorgere per fattispecie
costruttive che si pongono a "metà strada" tra il
fabbricato singolo (es. villetta unifamiliare) e l'appartamento.
Si pensi ad esempio alle villette a
schiera ovvero alle abitazioni in edifici "cd. bifamiliari"
(ove le abitazioni hanno in comune solo il
muro divisorio). Sul punto sono state manifestate
opinioni divergenti. Per taluni trattasi pur sempre di
"singole unità immobiliari" non qualificabili come
"intero immobile", e pertanto escluse dall'ambito di
applicazione del punto b) dell'art. 6 comma 1 bis
dlgs 192/2005.
Si ritiene, invece, che tutte quelle tipologie costruttive,
funzionalmente autonome (in quanto dotate di
ingresso autonomo), per le quali le parti comuni
siano limitate alle sole aree esterne (giardino, rampa
per l'accesso ai garages, ecc.) debbano essere equiparate
ai "fabbricati singoli", costituendo pur sempre
degli edifici unitari, ceduti nella loro "interezza"
(anche se normalmente costituti da unità, abitazione
e garage, autonomamente censite al catasto, ma costituenti
un "corpo unico"), e che si distinguono dai
"fabbricati singoli" solo per essere affiancati ad altri
fabbricati. Come già sopra ricordato con l'espressione
"immobile trasferito per l'intero" il legislatore
non ha voluto riferirsi esclusivamente ai fabbricati
"singoli", ma ad unità costituenti un corpo unico,
dotato di autonoma funzionalità.
29
LA DISCIPLINA TRANSITORIA
Attualmente NON E' POSSIBILE ottenere un ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA.
Infatti presupposto imprenscindibile per ottenere un ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA è l'emanazione:
- dei decreti di cui all'art. 4 dlgs 192/2005 per la fissazione dei criteri e dei requisiti
professionali per l'individuazione degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione
energetica
- delle linee guida nazionali per la certificazione energetica di cui all'art. 6 ultimo
comma dlgs 192/2005
Senza tale normativa "regolamentare" non è possibile, sul piano operativo, ottenere un
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. A tutt'oggi tale normativa regolamentare
NON E' ANCORA STATA EMANATA.
La disciplina transitoria, applicabile in attesa dell'emanazione della regolamentazione
normativa, è dettata dall'art. 11 comma 1-bis del dlgs 192/2005, introdotto, con decorrenza
dal 2 febbraio 2007, dal dlgs 311/2006; detta norma stabilisce che, fintantochè
non siano state emanate le norme regolamentari che consentano la redazione dell'attestato
di certificazione energetica degli edifici, lo stesso è sostituito a tutti gli effetti (e
quindi anche agli effetti dell'allegazione agli atti traslativi) dall'attestato di qualificazione
energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita
dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
In pratica in questa FASE TRANSITORIA di applicazione del dlgs 192/2005 l'A.C.E. è
sostituito, ai fini dell'allegazione agli atti traslativi, dall'Attestato di Qualificazione
Energetica (di seguito anche A.Q.E.) o da una equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005

Da chi deve essere redatto, cosa deve attestare
e quando deve essere presentato
l'A.Q.E?
Così viene definito e disciplinato l'A.Q.E. nel paragrafo
2 dell'ALLEGATO A al dlgs 192/2005:
"attestato di qualificazione energetica è il documento
predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, non necessariamente estraneo alla
proprietà, alla progettazione o alla realizzazione
dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza
dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione
al sistema di certificazione energetica in
vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso
specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un
identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di
quanto previsto all'articolo 8 comma 2, l'attestato
di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto
a cura dell'interessato al fine di semplificare
il successivo rilascio della certificazione energetica.
A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione
di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e la classe di appartenenza
dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione
al sistema di certificazione energetica in vigore,
30
nonché i possibili passaggi di classe a seguito della
eventuale realizzazione degli interventi stessi.
L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente
sul frontespizio del documento che il medesimo
non costituisce attestato di certificazione
energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto,
nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato
il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo."
A sua volta l'art. 8 secondo comma del dlgs
192/2005 così stabilisce:
"La conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato
di qualificazione energetica dell'edificio come
realizzato, devono essere asseverati dal direttore
dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La
dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione
asseverata"
Inoltre il Ministero delle Finanze, in relazione alle
modalità per ottenere le agevolazioni fiscali previste
dalla legge finanziaria per il 2007 per gli interventi
di riqualificazione energetica, con DM
19.2.2007 (art. 5 comma secondo) ha così disposto:
"In assenza delle procedure di cui al comma 1, in
luogo dell'attestato di certificazione energetica è
prodotto l'attestato di qualificazione energetica
predisposto successivamente alla esecuzione degli
interventi, conformemente allo schema riportato
all'allegato A al presente decreto e asseverato da
un tecnico abilitato"
Quanti tipi di A.Q.E. esistono? In relazione alla disciplina sopra richiamata, si può
dire che esistono tre tipi diversi di A.Q.E.:
- l'”A.Q.E. di fine lavori” per i fabbricati di
nuova costruzione o ristrutturazione da presentare
unitamente alla dichiarazione di fine
lavori (art. 8 comma 2 dlgs 192/2005)
- l'”A.Q.E. facoltativo”, per semplificare il rilascio
dell'A.C.E. e di cui al paragrafo 2 dell'Allegato
A del dlgs 192/2005 (ultimo periodo)
- l'”A.Q.E. fiscale” per ottenere le agevolazioni
fiscali previste dalla legge finanziaria per il
2007 (l'unico per il quale esiste un facsimile
approvato a livello ministeriale col succitato
D.M. Ministero delle finanze del 19.2.2007)
A quale tra i diversi tipi di A.Q.E. ha voluto
riferirsi il legislatore nel dettare la
disciplina transitoria di cui all'art. 11 dlgs
192/2005? In pratica l’”A.Q.E. sostitutivo”,
da allegare agli atti traslativi, con
quali modalità deve essere predisposto e
asseverato?
L’art. 11 dlgs 192/2005 stabilisce espressamente
che “l’attestato di certificazione energetica degli
edifici è sostituito, a tutti gli effetti, dall’attestato di
qualificazione energetica rilasciato ai sensi
dell’articolo 8 comma 2 ….”
Il legislatore, pertanto, ha fatto espresso riferimento
al cd. ”A.Q.E. di fine lavori” da rilasciarsi ai sensi
dell’art. 8 comma 2 dlgs 192/2005. Senonchè tale
31
attestato si riferisce solo ad una delle tipologie di
edifici per i quali attualmente vige l’obbligo di allegazione
ossia agli edifici “nuovi” (in pratica agli
edifici costruiti ex novo o radicalmente ristrutturati
in base a titolo richiesto dopo l’8 ottobre 2005 e la
cui dichiarazione fine lavori sia stata presentata dopo
il 2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del
dlgs 311/2006 che ha introdotto al suddetta disposizione
dell’art. 8 comma 2 dlgs 192/2005) . La procedura
dell’art. 8 comma 2 non può, invece trovare
applicazione per gli edifici preesistenti (per i quali
non vi è un direttore lavori tenuto a presentare la
dichiarazione fine lavori). Evidentemente il legislatore,
che ha introdotto la suddetta disposizione
transitoria, quando l’obbligo di allegazione riguardava
solo i nuovi edifici, contava di rendere operativa
tutta la disciplina in tema di A.C.E. prima del
1° luglio 2007. Ma così non è stato. Ed ora si pone
il problema di individuare la disciplina applicabile
agli edifici preesistenti.
Si ritiene che per tali edifici trovi comunque applicazione
la regola “generale” fissata nel paragrafo 2
dell’allegato A del dlgs 192/2005, in base al quale
l’A.Q.E. può essere ottenuto in via facoltativa anche
“al di fuori di quanto previsto all’articolo 8
comma 2”
Pertanto la disposizione transitoria dell’art. 11 va
così letta:
- per gli edifici nuovi (come sopra definiti)
l’”A.Q.E. sostitutivo” da allegare all’atto traslativo
coincide con l’”A.Q.E. di fine lavori” asseverato
dal Direttore Lavori o anche dal Direttore Lavori,
nel caso sia stato redatto da altro soggetto (documento
già a disposizione del trasferente per averlo
presentato o per doverlo presentare in Comune
unitamente alla dichiarazione di fine lavori)
- per gli edifici preesistenti (di superficie netta superiore
a 1000 mq per i quali l’obbligo di allegazione
vige dal 1 luglio 2007) l’”A.Q.E. sostitutivo”
da allegare all’atto traslativo deve essere predisposto
e asseverato con le modalità previste per
l’”A.Q.E. facoltativo”
Tra l’”A.Q.E. di fine lavori” e l’”A.Q.E. facoltativo”
in realtà non vi sono differenze eclatanti:
- solo il primo (l’”A.Q.E. di fine lavori”) deve essere
asseverato dal Direttore lavori (che può essere
soggetto diverso da colui che materialmente redige
e predispone l’A.Q.E.); l’”A.Q.E. facoltativo” è,
invece, asseverato solo dal tecnico incaricato che lo
predispone
- il contenuto è lo stesso (quello indicato nel paragrafo
2 dell’allegato A del dlgs 192/2005), salvo
che nell’”A.Q.E. facoltativo” debbono pure essere
indicati i “possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche” (indicazioni queste ultime
che se hanno un senso per gli edifici preesistenti,
sono, evidentemente, superflue per i nuovi edifici
che già dovrebbero rispettare i criteri vigenti per il
32
contenimento dei consumi energetici)
Esiste un fac-simile approvato a livello
ministeriale per ciascuno dei tre tipi di
A.Q.E.?
Purtroppo non esiste un facsimile, approvato a livello
ministeriale, di ”A.Q.E. di fine lavori” o di
”A.Q.E. facoltativo”; per il contenuto valgono le
prescrizioni di cui al paragrafo 2 dell’allegato A
del dlgs 192/2005 (debbono essere “riportati i fabbisogni
di energia primaria di calcolo, la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare,
in relazione al sistema di certificazione energetica
in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso
specifico…”).
Come sopra ricordato l’unico facsimile esistente è
quello approvato dal Ministero delle Finanze (D.M.
19 febbraio 2007), ma ai soli fini di accedere agli
incentivi fiscali introdotti dalla legge finanziaria per
il 2007, e quindi con contenuto limitato a tali scopi,
e come tale non estensibile alle altre figure di
A.Q.E. (in allegato alla presente GUIDA: il facsimile
dell' A.Q.E. fiscale approvato con D.M. Ministero
delle Finanze del 19.2.2007 - ALLEGATO
"B").
Sotto il profilo "operativo" come deve essere
redatto l'A.Q.E. sostitutivo da allegare
agli atti traslativi?
Lo schema dell’"A.Q.E. fiscale", l’unico che risulta
approvato a livello ministeriale, come già ricordato,
potrà costituire la “base” per la redazione
dell’A.Q.E. sostitutivo, ossia potrà costituire il
contenuto minimo per un valido A.Q.E. sostitutivo.
Il contenuto di detto schema dovrà, peraltro, essere
integrato con gli ulteriori dati prescritti dalla normativa
dettata per l’”A.Q.E. di fine lavori” e per
l”A.Q.E. facoltativo” (ad esempio nel caso
dell’”A.Q.E. facoltativo”, alla voce “lista delle
raccomandazioni” prevista nel fac-simile
dell’"A.Q.E. fiscale", dovranno essere riportati i
suggerimenti per il miglioramento delle prestazioni
energetiche); detto schema, inoltre, potrà essere
integrato anche con tutti gli altri dati o valori riferiti
alla prestazione energetica dell’edificio che il
tecnico incaricato della redazione dell’A.Q.E. sostitutivo
ritenga opportuno evidenziare. Anzi appare
particolarmente opportuno che il tecnico incaricato
proceda a tali integrazioni, in relazione alla "prestazione
energetica e all'efficienza energetica" dell'edificio,
secondo la definizione sopra riportata
dettata dall'art. 2 comma primo lett. c) dlgs
192/2005 (ossia in termini di quantità annua di
energia effettivamente consumata o che si prevede
possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni
connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi
la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e l'illuminazione) (anche se ci si
rende conto che non si può pretendere che l'A.Q.E.
sostitutivo dica ciò che l'A.Q.E. di fine lavori o
l'A.Q.E. facoltativo, per legge, non è tenuto a dire)
33
La certificazione così predisposta dovrà inoltre
contenere:
- l'indicazione dei dati catastali identificativi di
TUTTI gli immobili oggetto di trasferimento (anche
se privi di impianti di riscaldamento qualora
dotati di altri impianti, come sopra già precisato)
per assicurare un collegamento documentale tra il
documento energetico e gli immobili oggetto di trasferimento
((in allegato alla presente GUIDA: il
facsimile del frontespizio - ALLEGATO "A");
- apposita ASSEVERAZIONE (a chiusura della
certificazione) da parte del tecnico che ha predisposto
l'A.Q.E. sostitutivo; nel caso di “edifici nuovi”
l'asseverazione sarà resa anche dal Direttore Lavori
(se diverso dal redattore) ai sensi dell'art. 8 comma
secondo dlgs 192/2005) ((in allegato alla presente
GUIDA: i facsimili dell'Asseverazione -
ALLEGATO "C" e ALLEGATO "D")
- l'indicazione sul frontespizio del documento che
il medesimo non costituisce attestato di certificazione
energetica dell'edificio (vedi ALLEGATO
"A")
- l'indicazione, sul frontespizio, da parte del redattore
di quale è od è stato il suo ruolo con riferimento
all'edificio medesimo (vedi ALLEGATO
"A")
34
Per l'asseverazione prescritta dalla legge
in relazione all'A.Q.E. sono prescritte
particolari formalità? E' necessario il
giuramento?
Con riguardo all'asseverazione si ritiene che la
stessa debba essere intesa come "attestazione del
tecnico" il quale deve confermare tutte le notizie, i
dati, le valutazioni contenute nella certificazione
ovvero confermare e fare proprie tutte le notizie, i
dati, le valutazioni contenute nella certificazione
che fosse stata eventualmente redatta da soggetto
diverso da chi è chiamato ad eseguire l'asseverazione.
Così sarà sufficiente, che il tecnico, a "chiusura"
dell'attestato di qualificazione energetica rilasciato
dichiari che:
- l’attestato stesso è stato rilasciato nel rispetto dei
criteri e delle metodologie di cui al D.Lgs.
192/2005 o comunque vigenti;
- i dati e le informazioni contenuti nell'attestato sono
conformi a quanto contenuto negli elaborati
progettuali e, nel caso di nuovi edifici, nella relazione
tecnica di cui all'articolo 28 comma 1 legge
9 gennaio 1991 n. 10 ed al fabbricato effettivamente
realizzato;
- l’attestato e’ veritiero e possiede i requisiti indicati
al punto 2 dell'allegato A al dlgs 192/2005.
Deve escludersi la necessità nel caso di specie della
asseverazione con giuramento in quanto non richiesta
dalla legge3.
(al riguardo si rinvia ai facsimili di
ASSEVERAZIONE allegati alla presente GUIDA:
allegato "C" ed allegato "D")
3 In questo senso anche l’Ufficio Studi C.N.N. “Attestato di qualificazione energetica: significato del
termine “asseverazione”” (estensore Cristina Lomonaco) in C.N.N. Notizie del 23 febbraio 2007
35
LA SANZIONE PER LA MANCATA ALLEGAZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’art. 15 ottavo comma del dlgs 192/2005 stabilisce che: "In caso di violazione dell'obbligo
previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dall'acquirente".
Pertanto nel caso in cui non venga allegato all'atto traslativo l'attestato di certificazione
energetica l'atto stesso è nullo: la nullità, peraltro, può essere fatta valere solo dall'acquirente.
Si tratta, quindi, di un'altra ipotesi di quella particolare categoria di nullità che viene definita
”nullità relativa”, anche se in dottrina si discute circa la configurabilità stessa
della categoria della “nullità relativa. Tale categoria della nullità relativa sembra, peraltro,
aver ottenuto, ultimamente, una sua legittimazione di carattere normativo nel decreto
legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. "Codice del Consumo") ove si parla al riguardo
di "nullità di protezione" azionabile solo dal "consumatore" (ma , comunque,
rilevabile anche dal giudice d'ufficio)
Con riguardo a questa specifica nullità si è avuto modo di osservare:
- che benché trattasi di “nullità relativa”, che può essere fatta valere solo da una delle
parti del contratto, tuttavia deve ritenersi comunque ed in ogni caso rilevabile d’ufficio
da parte dal giudice, anche se “è necessario contemperare gli obiettivi di tutela
dell’interesse pubblico con le esigenze di protezione concreta del singolo contraente”
per cui la rilevabilità d’ufficio dovrebbe comunque ammettersi nel solo interesse del
soggetto tutelato
- che la “nullità relativa” proprio perché azionabile solo dalla parte nel cui interesse è
posta, sarebbe suscettibile di sanatoria e/o convalida ad opera del soggetto che la può far
valere; la questione, peraltro, è tutt'altro che scontata, ed in dottrina ancora si discute
sulla sanabilità o meno della nullità relativa.
- che tale nullità, in quanto qualificabile come “nullità relativa”, non darebbe luogo
all’applicazione dell’art. 28 della legge notarile, che secondo un'interpretazione giurisprudenziale
sarebbe applicabile solo in presenza di una “nullità assoluta"4. Tuttavia sul
punto l'uso del condizionale è d'obbligo, non mancando, in dottrina opinioni in senso
opposto. Anzi la tendenza più recente, a fronte del moltiplicarsi delle fattispecie di nullità
relativa (Codice del Consumo, dlgs. 122/2005, ecc.) è nel senso di ricondurre anche
le nullità relative nell’ambito di applicazione dell’art. 28 legge notarile; il Notaio, pertanto,
in mancanza di una posizione giurisprudenziale consolidata, dovrà prestare particolare
attenzione agli atti per i quali ricorre l’obbligo di allegazione dell’attestato di
certificazione energetica, non potendosi escludere in maniera sicura l’applicabilità
dell’art. 28 legge notarile.
4 Cass. 11 novembre 1997 n. 11128: “il divieto, di cui all’art. 28, n. 1, legge notarile di ricevere atti
“espressamente proibiti dalla legge” attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell’atto
con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto (compresa anche
la nullità relativa) ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco”
36
I DOCUMENTI
ALLEGATO A: facsimile frontespizio
ALLEGATO B: facsimile A.Q.E. approvato con D.M. Ministero
delle Finanze del 19.2.2007
ALLEGATO C: facsimile asseverazione congiunta progettista/
direttore lavori per fabbricati "nuovi" post 8 ottobre
2005.
ALLEGATO D: facsimile asseverazione del solo tecnico certificatore
per "vecchi" fabbricati ante 8 ottobre 2005
37
ALLEGATO "A" - facsimile frontespizio
ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N.192 così come
modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311
OGGETTO: Fabbricato a destinazione ………… sito a ………… in Via …………..
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: delle unità oggetto del presente attestato: Comune di
……… foglio ………… mapp. … sub …. e mapp. …. sub
……
PERMESSO DI COSTRUIRE: n. ………… del …………..
COMMITTENTE: ……………………
Il presente attestato di qualificazione energetica è stato redatto da:
…………………… iscritto al ………….. della Provincia di …….. al n° …………. con studio tecnico a
……………
nella sua qualità di progettista del fabbricato/progettista degli impianti/direttore lavori/tecnico incaricato
Il presente documento non costituisce
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
38
ALLEGATO B - Facsimile A.Q.E. approvato con D.M. Ministero delle Finanze del
19.2.2007
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)
Dati generali
(1) Ubicazione dell’edificio: ……………………….………………………………
(2) Anno di costruzione: ………………………………………………………..
(3) Proprietà dell’edificio: ………………………………………………………..
(4) Destinazione d’uso: ……………………………………………………….
(5) Tipologia edilizia: ……………………………………………………….
Involucro edilizio
(6) Tipologia costruttiva: ………………………………………………
(7) Volume lordo riscaldato V [m³]: ……………………………………………
(8) Superficie disperdente S [m2]: ………………………………………………
(9) Rapporto S/V [m-1]: ………………………………………………
(10) Superficie utile [m2]: ………………………………………………
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(12) Anno d’installazione del generatore di calore: ……………………………..
Impianto di riscaldamento
(13) Tipo di impianto: ………………………………
(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: ………………………………
(15) Tipo di distribuzione: ………………………………
(16) Tipo di regolazione: ………………………………
(17) Tipo di generatore: ………………………………
(18) Combustibile utilizzato: ………………………………
(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]: ………………
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Dati climatici
(21) Zona climatica: ……………………………………………………………………
(22) Gradi giorno: ……………………………………………………………………
Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: ………………..
…………………………………………………………………………………………….
Risultati della valutazione energetica
Dati generali
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: ………………..
………………………………………………………………………………………………
(26) Parametri climatici utilizzati: ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Dati di ingresso
(27) Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e della destinazione d’uso:
………………………………….…………………………………………………………………
……………
………………………………………..
39
Risultati
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]:
…………….
(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio
dell’edificio [kWh/mq anno o
kWh/mc anno]: …………………..
(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione
invernale
[kWh/mq anno o kWh/mc anno]: …………………….
Lista delle raccomandazioni
(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche
con una loro
valutazione sintetica in termini di costi benefici:
……………………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………
Dati relativi al compilatore
(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio in oggetto, data di
nascita, iscrizione
all’albo professionale, residenza:
…………………………………………………………………………………………
Luogo e data Timbro e firma del tecnico
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO A
(1) Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo preciso dell’immobile con provincia, comune e
CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).
(2) Dato da indicare ove disponibile
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
(4) Destinazione d’uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.
(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato,
bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ….); nel caso di appartamento in condominio:
dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio ed il numero di unità immobiliari presenti;
nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e
precisare la tipologia dell’edificio.
(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione
dell’immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista,
pannelli prefabbricati, ecc).
(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio
riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso
l’esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la
tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione
coincide con l’anno di costruzione dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni,
indicare la data dell’ultima sostituzione.
(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso,
indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.
40
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc.
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile,
bruciatore modulante, ecc.
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione,
indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di
uso e manutenzione della caldaia.
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o
centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la
tipologia degli interventi effettuati sull’impianto di riscaldamento.
(21) Zona climatica: come definita all’art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di
ubicazione dell’immobile.
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all’allegato A del
D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile.
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere
l’eventuale presenza di impianti per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare
termico, biomassa, solari passivi, ecc.).
(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato
dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni
energetici e dell’indice di prestazione.
(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal
decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e
dell’indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui
all’allegato B al presente decreto evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni CTI-R
03/3 ivi richiamate.
(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e
dell’indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).
(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero di appartamento per
piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito.
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.
(29) E’ il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10)
o il volume lordo riscaldato (nota 7).
(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i pertinenti valori limiti
previsti dall’allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto
legislativo 311/06.
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica tecnicamente ed
economicamente applicabili all’edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo
indicativo ed il risparmio energetico atteso.
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di qualificazione energetica.
41
ALLEGATO "C" - facsimile asseverazione congiunta progettista/direttore lavori per
fabbricati "nuovi" post 8 ottobre 2005.
ASSEVERAZIONE
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N.192 così come
modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311
I sottoscritti
Progettista degli impianti: ……………….. regolarmente iscritto al ………….. della
Provincia di …….. al n° …………. con studio tecnico a ……………
Direttore Lavori …………. regolarmente iscritto al ………….. della Provincia di
…….. al n° …………. con studio tecnico a ……………
dell’edificio: Fabbricato a destinazione ………… sito a ………… in Via …………..
Asseverano,
ciascuno per quanto di propria competenza, che:
- l’attestato di qualificazione energetica che precede è stato rilasciato nel rispetto dei
criteri e delle metodologie di cui al D.Lgs. 192/2005 o comunque attualmente vigenti;
- i dati e le informazioni contenuti nell'attestato di qualificazione che precede sono conformi
a quanto contenuto negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica di cui all'articolo
28 comma 1 legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed al fabbricato effettivamente realizzato.
- l’attestato di qualificazione energetica che precede e’ veritiero e possiede i requisiti
indicati al punto 2 dell'allegato A al dlgs 192/2005
Data: _____________________
IL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI IL DIRETTORE LAVORI
Timbro e firma timbro e firma
42
ALLEGATO "D" - facsimile asseverazione del solo tecnico certificatore per "vecchi"
fabbricati ante 8 ottobre 2005
ASSEVERAZIONE
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N.192 così come
modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311
Il sottoscritto
……………….. regolarmente iscritto al ………….. della Provincia di …….. al n°
…………. con studio tecnico a ……………
Assevera
- che l’attestato di qualificazione energetica che precede è stato rilasciato nel rispetto dei
criteri e delle metodologie di cui al D.Lgs. 192/2005 o comunque attualmente vigenti;
- i dati e le informazioni contenuti nell'attestato di qualificazione che precede sono conformi
a quanto contenuto negli elaborati progettuali a suo tempo presentati ed al fabbricato
effettivamente realizzato.
- l’attestato di qualificazione energetica che precede e’ veritiero e possiede i requisiti
indicati al punto 2 dell'allegato A al dlgs 192/2005
Data: _____________________
IL TECNICO INCARICATO
timbro e firma