Studio del Notaio Giovanni Rizzi su sicurezza impianti - Notai di Bologna

Studio del Notaio Giovanni Rizzi su sicurezza impianti

 

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative
GLI ATTI TRASLATIVI E LA DISCIPLINA DELL'ART. 13 DEL D.M. 37/2008.
SCHEDE.
Con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.
37 (di seguito "D.M.") in vigore dal 27 marzo 2008, è stata riformulata la disciplina
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici.
Il "D.M. 37/2008", ha disposto che determinati impianti esistenti negli edifici,
(tra gli altri gli impianti radiotelevisivi, gli impianti elettrici, gli impianti idrosanitari e
termici, gli impianti per l'utilizzazione del gas, e tutti gli altri impianti elencati nell'art.
1 del decreto suddetto), a prescindere dalla tipologia e dalla destinazione d'uso dei
fabbricati ed a prescindere dall'epoca di costruzione degli stessi, debbono essere sottoposti
ad idonee procedure intese a garantire la costruzione e l'installazione degli
stessi a regola d'arte nonché l'utilizzazione di materiali dotati di meccanismi di sicurezza.
Le ditte installatrici, al termine dei lavori, debbono rilasciare al committente
apposite dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (art. 7 D.M.). Nel caso
in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile tale
atto è sostituito, per i soli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione
di rispondenza (art. 7 ultimo comma D.M.)
A sensi dell'art. 13 del D.M.:
a) i proprietari debbono conservare tutta la documentazione amministrativa
e tecnica relativa agli impianti (comprese le dichiarazioni di conformità o la dichiarazione
di rispondenza di cui all'art. 7), nonché il libretto di uso e manutenzione;
b) in caso di trasferimento dell'immobile gli alienanti debbono consegnare ai
propri aventi causa la suddetta documentazione;
c) l'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alla normativa in materia di sicurezza (e la conformità va valutata
con riferimento alla normativa in vigore all'epoca in cui gli impianti sono stati
realizzati, rifatti ovvero adeguati)
d) l'atto di trasferimento contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo
7, comma 6
e) copia della documentazione di cui sub a) è consegnata dal proprietario anche
al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (ad esempio a titolo di comodato
o di locazione).
Si precisa che gli obblighi e gli adempimenti di cui ai punti b), c) e d) riguardano
gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo. Il Ministero dello Sviluppo Economico,
 
al riguardo, ha avuto modo di precisare che la garanzia di cui sub c) "si riferisce solo
al “venditore”. Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma,
deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per
la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della
proprietà o di altro diritto reale dell’immobile." (Ufficio legislativo del Ministero dello
Sviluppo Economico - "Risposte ai quesiti di Unioncamere del 26 marzo 2008" pubblicate
nel sito internet del ministero www.sviluppoeconomico.gov.it e in Sole24Ore del
27 marzo 2008) (vedi schede A, B, C, D, E).
 
SCHEDA A
Atti traslativi ai quali si applica l'intera disciplina dell'art. 13 D.M. 37/2008
(documentazione e garanzia)
Compravendita
Permuta
Assegnazioni di alloggi da cooperative
edilizie ai propri soci
Leasing L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda sia
l'atto di acquisto da parte della società di leasing
che il successivo atto di riscatto, entrambi riconducibili
nella categoria degli atti traslativi.
Ovviamente nel caso del riscatto bisognerà tener
conto del fatto che l'onere di realizzare e
mantenere gli impianti "a norma" è posto a carico
della parte utilizzatrice e quindi della parte
acquirente nel contratto di riscatto. La società di
leasing venditrice, pertanto, non sarà disposta
(né, a ben vedere, ci sembra sia tenuta) a prestare
garanzie al riguardo.
Con riguardo al contratto di locazione finanziaria
"scatta" il solo obbligo di consegna all'utilizzatore
di copia della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e manutenzione,
in applicazione estensiva della disciplina dettata
in materia di locazione (vedi scheda B).
Datio in solutum
Transazione
Conferimento di edifici in società
Assegnazione di edifici da società
(a seguito di liquidazione,
di recesso di socio, ecc.)
Costituzione di rendita vitalizia
(comportante trasferimento di edifici)
Vitalizio "alimentare"(
comportante trasferimento di
edifici)
Cessione o conferimento in società
di azienda (comprendente
tra i beni aziendali degli edifici)
Decreto di trasferimento a seguito
di procedura esecutiva
Si ritiene che l'obbligo di osservare gli adempimenti
in tema di "documentazione" ex art. 13
D.M. sussiste anche per il decreto di trasferimento
a seguito di procedura esecutiva; infatti
anche in questo caso si è in presenza di un fenomeno
traslativo, con immissione nel mercato
di un immobile, a fronte del quale deve essere
garantito il diritto dell'acquirente ad una completa
informazione dello "status " degli impianti.
 
SCHEDA B
Atti traslativi ai quali si applica la sola disciplina dell'art. 13 D.M. 37/2008
relativa alla documentazione
Donazione e atti gratuiti in genere
L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda anche
la DONAZIONE, in quanto rientrante nella
categoria degli "atti traslativi a qualsiasi titolo"
cui fa riferimento detta disposizione. Si ritiene,
peraltro, che per la DONAZIONE (così come per
tutti gli altri atti traslativi a titolo gratuito)
trovino applicazione solo le prescrizioni dell'art.
13 relative all'obbligo di consegna della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto
di uso e manutenzione. Si ritiene, invece, che
non vi sia l'obbligo per il donante di "prestare
garanzia in ordine alla conformità degli impianti
.." e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
- il testo normativo: la disposizione in commento
parla di "garanzia del venditore" con ciò lasciando
intendere che la garanzia è dovuta solo
la dove c'è un corrispettivo a fronte del trasferimento;
- la disciplina generale: l'art. 798 c.c. (norma
prevalente, in quanto di fonte legislativa, su
quella dell'art. 13 in commento, di fonte regolamentare)
stabilisce che "salvo patto speciale, la
garanzia del donante non si estende ai vizi
della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo"
Tale soluzione trova conferma anche nel parere
espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico
per il quale la garanzia prevista dall'art.
13 del D.M. 37/2008 "si riferisce solo al “venditore”
Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie
e le finalità della norma, deve ritenersi
che la disciplina della clausola di garanzia debba
valere non solo per la compravendita, ma anche
per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso
della proprietà o di altro diritto reale
dell’immobile.". Il Ministero, pertanto fa riferimento
ai soli atti traslativi a titolo oneroso con
ciò escludendo dal novero degli interessati dalla
garanzia gli atti traslativi a titolo gratuito (Ufficio
legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico
- "Risposte ai quesiti di Unioncamere del 26
marzo 2008" pubblicate nel sito internet del ministero
www.sviluppoeconomico.gov.it e in Sole24Ore
del 27 marzo 2008)
Nell'atto di donazione (così come per tutti gli altri
atti traslativi a titolo gratuito), sarà, peraltro,
necessario dare atto dello "status degli
impianti" (ed in particolare se con riguardo agli
stessi sono state o meno rilasciate le dichiarazioni
di conformità) e dare atto della consegna
(già effettuata o da effettuare) di tutta la documentazione
relativa; è indubbio interesse del
 
donatario, infatti, conoscere lo status degli impianti
e cioè se gli stessi sono già a norma o se
al contrario per l'utilizzo degli stessi, egli, dopo
l'atto di donazione debba, a proprie cure e spese,
procedere ai necessari lavori di adeguamento.
E la responsabilità che il donatario verrebbe
ad assumere nel caso di impianti non conformi
ovvero l'eccessiva onerosità degli interventi di
adeguamento potrebbero anche spingere il beneficiario
a non accettare la donazione. E' quindi
un suo diritto (oltre che legittimo interesse) essere
compiutamente informato circa la conformità
o meno degli impianti alla normativa in materia
di sicurezza.
E tutto ciò benchè non sia, invece, necessario,
per il donante prestare la garanzia (positiva o
negativa) in ordine alla conformità degli impianti
(a meno che lo stesso, ai sensi dell'art. 798 c.c.
non intenda comunque prestare la suddetta garanzia)
Patto di famiglia (con il quale si
trasferisca un'azienda comprendente
edifici ovvero nel quale sia prevista
la liquidazione dei legittimari
in natura mediante il trasferimento
di edifici)
Il patto di famiglia è considerato dalla dottrina
prevalente "atto a titolo gratuito" (il beneficiario
a fronte dell'acquisizione dell'azienda o della partecipazione
societaria è tenuto a liquidare i legittimari,
nulla dovendo invece corrispondere al disponente).
L'obbligo di osservare gli adempimenti
in tema di "documentazione" ex art. 13
D.M. riguarda anche il PATTO di FAMIGLIA, in
quanto rientrante nella categoria degli "atti traslativi
a qualsiasi titolo" cui fa riferimento detta
disposizione. Si ritiene, peraltro, che per il
PATTO di FAMIGLIA trovino applicazione solo le
prescrizioni dell'art. 13 relative all'obbligo di
consegna della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e manutenzione. Si
ritiene, invece, che non vi sia l'obbligo per il disponente
di "prestare garanzia in ordine alla
conformità degli impianti .." Si richiamano al riguardo
le considerazioni sopra espresse con riguardo
alla DONAZIONE (ed agli atti gratuiti in
genere) anche per quanto riguarda la necessità
di dare atto in contratto dello "status degli impianti".
Assoggettamento di edificio al
regime della comunione legale
dei beni (art. 210 c.c.)
Si tratta di convenzione matrimoniale, riconducibile
alla categoria delle donazioni indirette.
L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda anche
tale CONVENZIONE, in quanto rientrante
nella categoria degli "atti traslativi a qualsiasi titolo"
cui fa riferimento detta disposizione. Si ritiene,
peraltro, che per tale CONVENZIONE trovino
applicazione solo le prescrizioni dell'art. 13
relative all'obbligo di consegna della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto di
uso e manutenzione. Si ritiene, invece, che non
vi sia l'obbligo per il disponente di "prestare garanzia
in ordine alla conformità degli impianti .."
Si richiamano al riguardo le considerazioni sopra
espresse con riguardo alla DONAZIONE (ed agli
atti gratuiti in genere) anche per quanto riguarda
la necessità di dare atto in contratto dello
"status degli impianti"
Trust Deve essere esclusa per il TRUST la natura di atto
traslativo a titolo oneroso, sia per quanto riguarda
il trasferimento dal disponente al trustee
(che avviene a titolo "fiduciario" senza corrispettivo)
sia per quanto riguarda il trasferimento dal
trustee a favore dei beneficiari finali (che avviene
a titolo gratuito senza corrispettivo alcuno a
carico dei beneficiari).
L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda anche
il TRUST in quanto rientrante nella categoria
degli "atti traslativi a qualsiasi titolo" cui fa riferimento
detta disposizione. Si ritiene, peraltro,
che per il TRUST trovino applicazione solo le
prescrizioni dell'art. 13 relative all'obbligo di
consegna della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e manutenzione. Si
ritiene, invece, che non vi sia l'obbligo per il disponente
di "prestare garanzia in ordine alla
conformità degli impianti .." Si richiamano al riguardo
le considerazioni sopra espresse con riguardo
alla DONAZIONE (ed agli atti gratuiti in
genere) anche per quanto riguarda la necessità
di dare atto in contratto dello "status degli impianti"
Locazione Nel caso di locazione, è previsto il solo obbligo
di consegna al conduttore di copia della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto
di uso e manutenzione (art. 13 ultimo periodo).
Non è previsto invece l'obbligo di prestare
garanzia in ordine alla conformità degli impianti
(limitato al solo caso di "trasferimento")
Affitto di azienda (comprendente
tra i beni aziendali degli edifici)
L'applicazione della normativa in commento per
l'affitto di azienda può sostenersi applicando in
via estensiva la disciplina in tema di locazione.
E', peraltro, previsto il solo obbligo di consegna
all'affittuario di copia della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e
manutenzione. Non è previsto invece l'obbligo di
prestare garanzia in ordine alla conformità degli
impianti (limitato al solo caso di "trasferimento")
Comodato Nel caso di comodato è previsto il solo obbligo
di consegna al conduttore di copia della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto
di uso e manutenzione (art. 13 ultimo periodo).
Non è previsto invece l'obbligo di prestare
garanzia in ordine alla conformità degli impianti
(limitato al solo caso di "trasferimento")
 
SCHEDA C
Atti NON rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 13 D.M. 37/2008
Fondo patrimoniale Si tratta di convenzione matrimoniale comportante
la costituzione di un vincolo di destinazione
e come tale non è riconducibile alla categoria
degli atti traslativi. Troverà invece applicazione
la disciplina dell'art. 13 D.M. nel caso di fondo
patrimoniale comportante trasferimento della
proprietà dell'immobile a favore dei coniugi, in
quanto qualificabile come atto traslativo a titolo
gratuito (con le precisazioni svolte nella scheda
B con riguardo alla donazione ed agli altri atti a
titolo gratuito)
Preliminare Trattasi di atto ad effetti obbligatori, privo di effetti
traslativi.
Tuttavia conoscere lo status degli impianti solo
al momento dell'atto traslativo, nel caso della
sequenza preliminare-definitivo, potrebbe, essere
"troppo tardi" ed essere, pertanto, fonte di
tensioni e contrasti tra le parti, in quanto verrebbe
introdotto proprio nel momento finale dell'intera
vicenda contrattuale un fatto rilevante,
non preso in considerazione in occasione della
redazione e sottoscrizione del contratto preliminare
(con grossi problemi ovviamente nel caso
in cui gli impianti non siano conformi o comunque
non siano dotati delle dichiarazioni di conformità).
Se funzione specifica del preliminare è
quella di predeterminare il contenuto del futuro
contratto di compravendita, ed evitare:
- che la stipula di detto contratto possa subire
ritardi per l'esigenza di discutere alcuni degli aspetti
fondamentali della transazione;
- o che una delle parti possa rifiutarsi di stipulare
il contratto definitivo obiettando di non essere
stato messo a conoscenza di determinate caratteristiche
o qualità del bene in vendita o di altre
circostanze che comunque possano incidere sulla
commerciabilità del bene,
è chiaro che tale funzione verrebbe frustrata nel
caso di specie, qualora dovesse emergere, solo
al momento della stipula del definitivo, una eventuale
"non conformità" degli impianti.
Meglio quindi avrebbe fatto il Ministero a stabilire
che "l'atto di trasferimento e l'eventuale
contratto preliminare riportano la garanzia del
venditore in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza
…." anticipando al momento iniziale della vicenda
contrattuale l'emersione dello status degli
impianti di dotazione dell'immobile. La completa
conoscenza di tutte le caratteristiche dei beni
(compresi quindi gli impianti) può essere determinante
nella formazione del consenso o nella
determinazione delle condizione di contratto ed
in particolare nella determinazione del prezzo.
 Condizioni che vengono peraltro fissate in occasione
della stipula del preliminare e non del definitivo.
Da ciò nasce l'esigenza di "anticipare" l'applicazione
della normativa in commento sin dal
momento della stipula del preliminare, in vista
della stipula del definitivo, al fine di ovviare a
tutte le conseguenze negative sopra evidenziate.
Ed è questa un'esigenza che, come sopra si è
avuto modo di ricordare, era già stata evidenziata
nello studio C.N.N. n. 19/2007/C (approvato
dalla Commissione Studi Civilistici in data 27
gennaio 2007).
Quindi tutti gli operatori del settore immobiliare
e non solo i Notai (posto che gran parte dei contratti
preliminari viene stipulata al di fuori degli
studi Notarili) sono chiamati a dare applicazione
alla normativa in commento. La stipula di un
preliminare "completo" e tale da disciplinare
tutti gli aspetti "controversi" che si possono presentare
in un trasferimento immobiliare, tra i
quali (non solo da oggi, ma da oggi in maniera
imprescindibile alla luce del disposto del "D.M.
37/2008"), anche gli aspetti relativi alla conformità
degli impianti, è condizione essenziale
per garantire il "buon fine" dell'intera vicenda
contrattuale destinata a sfociare nella stipula del
contratto "traslativo": in occasione del "definitivo",
infatti, il Notaio non potrà non sollevare la
questione "conformità impianti" con tutte le conseguenze
negative relative se detta questione
non è già stata affrontata e "risolta" in occasione
della stipula del preliminare.
Divisione senza conguagli Certamente è da escludere l'obbligo di osservare
gli adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., data la natura dichiarativa e non
costitutiva della divisione (secondo la ricostruzione
della dottrina e della giurisprudenza prevalenti).
Più cautela, invece, è consigliabile per il
caso di divisioni con conguagli, specie se in
presenza di conguagli di importo particolarmente
rilevante, si che l'operazione appaia più correttamente
qualificabile come divisione parziale con
collegata cessione di quota.
Identificazione catastale Atto non riconducibile per le sue finalità alla categoria
degli atti traslativi
Costituzione di ipoteche Deve ritenersi escluso l'obbligo di osservare gli
adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., nel caso di costituzione di ipoteca:
l'ipoteca infatti ha funzione solo di garanzia e
l'eventuale trasferimento a terzi della proprietà
non é legato alla volontà delle parti ma ad una
azione giudiziaria di esecuzione.
Costituzione di servitù (e relative
rinunce)
Deve ritenersi escluso l'obbligo di osservare gli
adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., nel caso di costituzione di servitù
non trattandosi di atto ad effetti traslativi, comportante
"sollecitazione del mercato immobiliaCNN
Notizie del 2 aprile 2008 9
re". Con la servitù, infatti, viene imposto un
"peso" a carico di un immobile a servizio di altro
immobile. Manca, invece, l'immissione nel mercato
di un immobile, a fronte del quale deve essere
garantito il diritto dell'acquirente ad una
completa informazione dello "status" degli impianti.
Fusione e scissione societaria Deve essere escluso l'obbligo di osservare gli
adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., per gli atti di fusione e scissione,
pur in presenza di edifici nel patrimonio dell'incorporata
o nel patrimonio destinato alla beneficiaria.
La riforma del diritto societario ha definitivamente
confermato la non riconducibilità ai
negozi traslativi delle operazioni di fusione e
scissione, risolvendosi le stesse in vicende meramente
evolutive e modificative degli enti societari,
che conservano la loro identità, pur in un
nuovo assetto organizzativo (in questo senso
anche Cass. Sez. Unite 8 febbraio 2006 n. 2637)
Trasformazioni societarie Non vi è alcun dubbio che simili operazioni attengono
alla disciplina dell'organizzazione e della
struttura societaria, e non hanno assolutamente
effetti traslativi
Cessioni di azioni, quote e partecipazioni
di società proprietarie
di immobili
In questo caso l'atto traslativo ha per oggetto le
azioni, le quote o le partecipazioni societarie e
non gli immobili (beni di "secondo grado")
 
SCHEDA D
Esclusioni OGGETTIVE dall'ambito di applicazione dell'art. 13 D.M. 37/2008
Fabbricati al "grezzo" (senza
impianti)
Nel caso di trasferimento di fabbricati "al
grezzo", privi cioè degli impianti e delle finiture,
manca il presupposto stesso per l'applicazione
della disciplina dei cui all'art. 13 D.M. 28/2008,
che presuppone l'esistenza di almeno uno degli
impianti elencati nell'art. 1 medesimo decreto,
da garantire "conforme" alla normativa in materia
di sicurezza o rispetto al quale consegnare la
documentazione amministrativa e tecnica. Potrà
essere quanto mai opportuno allegare all'atto
traslativo una relazione tecnica redatta dal direttore
lavori che attesti la assenza degli impianti
(relazione da redigere senza particolari)
Fabbricati privi di impianti Debbono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione
dell'art. 13 del D.M. 37/2008 anche i fabbricati
che risultino privi di impianti di qualsiasi
natura e specie, in quanto anche in questo caso
viene a mancare il presupposto stesso per l'applicazione
dell'art. 13 D.M. 28/2008 ossia l'esistenza
di un impianto da garantire "conforme"
alla normativa in materia di sicurezza o rispetto
al quale consegnare la documentazione amministrativa
e tecnica. Si pensi ad esempio ai seguenti
casi:
- ai fabbricati che per loro natura e destinazione
d'uso non richiedono impianti di nessun tipo
(il fabbricato rurale adibito a depositi attrezzi
privo anche dell'impianto elettrico, la tettoia, la
legnaia, il box auto senza impianti, ecc.);
- ai fabbricati in stato di abbandono, destinati
alla demolizione ed i cui impianti non più
funzionanti sono stati completamente rimossi
Fabbricati per i quali l'obbligo
di conformazione alla normativa
in materia di sicurezza non
sussisteva in base alla normativa
vigente prima del 27 marzo
2008
Mentre il D.M. 37/2008 (in vigore dal 27 marzo
2008) estende l'applicabilità delle disposizione in
esso contenute (compreso l'art. 13) a tutti gli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso, e
quindi ad edifici non solo ad uso abitativo, ma
anche ad uso produttivo, commerciale, direzionale,
ecc., le norme previgenti prevedevano
l'applicabilità della normativa in tema di sicurezza:
a) innanzitutto agli impianti (di qualsiasi specie)
relativi ad edifici adibiti ad uso civile (art. 1,
comma 1, legge 46/1990) tali dovendosi considerare
gli edifici ad uso abitativo, a studio professionale
o a sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi o simili (art. 1,
comma 1, D.P.R. 447/1991)
b) ed inoltre ai soli impianti di produzione, trasporto,
distribuzione e utilizzazione dell'energia
elettrica relativi ad edifici adibiti adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario
ed a altri usi (art. 1 ultimo comma legge
46/1990) compresi gli edifici adibiti a sede di
società, ad attività industriale, commerciale o
agricola o comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché
gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi
di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche
finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici (art. 1 comma 2
DPR 447/1991) .
Inoltre la legge 46/1990 sanciva l'obbligo di adeguare
gli impianti di cui sub a) e sub b) e
realizzati prima dell'entrata in vigore della legge
46/1990 suddetta (e cioè prima del 13 marzo
1990) entro tre anni da tale data (termine poi
più volte prorogato e definitivamente scaduto il
31 dicembre 1998)
Ne deriva che, per quanto riguarda gli impianti
di edifici realizzati, rifatti o adeguati prima del 27
marzo 2008:
- se si tratta degli impianti elettrici gli stessi
debbono essere conformi alle norme in materia
di sicurezza a prescindere dall'epoca di costruzione
del fabbricato o dalla loro destinazione
d'uso;
- se si tratta degli altri impianti (diversi da
quelli elettrici) gli stessi debbono essere conformi
alle norme in materia di sicurezza, a prescindere
dall'epoca di costruzione del fabbricato solo
se posti al servizio di fabbricati adibiti ad uso
civile tali dovendosi considerare gli edifici ad
uso abitativo, a studio professionale o a sede di
persone giuridiche provate, associazioni, circoli o
conventi o simili
Ne deriva che, nel caso di atto traslativo avente
per oggetto fabbricato adibito ad uso diverso da
quello civile, senza impianti elettrici, ed i cui restanti
impianti siano stati realizzati prima del 27
marzo 2008, non trova applicazione la disciplina
dettata dell'art. 13 D.M. 37/2008 (in quanto
per i suddetti impianti non era prescritta la
messa a norma).
Infatti come precisato dall'Ufficio legislativo del
Ministero dello sviluppo economico "la sicurezza
dei predetti impianti deve … essere valutata, secondo
i criteri che regolano la successione delle
norme nel tempo, in base alla loro conformità
alla norme di sicurezza vigenti al momento
della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti,
né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento,
pongono un nuovo generale obbligo
di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti
conformi alle precedenti norme di sicurezza
ad essi applicabili." (Ufficio legislativo del
Ministero dello Sviluppo Economico - "Risposte ai
quesiti di Unioncamere del 26 marzo 2008" pubblicate
nel sito internet del ministero
www.sviluppoeconomico.gov.it e in Sole24Ore
del 27 marzo 2008)

SCHEDA E
Questioni applicative
Quali diritti debbono avere per
oggetto gli atti traslativi affinché
scatti l'obbligo di osservare
gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13
D.M.?
La disposizione dell'art. 13 D.M. parla genericamente
di "TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE A
QUALSIASI TITOLO" senza peraltro precisare il
diritto oggetto dell'atto traslativo. Nel silenzio
del D.M. al riguardo, deve ritenersi applicabile la
nuova normativa:
a) sia nel caso di cessione dell'intera proprietà
che nel caso di cessione di una quota di comproprietà
b) sia nel caso di trasferimento della piena o
della nuda proprietà che di trasferimento di
altro diritto reale di godimento (usufrutto,
uso, abitazione).
c) sia nel caso di costituzione che nel caso di rinuncia
di diritti reali di godimento (usufrutto,
uso, abitazione).
Ovviamente, in tutti i casi di cui sub a) b) e c),
la disciplina in concreto applicabile varierà a seconda
che l'atto traslativo sia a titolo oneroso
(nel qual caso di applicherà l'intera disciplina
dettata dall'art. 13 D.M. 37/2008, compresa
quella relativa alla garanzia) ovvero sia a titolo
gratuito (nel qual caso si applicherà la sola disciplina
relativa alla documentazione).
Sembra plausibile ritenere che nel caso di rinuncia
a diritti reali di godimento debba applicarsi
la sola disciplina relativa alla documentazione,
esclusa invece la disciplina in tema di garanzia,
e ciò sia nel caso di rinuncia a titolo gratuito
che nel caso di rinuncia a titolo oneroso.
Infatti, in quest'ultimo caso, appare incongruo
imporre al rinunciante la garanzia per la conformità
degli impianti, quando gli eventuali interventi
di adeguamento (da ritenersi di "straordinaria
manutenzione") sono per legge posti a carico
del nudo proprietario ossia del beneficiario
dell'atto abdicativo (artt. 1004 e 1005 c.c.).
Deve ritenersi sussistente l'obbligo di osservare
gli adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., anche nel caso di trasferimento
della proprietà superficiaria di edificio già costruito;
va invece escluso tale obbligo nel caso di
costituzione del diritto di superficie, non sussistendo
ancora in questo momento un edificio
dotato di impianti.
Nel caso di trasferimento di unità
in edifici condominiali l'obbligo
di osservare gli adempimenti
in tema di "documentazione"
ex art. 13 D.M. riguarda
le sole unità trasferite o anche
le parti comuni condominiali?
Si ritiene che l'obbligo di osservare gli adempimenti
in tema di "documentazione" ex art. 13
D.M., riguardi ANCHE LE PARTI CONDOMINIALI.
L'art. 1 del D.M. infatti si riferisce agli "impianti
posti al servizio degli edifici ,,, collocati all'interno
degli stessi o delle relative pertinenze"
senza quindi fare eccezioni di sorta.
Inoltre alcuni degli impianti elencati nel secondo
comma dell'art. 1, in caso di edificio condominiali,
rientrano proprio tra le parti comuni condominiali
(si pensi ad esempio all'ascensore condominiale
o all'impianto di antenne centralizzato).
Da ricordare che sono soggetti alla disciplina dell'art.
13 D.M. anche gli impianti esterni agli edifici
se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici (si pensi agli impianti di
illuminazione di giardini o cortili condominiali)
Ne consegue che la garanzia di conformità
prescritta dall'art. 13 (nel caso di atti traslativi
non a titolo gratuito, come sopra precisato) dovrà
essere prestata dall'alienante (sia in termini
positivi che negativi) ANCHE con riguardo alle
parti comuni condominiali.
Per quanto riguarda l'allegazione all'atto delle
dichiarazioni di conformità sarà possibile:
- allegare un'unica dichiarazione di conformità se
la ditta installatrice ha rilasciato un'unica certificazione
relativamente agli impianti dell'intero edificio
condominiale, e quindi relativamente agli
impianti sia delle singole unità che delle parti
condominiali (in questo caso appare opportuno
far risultare dall'atto che le dichiarazione allegata
si riferisce anche alle parti condominiali)
- allegare più dichiarazioni di conformità (relativamente
alla medesima tipologia di impianti) se
la ditta installatrice ha rilasciato distinte dichiarazioni
di conformità con riguardo alle singole
unità ed alle parti condominiali, ovvero (soprattutto
con riguardo ai fabbricati dichiarati agibili
prima del 13 marzo 1990) se i lavori di adeguamento
degli impianti sono stati fatti da diverse
imprese installatrici con riguardo alle unità da
trasferire e le parti condominiali.
Potrebbero verificarsi anche i casi:
- di impianti delle unità da trasferire a norma
dotati delle relative dichiarazioni di conformità e
di impianti delle parti condominiali non a norma
- o al contrario di impianti della parti condominiali
a norma e dotati delle relative dichiarazioni
di conformità e di impianti delle unità da trasferire
invece non a norma.
L'allegazione all'atto traslativo
di cui all'art. 13 del D.M.
37/2008 a quali documenti si
riferisce?
All'atto traslativo va allegata (salvo patto contrario)
la "dichiarazione di conformità":
- se si tratta di impianti realizzati, rifatti o adeguati
PRIMA del 27 marzo 2008 si tratterà della
dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi
dell'art. 9 della legge 46/1990 e dell'art. 7
D.P.R. 447/1991
- se si tratta di impianti realizzati, rifatti o adeguati
a decorrere dal 27 marzo 2008 si tratterà
della dichiarazione di conformità rilasciata ai
sensi dell'art. 7 D.M. 37/2008
Infatti come precisato dall'Ufficio legislativo del
Ministero dello sviluppo economico "la sicurezza
dei predetti impianti deve …. essere valutata,
secondo i criteri che regolano la successione
delle norme nel tempo , in base alla loro conformità
alla norme di sicurezza vigenti al momento
della loro realizzazione e della loro modifica"
(Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo
Economico - "Risposte ai quesiti di Unioncamere
del 26 marzo 2008" pubblicate nel sito
internet del ministero
www.sviluppoeconomico.gov.it e in Sole24Ore
del 27 marzo 2008)
Ovviamente andrà allegata una dichiarazione di
conformità per ciascuno degli impianti di dotazione
dell'edificio trasferito (a meno che tutti gli
impianti siano stati realizzati dalla medesima
impresa abilitata che ha provveduto a rilasciare
un'unica certificazione).
Sia il D.M. 37/2008 che le disposizioni previgenti
(legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991) stabiliscono
che la dichiarazione di conformità sia resa sulla
base di modelli predisposti con decreto ministeriale
(per gli impianti post 27 marzo 2008 è lo
stesso D.M. 37/2008 che approva i relativi modelli
"Allegati I e II) e che della stessa fanno
parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto,
il progetto.
A rigore, pertanto, se si vuole dare attuazione
alla prescrizione dettata dall'art. 13 D.M.
37/2008 all'atto traslativo vanno allegati:
- la dichiarazione di conformità resa sull'apposito
"modello ministeriale "in originale"
- tutti i documenti "integrativi" che della dichiarazione
di conformità costituiscono parte integrante
(ossia la relazione relativa ai materiali e
ove previsto il progetto)
Tuttavia si ritiene possibile anche un'allegazione
"parziale" limitata cioè alla sola dichiarazione
resa sull'apposito "modello ministeriale", di
per sé sufficiente a comprovare, sul piano documentale,
la conformità degli impianti, con esclusione
invece della documentazione integrativa,
di carattere più squisitamente tecnico, ed il
tutto al fine di non "appesantire" eccessivamente
lo strumento contrattuale (la documentazione
integrativa andrà invece consegnata unitamente
a tutta la restante documentazione amministrativa
e tecnica).
E si ritiene possibile anche l'allegazione della dichiarazione
di conformità in "copia" semplice"
(anziché in originale o in copia autentica) (il più
delle volte infatti il venditore non dispone di detti
documenti in originale)
Ovviamente sia l'allegazione "parziale" che la allegazione
in "copia semplice" richiedono un accordo
tra le parti, da far risultare espressamente
dall'atto.
Infatti se nel caso di specie è possibile, per patto
espresso tra le parti, omettere addirittura la alCNN
Notizie del 2 aprile 2008 15
legazione, non si vede perché non possano essere
convenute tra le parti forme diverse e meno
problematiche di allegazione, che comunque
possano fornire all'acquirente quel minimo di informazioni
in ordine allo status degli impianti che
la normativa in commento si propone di assicurare.
La dichiarazione di conformità, sia essa allegata
in copia che in originale, deve essere sottoscritta
da tutte la parti del contratto (e dai testimoni se
presenti) secondo la regola generale prevista
dalla legge notarile per tutti gli allegati.
In alternativa alla dichiarazione di conformità,
per il caso in cui questa non sia stata prodotta
ovvero non sia più reperibile, l'art. 13 del D.M.
37/2008 prevede l'allegazione della "dichiarazione
di rispondenza".
Tale dichiarazione è resa da un professionista iscritto
all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato
la professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo
ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2 del D.M. 37/2008 , da
un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il
ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata
operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione.
Anche in questo caso andrà predisposta e quindi
allegata una dichiarazione di rispondenza per
ciascuno degli impianti di dotazione dell'edificio
trasferito.
La dichiarazione di rispondenza potrà essere allegata
in originale, in copia autentica ovvero anche
in copia semplice (per gli stessi motivi che
consentono di operare in tale modo anche per la
dichiarazione di conformità).
Nulla esclude che per lo stesso edificio si proceda
all'allegazione sia delle dichiarazioni di conformità
(per gli impianti che ne sono dotati) che
delle dichiarazioni di rispondenza (per gli impianti,
invece, per i quali non è stata prodotta ovvero
non è possibile reperire le dichiarazioni di conformità)
Si può omettere la allegazione
all'atto traslativo della dichiarazione
di conformità ovvero
della dichiarazione di rispondenza?
SI. Lo prevede espressamente lo stesso art. 13
del D.M. 37/2008. Tuttavia l'omessa allegazione
deve essere frutto di un accordo intervenuto
tra le parti ed il relativo "patto espresso" deve
risultare dall'atto. Non è ammissibile una mancata
allegazione su iniziativa unilaterale di una della
parti.
Come "modus operandi" è consigliabile, peraltro,
che in presenza delle dichiarazioni di conformità
e/o delle dichiarazioni di rispondenza si
proceda (consigliando anche in questo senso le
parti) alla loro allegazione (anche nella forma
"parziale" se si dispone del solo modello ministeriale
o se non si vuole "appesantire" troppo il
contratto ovvero in copia semplice per non costringere
il venditore alla ricerca di originali il più
delle volte irreperibili). Appare infatti opportuno
garantire un minimo di prova "documentale"
della conformità degli impianti. Inoltre con l'allegazione
delle dichiarazioni di conformità (e/o di
rispondenza) e dell'attestato di certificazione energetica
(allegazione che entrerà a regime per
tutti gli edifici dal 1 luglio 2009) si attuerà di fatto,
attraverso lo strumento dell'atto notarile, una
forma iniziale di quel "libretto della casa" che
ancora non è previsto nel nostro ordinamento
benchè se ne sia a lungo parlato.
E' necessario che dall'atto risulti
la avvenuta consegna della
documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso
e manutenzione prescritta dall'art.
13 del D.M. 37/2008?
No. L'art. 13 non prescrive alcun obbligo di menzionare
in atto la avvenuta consegna. Ciò non
toglie che sia opportuno far risultare dall'atto:
- o la già avvenuta consegna della prescritta documentazione
- ovvero l'impegno dell'alienante a consegnare
all'acquirente detta documentazione.
Tra la documentazione da consegnare ci potranno
essere anche i documenti previsti ad integrazione
della dichiarazione di conformità (ossia la
relazione relativa ai materiali impiegati e ove
previsto il progetto) se non allegati all'atto.
Si fa inoltre presente che il libretto di uso e
manutenzione va consegnato ove obbligatorio
(nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale
impianto di riscaldamento autonomo)
Nel caso di trasferimento di edifici
con impianti non conformi,
deve essere previsto in atto
l'obbligo a carico delle parti di
procedere al loro adeguamento?
L'attuale normativa non prevede alcun limite alla
trasferibilità di edifici con impianti non conformi.
Tuttavia appare consigliabile che il Notaio, nel
regolamentare i rapporti tra le parti, abbia cura,
nel caso di trasferimento di immobili con impianti
non conformi, di disciplinare l'obbligo di
procedere all'adeguamento degli impianti
stessi, in modo da garantire la messa in sicurezza
di quell'immobile, prevedendo espressamente
a chi farà carico tale obbligo (e cioè se tale
obbligo resterà a carico del venditore, prevedendo
in tal caso, i tempi per il completamento
dei lavori e le necessarie garanzie ovvero se viene
assunto dall'acquirente, facendo emergere, in
tal caso, la sua consapevolezza sui rischi derivanti
dal mancato adempimento di tale obbligo e
dall'utilizzo di un immobile con impianti non a
norma)
Tale regolamentazione appare particolarmente
importante soprattutto nella fase di contrattazione
preliminare.
La conformità degli impianti va
valutata con riferimento alla
normativa in vigore al momento
dell'atto traslativo o alla normativa
al momento della realizzazione dell'impianto?
Sul punto si è pronunciato in maniera puntuale
proprio il Ministero dello Sviluppo Economico,
a parere del quale:
"l’art. 13, in mancanza di una diversa previsione,
è immediatamente operativo e, anche in relazione
alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova
 applicazione agli atti di trasferimento di immobili
stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova
disciplina e, quindi anche agli impianti, installati
o adeguati precedentemente, presenti negli
edifici oggetto del trasferimento. La sicurezza dei
predetti impianti deve peraltro essere valutata,
secondo i criteri che regolano la successione
delle norme nel tempo , in base alla loro conformità
alla norme di sicurezza vigenti al momento
della loro realizzazione e della loro modifica.
Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma
del regolamento, pongono un nuovo generale
obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti
preesistenti conformi alle precedenti norme
di sicurezza ad essi applicabili."
E' quindi alla normativa in vigore all'epoca in cui
è stato realizzato, rifatto o adeguato da ultimo
l'impianto che bisogna fare riferimento. Ed anche
per la documentazione da allegare (dichiarazione
di conformità) o da consegnare è a quella
disciplina che bisogna fare riferimento.
Conferma di tale ricostruzione sistematica la si
può cogliere anche dalla disposizione dell'art. 6
terzo comma del D.M. 37/2008 (del tutto analoga
alla disposizione dell'art. 5 comma 8 del DPR
447/1991) a norma della quale: " Gli impianti
elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione
contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto,
di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione
con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30
mA.".
Né tale ricostruzione sembra porsi in contrasto
con la disposizione dell'art. 8 comma 2 del
D.M. 37/2008 a norma della quale "il proprietario
dell'impianto adotta le misure necessarie
per conservarne le caratteristiche di sicurezza
previste dalla normativa vigente in materia, tenendo
conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione
predisposte dall'impresa installatrice
dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate". Da detta disposizione, infatti,
non sembra possa ricavarsi un obbligo continuo
e costante di adeguamento degli impianti ai
nuovi criteri di sicurezza che si succedono nel
tempo, ma solo un obbligo per il proprietario di
compiere gli ordinari interventi di manutenzione
per mantenere in efficienza gli impianti conformemente
alle caratteristiche di sicurezza in base
alle quali sono stati realizzati (la norma infatti si
richiama in ciò alle istruzioni per l'uso e la manutenzione
predisposte dall'impresa installatrice
dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate)
Che tipo di verifiche deve compiere il Notaio?
- Escluso che il Notaio possa compiere verifiche di
carattere tecnico, non avendone le competenze,
e che quindi possa verificare il "contenuto" delle
dichiarazione di conformità e/o delle dichiarazioni
di rispondenza, lo stesso si limiterà, in relazione
alla funzione che è chiamato a svolgere, a
verifiche di carattere puramente formale e
documentale.
Pertanto se richiesto di procedere all'allegazione
all'atto delle dichiarazione di conformità ne verificherà
la sola regolarità formale (ossia se è stata
redatta sull'apposito modello ministeriale, se
si riferisce effettivamente agli edifici da trasferire,
se per tutti gli impianti da certificare sia stata
prodotta la dichiarazione, ecc,)
A cura di Giovanni Rizzi