Segnalazioni Novità Prassi Interpretative
GLI ATTI TRASLATIVI E LA DISCIPLINA DELL'ART. 13 DEL D.M. 37/2008.
SCHEDE.
Con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.
37 (di seguito "D.M.") in vigore dal 27 marzo 2008, è stata riformulata la disciplina
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici.
Il "D.M. 37/2008", ha disposto che determinati impianti esistenti negli edifici,
(tra gli altri gli impianti radiotelevisivi, gli impianti elettrici, gli impianti idrosanitari e
termici, gli impianti per l'utilizzazione del gas, e tutti gli altri impianti elencati nell'art.
1 del decreto suddetto), a prescindere dalla tipologia e dalla destinazione d'uso dei
fabbricati ed a prescindere dall'epoca di costruzione degli stessi, debbono essere sottoposti
ad idonee procedure intese a garantire la costruzione e l'installazione degli
stessi a regola d'arte nonché l'utilizzazione di materiali dotati di meccanismi di sicurezza.
Le ditte installatrici, al termine dei lavori, debbono rilasciare al committente
apposite dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (art. 7 D.M.). Nel caso
in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile tale
atto è sostituito, per i soli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione
di rispondenza (art. 7 ultimo comma D.M.)
A sensi dell'art. 13 del D.M.:
a) i proprietari debbono conservare tutta la documentazione amministrativa
e tecnica relativa agli impianti (comprese le dichiarazioni di conformità o la dichiarazione
di rispondenza di cui all'art. 7), nonché il libretto di uso e manutenzione;
b) in caso di trasferimento dell'immobile gli alienanti debbono consegnare ai
propri aventi causa la suddetta documentazione;
c) l'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alla normativa in materia di sicurezza (e la conformità va valutata
con riferimento alla normativa in vigore all'epoca in cui gli impianti sono stati
realizzati, rifatti ovvero adeguati)
d) l'atto di trasferimento contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo
7, comma 6
e) copia della documentazione di cui sub a) è consegnata dal proprietario anche
al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (ad esempio a titolo di comodato
o di locazione).
Si precisa che gli obblighi e gli adempimenti di cui ai punti b), c) e d) riguardano
gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo. Il Ministero dello Sviluppo Economico,
al riguardo, ha avuto modo di precisare che la garanzia di cui sub c) "si riferisce solo
al “venditore”. Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma,
deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per
la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della
proprietà o di altro diritto reale dell’immobile." (Ufficio legislativo del Ministero dello
Sviluppo Economico - "Risposte ai quesiti di Unioncamere del 26 marzo 2008" pubblicate
nel sito internet del ministero www.sviluppoeconomico.gov.it e in Sole24Ore del
27 marzo 2008) (vedi schede A, B, C, D, E).
SCHEDA A
Atti traslativi ai quali si applica l'intera disciplina dell'art. 13 D.M. 37/2008
(documentazione e garanzia)
Compravendita
Permuta
Assegnazioni di alloggi da cooperative
edilizie ai propri soci
Leasing L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda sia
l'atto di acquisto da parte della società di leasing
che il successivo atto di riscatto, entrambi riconducibili
nella categoria degli atti traslativi.
Ovviamente nel caso del riscatto bisognerà tener
conto del fatto che l'onere di realizzare e
mantenere gli impianti "a norma" è posto a carico
della parte utilizzatrice e quindi della parte
acquirente nel contratto di riscatto. La società di
leasing venditrice, pertanto, non sarà disposta
(né, a ben vedere, ci sembra sia tenuta) a prestare
garanzie al riguardo.
Con riguardo al contratto di locazione finanziaria
"scatta" il solo obbligo di consegna all'utilizzatore
di copia della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e manutenzione,
in applicazione estensiva della disciplina dettata
in materia di locazione (vedi scheda B).
Datio in solutum
Transazione
Conferimento di edifici in società
Assegnazione di edifici da società
(a seguito di liquidazione,
di recesso di socio, ecc.)
Costituzione di rendita vitalizia
(comportante trasferimento di edifici)
Vitalizio "alimentare"(
comportante trasferimento di
edifici)
Cessione o conferimento in società
di azienda (comprendente
tra i beni aziendali degli edifici)
Decreto di trasferimento a seguito
di procedura esecutiva
Si ritiene che l'obbligo di osservare gli adempimenti
in tema di "documentazione" ex art. 13
D.M. sussiste anche per il decreto di trasferimento
a seguito di procedura esecutiva; infatti
anche in questo caso si è in presenza di un fenomeno
traslativo, con immissione nel mercato
di un immobile, a fronte del quale deve essere
garantito il diritto dell'acquirente ad una completa
informazione dello "status " degli impianti.
SCHEDA B
Atti traslativi ai quali si applica la sola disciplina dell'art. 13 D.M. 37/2008
relativa alla documentazione
Donazione e atti gratuiti in genere
L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda anche
la DONAZIONE, in quanto rientrante nella
categoria degli "atti traslativi a qualsiasi titolo"
cui fa riferimento detta disposizione. Si ritiene,
peraltro, che per la DONAZIONE (così come per
tutti gli altri atti traslativi a titolo gratuito)
trovino applicazione solo le prescrizioni dell'art.
13 relative all'obbligo di consegna della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto
di uso e manutenzione. Si ritiene, invece, che
non vi sia l'obbligo per il donante di "prestare
garanzia in ordine alla conformità degli impianti
.." e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
- il testo normativo: la disposizione in commento
parla di "garanzia del venditore" con ciò lasciando
intendere che la garanzia è dovuta solo
la dove c'è un corrispettivo a fronte del trasferimento;
- la disciplina generale: l'art. 798 c.c. (norma
prevalente, in quanto di fonte legislativa, su
quella dell'art. 13 in commento, di fonte regolamentare)
stabilisce che "salvo patto speciale, la
garanzia del donante non si estende ai vizi
della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo"
Tale soluzione trova conferma anche nel parere
espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico
per il quale la garanzia prevista dall'art.
13 del D.M. 37/2008 "si riferisce solo al “venditore”
Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie
e le finalità della norma, deve ritenersi
che la disciplina della clausola di garanzia debba
valere non solo per la compravendita, ma anche
per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso
della proprietà o di altro diritto reale
dell’immobile.". Il Ministero, pertanto fa riferimento
ai soli atti traslativi a titolo oneroso con
ciò escludendo dal novero degli interessati dalla
garanzia gli atti traslativi a titolo gratuito (Ufficio
legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico
- "Risposte ai quesiti di Unioncamere del 26
marzo 2008" pubblicate nel sito internet del ministero
www.sviluppoeconomico.gov.it e in Sole24Ore
del 27 marzo 2008)
Nell'atto di donazione (così come per tutti gli altri
atti traslativi a titolo gratuito), sarà, peraltro,
necessario dare atto dello "status degli
impianti" (ed in particolare se con riguardo agli
stessi sono state o meno rilasciate le dichiarazioni
di conformità) e dare atto della consegna
(già effettuata o da effettuare) di tutta la documentazione
relativa; è indubbio interesse del
donatario, infatti, conoscere lo status degli impianti
e cioè se gli stessi sono già a norma o se
al contrario per l'utilizzo degli stessi, egli, dopo
l'atto di donazione debba, a proprie cure e spese,
procedere ai necessari lavori di adeguamento.
E la responsabilità che il donatario verrebbe
ad assumere nel caso di impianti non conformi
ovvero l'eccessiva onerosità degli interventi di
adeguamento potrebbero anche spingere il beneficiario
a non accettare la donazione. E' quindi
un suo diritto (oltre che legittimo interesse) essere
compiutamente informato circa la conformità
o meno degli impianti alla normativa in materia
di sicurezza.
E tutto ciò benchè non sia, invece, necessario,
per il donante prestare la garanzia (positiva o
negativa) in ordine alla conformità degli impianti
(a meno che lo stesso, ai sensi dell'art. 798 c.c.
non intenda comunque prestare la suddetta garanzia)
Patto di famiglia (con il quale si
trasferisca un'azienda comprendente
edifici ovvero nel quale sia prevista
la liquidazione dei legittimari
in natura mediante il trasferimento
di edifici)
Il patto di famiglia è considerato dalla dottrina
prevalente "atto a titolo gratuito" (il beneficiario
a fronte dell'acquisizione dell'azienda o della partecipazione
societaria è tenuto a liquidare i legittimari,
nulla dovendo invece corrispondere al disponente).
L'obbligo di osservare gli adempimenti
in tema di "documentazione" ex art. 13
D.M. riguarda anche il PATTO di FAMIGLIA, in
quanto rientrante nella categoria degli "atti traslativi
a qualsiasi titolo" cui fa riferimento detta
disposizione. Si ritiene, peraltro, che per il
PATTO di FAMIGLIA trovino applicazione solo le
prescrizioni dell'art. 13 relative all'obbligo di
consegna della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e manutenzione. Si
ritiene, invece, che non vi sia l'obbligo per il disponente
di "prestare garanzia in ordine alla
conformità degli impianti .." Si richiamano al riguardo
le considerazioni sopra espresse con riguardo
alla DONAZIONE (ed agli atti gratuiti in
genere) anche per quanto riguarda la necessità
di dare atto in contratto dello "status degli impianti".
Assoggettamento di edificio al
regime della comunione legale
dei beni (art. 210 c.c.)
Si tratta di convenzione matrimoniale, riconducibile
alla categoria delle donazioni indirette.
L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda anche
tale CONVENZIONE, in quanto rientrante
nella categoria degli "atti traslativi a qualsiasi titolo"
cui fa riferimento detta disposizione. Si ritiene,
peraltro, che per tale CONVENZIONE trovino
applicazione solo le prescrizioni dell'art. 13
relative all'obbligo di consegna della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto di
uso e manutenzione. Si ritiene, invece, che non
vi sia l'obbligo per il disponente di "prestare garanzia
in ordine alla conformità degli impianti .."
Si richiamano al riguardo le considerazioni sopra
espresse con riguardo alla DONAZIONE (ed agli
atti gratuiti in genere) anche per quanto riguarda
la necessità di dare atto in contratto dello
"status degli impianti"
Trust Deve essere esclusa per il TRUST la natura di atto
traslativo a titolo oneroso, sia per quanto riguarda
il trasferimento dal disponente al trustee
(che avviene a titolo "fiduciario" senza corrispettivo)
sia per quanto riguarda il trasferimento dal
trustee a favore dei beneficiari finali (che avviene
a titolo gratuito senza corrispettivo alcuno a
carico dei beneficiari).
L'obbligo di osservare gli adempimenti in tema di
"documentazione" ex art. 13 D.M. riguarda anche
il TRUST in quanto rientrante nella categoria
degli "atti traslativi a qualsiasi titolo" cui fa riferimento
detta disposizione. Si ritiene, peraltro,
che per il TRUST trovino applicazione solo le
prescrizioni dell'art. 13 relative all'obbligo di
consegna della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e manutenzione. Si
ritiene, invece, che non vi sia l'obbligo per il disponente
di "prestare garanzia in ordine alla
conformità degli impianti .." Si richiamano al riguardo
le considerazioni sopra espresse con riguardo
alla DONAZIONE (ed agli atti gratuiti in
genere) anche per quanto riguarda la necessità
di dare atto in contratto dello "status degli impianti"
Locazione Nel caso di locazione, è previsto il solo obbligo
di consegna al conduttore di copia della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto
di uso e manutenzione (art. 13 ultimo periodo).
Non è previsto invece l'obbligo di prestare
garanzia in ordine alla conformità degli impianti
(limitato al solo caso di "trasferimento")
Affitto di azienda (comprendente
tra i beni aziendali degli edifici)
L'applicazione della normativa in commento per
l'affitto di azienda può sostenersi applicando in
via estensiva la disciplina in tema di locazione.
E', peraltro, previsto il solo obbligo di consegna
all'affittuario di copia della documentazione amministrativa
e tecnica e del libretto di uso e
manutenzione. Non è previsto invece l'obbligo di
prestare garanzia in ordine alla conformità degli
impianti (limitato al solo caso di "trasferimento")
Comodato Nel caso di comodato è previsto il solo obbligo
di consegna al conduttore di copia della documentazione
amministrativa e tecnica e del libretto
di uso e manutenzione (art. 13 ultimo periodo).
Non è previsto invece l'obbligo di prestare
garanzia in ordine alla conformità degli impianti
(limitato al solo caso di "trasferimento")
SCHEDA C
Atti NON rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 13 D.M. 37/2008
Fondo patrimoniale Si tratta di convenzione matrimoniale comportante
la costituzione di un vincolo di destinazione
e come tale non è riconducibile alla categoria
degli atti traslativi. Troverà invece applicazione
la disciplina dell'art. 13 D.M. nel caso di fondo
patrimoniale comportante trasferimento della
proprietà dell'immobile a favore dei coniugi, in
quanto qualificabile come atto traslativo a titolo
gratuito (con le precisazioni svolte nella scheda
B con riguardo alla donazione ed agli altri atti a
titolo gratuito)
Preliminare Trattasi di atto ad effetti obbligatori, privo di effetti
traslativi.
Tuttavia conoscere lo status degli impianti solo
al momento dell'atto traslativo, nel caso della
sequenza preliminare-definitivo, potrebbe, essere
"troppo tardi" ed essere, pertanto, fonte di
tensioni e contrasti tra le parti, in quanto verrebbe
introdotto proprio nel momento finale dell'intera
vicenda contrattuale un fatto rilevante,
non preso in considerazione in occasione della
redazione e sottoscrizione del contratto preliminare
(con grossi problemi ovviamente nel caso
in cui gli impianti non siano conformi o comunque
non siano dotati delle dichiarazioni di conformità).
Se funzione specifica del preliminare è
quella di predeterminare il contenuto del futuro
contratto di compravendita, ed evitare:
- che la stipula di detto contratto possa subire
ritardi per l'esigenza di discutere alcuni degli aspetti
fondamentali della transazione;
- o che una delle parti possa rifiutarsi di stipulare
il contratto definitivo obiettando di non essere
stato messo a conoscenza di determinate caratteristiche
o qualità del bene in vendita o di altre
circostanze che comunque possano incidere sulla
commerciabilità del bene,
è chiaro che tale funzione verrebbe frustrata nel
caso di specie, qualora dovesse emergere, solo
al momento della stipula del definitivo, una eventuale
"non conformità" degli impianti.
Meglio quindi avrebbe fatto il Ministero a stabilire
che "l'atto di trasferimento e l'eventuale
contratto preliminare riportano la garanzia del
venditore in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza
…." anticipando al momento iniziale della vicenda
contrattuale l'emersione dello status degli
impianti di dotazione dell'immobile. La completa
conoscenza di tutte le caratteristiche dei beni
(compresi quindi gli impianti) può essere determinante
nella formazione del consenso o nella
determinazione delle condizione di contratto ed
in particolare nella determinazione del prezzo.
Condizioni che vengono peraltro fissate in occasione
della stipula del preliminare e non del definitivo.
Da ciò nasce l'esigenza di "anticipare" l'applicazione
della normativa in commento sin dal
momento della stipula del preliminare, in vista
della stipula del definitivo, al fine di ovviare a
tutte le conseguenze negative sopra evidenziate.
Ed è questa un'esigenza che, come sopra si è
avuto modo di ricordare, era già stata evidenziata
nello studio C.N.N. n. 19/2007/C (approvato
dalla Commissione Studi Civilistici in data 27
gennaio 2007).
Quindi tutti gli operatori del settore immobiliare
e non solo i Notai (posto che gran parte dei contratti
preliminari viene stipulata al di fuori degli
studi Notarili) sono chiamati a dare applicazione
alla normativa in commento. La stipula di un
preliminare "completo" e tale da disciplinare
tutti gli aspetti "controversi" che si possono presentare
in un trasferimento immobiliare, tra i
quali (non solo da oggi, ma da oggi in maniera
imprescindibile alla luce del disposto del "D.M.
37/2008"), anche gli aspetti relativi alla conformità
degli impianti, è condizione essenziale
per garantire il "buon fine" dell'intera vicenda
contrattuale destinata a sfociare nella stipula del
contratto "traslativo": in occasione del "definitivo",
infatti, il Notaio non potrà non sollevare la
questione "conformità impianti" con tutte le conseguenze
negative relative se detta questione
non è già stata affrontata e "risolta" in occasione
della stipula del preliminare.
Divisione senza conguagli Certamente è da escludere l'obbligo di osservare
gli adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., data la natura dichiarativa e non
costitutiva della divisione (secondo la ricostruzione
della dottrina e della giurisprudenza prevalenti).
Più cautela, invece, è consigliabile per il
caso di divisioni con conguagli, specie se in
presenza di conguagli di importo particolarmente
rilevante, si che l'operazione appaia più correttamente
qualificabile come divisione parziale con
collegata cessione di quota.
Identificazione catastale Atto non riconducibile per le sue finalità alla categoria
degli atti traslativi
Costituzione di ipoteche Deve ritenersi escluso l'obbligo di osservare gli
adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., nel caso di costituzione di ipoteca:
l'ipoteca infatti ha funzione solo di garanzia e
l'eventuale trasferimento a terzi della proprietà
non é legato alla volontà delle parti ma ad una
azione giudiziaria di esecuzione.
Costituzione di servitù (e relative
rinunce)
Deve ritenersi escluso l'obbligo di osservare gli
adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., nel caso di costituzione di servitù
non trattandosi di atto ad effetti traslativi, comportante
"sollecitazione del mercato immobiliaCNN
Notizie del 2 aprile 2008 9
re". Con la servitù, infatti, viene imposto un
"peso" a carico di un immobile a servizio di altro
immobile. Manca, invece, l'immissione nel mercato
di un immobile, a fronte del quale deve essere
garantito il diritto dell'acquirente ad una
completa informazione dello "status" degli impianti.
Fusione e scissione societaria Deve essere escluso l'obbligo di osservare gli
adempimenti in tema di "documentazione" ex
art. 13 D.M., per gli atti di fusione e scissione,
pur in presenza di edifici nel patrimonio dell'incorporata
o nel patrimonio destinato alla beneficiaria.
La riforma del diritto societario ha definitivamente
confermato la non riconducibilità ai
negozi traslativi delle operazioni di fusione e
scissione, risolvendosi le stesse in vicende meramente
evolutive e modificative degli enti societari,
che conservano la loro identità, pur in un
nuovo assetto organizzativo (in questo senso
anche Cass. Sez. Unite 8 febbraio 2006 n. 2637)
Trasformazioni societarie Non vi è alcun dubbio che simili operazioni attengono
alla disciplina dell'organizzazione e della
struttura societaria, e non hanno assolutamente
effetti traslativi
Cessioni di azioni, quote e partecipazioni
di società proprietarie
di immobili
In questo caso l'atto traslativo ha per oggetto le
azioni, le quote o le partecipazioni societarie e
non gli immobili (beni di "secondo grado")
SCHEDA D
Esclusioni OGGETTIVE dall'ambito di applicazione dell'art. 13 D.M. 37/2008
Fabbricati al "grezzo" (senza
impianti)
Nel caso di trasferimento di fabbricati "al
grezzo", privi cioè degli impianti e delle finiture,
manca il presupposto stesso per l'applicazione
della disciplina dei cui all'art. 13 D.M. 28/2008,
che presuppone l'esistenza di almeno uno degli
impianti elencati nell'art. 1 medesimo decreto,
da garantire "conforme" alla normativa in materia
di sicurezza o rispetto al quale consegnare la
documentazione amministrativa e tecnica. Potrà
essere quanto mai opportuno allegare all'atto
traslativo una relazione tecnica redatta dal direttore
lavori che attesti la assenza degli impianti
(relazione da redigere senza particolari)
Fabbricati privi di impianti Debbono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione
dell'art. 13 del D.M. 37/2008 anche i fabbricati
che risultino privi di impianti di qualsiasi
natura e specie, in quanto anche in questo caso
viene a mancare il presupposto stesso per l'applicazione
dell'art. 13 D.M. 28/2008 ossia l'esistenza
di un impianto da garantire "conforme"
alla normativa in materia di sicurezza o rispetto
al quale consegnare la documentazione amministrativa
e tecnica. Si pensi ad esempio ai seguenti
casi:
- ai fabbricati che per loro natura e destinazione
d'uso non richiedono impianti di nessun tipo
(il fabbricato rurale adibito a depositi attrezzi
privo anche dell'impianto elettrico, la tettoia, la
legnaia, il box auto senza impianti, ecc.);
- ai fabbricati in stato di abbandono, destinati
alla demolizione ed i cui impianti non più
funzionanti sono stati completamente rimossi
Fabbricati per i quali l'obbligo
di conformazione alla normativa
in materia di sicurezza non
sussisteva in base alla normativa
vigente prima del 27 marzo
2008
Mentre il D.M. 37/2008 (in vigore dal 27 marzo
2008) estende l'applicabilità delle disposizione in
esso contenute (compreso l'art. 13) a tutti gli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso, e
quindi ad edifici non solo ad uso abitativo, ma
anche ad uso produttivo, commerciale, direzionale,
ecc., le norme previgenti prevedevano
l'applicabilità della normativa in tema di sicurezza:
a) innanzitutto agli impianti (di qualsiasi specie)
relativi ad edifici adibiti ad uso civile (art. 1,
comma 1, legge 46/1990) tali dovendosi considerare
gli edifici ad uso abitativo, a studio professionale
o a sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi o simili (art. 1,
comma 1, D.P.R. 447/1991)
b) ed inoltre ai soli impianti di produzione, trasporto,
distribuzione e utilizzazione dell'energia
elettrica relativi ad edifici adibiti adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario
ed a altri usi (art. 1 ultimo comma legge
46/1990) compresi gli edifici adibiti a sede di
società, ad attività industriale, commerciale o
agricola o comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché
gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi
di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche
finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici (art. 1 comma 2
DPR 447/1991) .
Inoltre la legge 46/1990 sanciva l'obbligo di adeguare
gli impianti di cui sub a) e sub b) e
realizzati prima dell'entrata in vigore della legge
46/1990 suddetta (e cioè prima del 13 marzo
1990) entro tre anni da tale data (termine poi
più volte prorogato e definitivamente scaduto il
31 dicembre 1998)
Ne deriva che, per quanto riguarda gli impianti
di edifici realizzati, rifatti o adeguati prima del 27
marzo 2008:
- se si tratta degli impianti elettrici gli stessi
debbono essere conformi alle norme in materia
di sicurezza a prescindere dall'epoca di costruzione
del fabbricato o dalla loro destinazione
d'uso;
- se si tratta degli altri impianti (diversi da
quelli elettrici) gli stessi debbono essere conformi
alle norme in materia di sicurezza, a prescindere
dall'epoca di costruzione del fabbricato solo
se posti al servizio di fabbricati adibiti ad uso
civile tali dovendosi considerare gli edifici ad
uso abitativo, a studio professionale o a sede di
persone giuridiche provate, associazioni, circoli o
conventi o simili
Ne deriva che, nel caso di atto traslativo avente
per oggetto fabbricato adibito ad uso diverso da
quello civile, senza impianti elettrici, ed i cui restanti
impianti siano stati realizzati prima del 27
marzo 2008, non trova applicazione la disciplina
dettata dell'art. 13 D.M. 37/2008 (in quanto
per i suddetti impianti non era prescritta la
messa a norma).
Infatti come precisato dall'Ufficio legislativo del
Ministero dello sviluppo economico "la sicurezza
dei predetti impianti deve … essere valutata, secondo
i criteri che regolano la successione delle
norme nel tempo, in base alla loro conformità
alla norme di sicurezza vigenti al momento
della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti,
né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento,
pongono un nuovo generale obbligo
di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti
conformi alle precedenti norme di sicurezza
ad essi applicabili." (Ufficio legislativo del
Ministero dello Sviluppo Economico - "Risposte ai
quesiti di Unioncamere del 26 marzo 2008" pubblicate
nel sito internet del ministero
www.sviluppoeconomico.gov.it e in Sole24Ore
del 27 marzo 2008)