SUCCESSIONI E TESTAMENTO
Sommario: 1. La successione ereditaria. 2. Devoluzione della successione. 3. L’importanza di fare testamento. 4. (segue) Come fare testamento. 5. Accettazione dell’eredità. 6. Rinuncia all’eredità. 7. Prime operazioni in caso di decesso. 8. Adempimenti fiscali: la dichiarazione di successione e le tasse da pagare.
1 . La successione testamentaria.
La successione ereditaria è collegata ad un evento certamente triste e spesso rimosso dai propri pensieri, ma sarebbe utile a tutti conoscere i principi del diritto successorio.
Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all'impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni. Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.
Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge laddove non vi sia un testamento, ovvero ove, col testamento, non si disponga di tutti i propri beni), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell’eredità (coniuge, figli, e in particolari casi, genitori o nipoti di figli premorti), anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.
I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinuncia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, cioè, di un bene determinato.
Non bisogna poi dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.
2. Devoluzione dell’eredità.
Se si eccettua la recentissima introduzione della figura dei Patti di Famiglia (concernenti la successione nell’azienda di famiglia e che può avvenire per contratto), l’eredità si può trasmettere, come anticipato, solo in due modi: per legge o per testamento (non per contratto).
Nel caso in cui una persona venga a mancare senza aver fatto testamento, gli eredi sono individuati direttamente dalla legge (successione legittima).
Più in particolare, la legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge - abbiano diritto di succedere, peraltro secondo un determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo Stato).
Le regole previste dalla legge per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (chi ha grado di parentela più prossimo al defunto esclude chi ha grado di parentela più remoto e successori pari in grado ricevono in parti uguali tra loro) ma non mancano eccezioni.
Ove poi vi sia un testamento ma questo contenga disposizioni relative solo ad una parte dei beni del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni ivi menzionati, mentre per la parte di beni non compresa nel testamento si devono utilizzare le regole della successione legittima.
Chi intende regolare la propria successione secondo la sua volontà può farlo con un testamento (successione testamentaria), con le modalità ed i limiti previsti dalla legge stessa.
Si tenga peraltro presente che la legge, oltre a riconoscere a ciascuno la possibilità di disporre per testamento, ha individuato alcuni soggetti ai quali ha voluto garantire in ogni caso determinati diritti sull’eredità: questi soggetti sono detti "legittimari". Si tratta delle persone che erano legate al testatore dai vincoli più stretti (coniuge, discendenti, ascendenti) e le norme previste a loro tutela sono comunemente indicate come successione necessaria. Diseredare, ad esempio, un figlio o il coniuge non è pertanto consentito dal nostro ordinamento.
Avere un quadro preciso della devoluzione di una successione, come si vede, può essere un’operazione piuttosto complessa e non sempre facile da effettuare da soli.
Errori o imprecisioni in questa fase possono comportare conseguenze anche gravi, che si protraggono nel tempo e non facili - e costose - da rimediare.
Il notaio ha la competenza specifica per fornire una corretta informazione in merito ed anche per portare a conoscenza delle soluzioni più idonee per affrontare e risolvere i diversi problemi concreti.
3. L’importanza di fare testamento.
Si stima che in Italia solo il 5% delle persone faccia testamento. Ciò è dovuto, probabilmente, al fatto che si è portati a pensare, in modo superficiale, che questo importante atto non ci riguardi direttamente, che sia “non urgente” o addirittura “assolutamente inutile”: il più delle volte ci si raffigura lontanissimo il momento in cui le volontà in esso contenute potrebbero essere attuate.
Per di più, spesso, si ritiene che il testamento sia un atto complesso e costoso, o si crede che una volta stilato non sia più modificabile o, semplicemente, lo si considera superfluo e poco utile.
Ma non è così. Fare testamento è un’importante manifestazione di avvedutezza familiare e sociale: il modo più certo di dare la destinazione voluta alle proprie cose e a quanto si possiede. Coloro che non hanno redatto testamento, infatti, corrono il rischio che parenti forse poco conosciuti possano entrare nell’asse ereditario avendo diritto a parte dell’eredità.
I casi di maggiore utilità sono peraltro quelli nei quali la successione in base alla legge (cioè senza testamento) metterebbe in una situazione di contitolarità soggetti che, tendenzialmente, potrebbero confliggere.
Alcuni esempi possono essere i seguenti: a) il genitore che sa di avere figli un pò litigiosi (magari per l'influenza dei loro coniugi); b) il soggetto che, dopo un primo matrimonio con figli, si risposa o comunque ha figli da un'altra relazione; c) il coniuge separato giudizialmente; d) il coniuge senza figli, che concorrerebbe con i genitori o con i fratelli e le sorelle del coniuge defunto.
4. (segue) Come fare testamento.
Fare testamento non costa molto e, generalmente, non porta via nemmeno molto tempo.
E’ importante però che sia fatto bene e secondo una metodologia corretta affinchè non venga contestato o impugnato.
Per questo è importante, come già anticipato, rivolgersi al proprio notaio di fiducia quale professionista con esperienza specifica nel campo della consulenza testamentaria e con una particolare sensibilità che lo porta a considerare questa attività quasi un dovere legato alla sua funzione più che una prestazione professionale.
Cercando, per quanto possibile, di offrire qualche utile indicazione sul come fare testamento va subito chiarito, a scanso di equivoci, che il testamento è un atto di ultima volontà che produce effetti giuridici solo dal momento della morte del testatore. Ad esempio, pertanto, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per testamento, non trasferisce quel bene nel momento in cui fa testamento, ma esprime solo la volontà che, al momento della morte, quel bene vada a quella persona. Prima della morte potrà pertanto modificare la propria volontà, anche revocando completamente quanto previsto nel testamento.
Il testamento può essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della sua stesura.
Il testamento, essendo espressione delle ultime volontà del testatore, è un atto personalissimo che può essere, come anticipato, revocato o modificato in qualsiasi momento. Ciò può avvenire con la stesura di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato oppure che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili con il testamento precedente.
Se si vogliono apportare delle modifiche marginali, il modo migliore per farlo è quello di aggiungere un “codicillo”: si tratta di una clausola aggiuntiva che modifica le volontà precedentemente espresse. Una volta decisi i cambiamenti che si desidera apportare, è opportuno consultare il notaio per una corretta stesura del codicillo.
Naturalmente un testamento può essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse più essere d'accordo con la maggior parte del contenuto dello stesso.
Il testamento può avere un contenuto piuttosto vario, può contenere disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale o economico; il notaio può spiegare e chiarire tutte le opportunità offerte dal testamento come strumento di espressione delle proprie volontà.
Talvolta chi fa testamento intende attribuire beni specifici a determinati soggetti e, a tale proposito, la legge prevede una distinzione fondamentale tra eredità e legato (a seconda che il beneficiario riceva l’universalità o una quota dei beni del testatore ovvero uno o più beni o diritti determinati).
La volontà del testatore deve essere espressa secondo regole previste dalla legge (il notaio potrà essere di aiuto ad evitare invalidità o problemi).
Il testamento può essere effettuato in varie forme: le più ricorrenti e conosciute sono quelle del testamento olografo e del testamento pubblico.
a) Testamento pubblico
Il testamento pubblico viene steso da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico. Il testatore dichiara davanti al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volontà, che viene riportata per iscritto dal notaio stesso. Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.
Questa forma di testamento offre la massima sicurezza, anche dal punto di vista dell'esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute, avendone preso visione il notaio stesso.
b) Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto tutto di pugno dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. Essa deve essere effettuata soltanto dal testatore e non da terzi (ad esempio è nullo il testamento conftrofirmato dagli eredi per accettazione). La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
Non vale se è scritto a macchina o con carattere stampatello, perché l’autografia è richiesta anche per stabilire l’autenticità del documento.
Presenta il vantaggio della comodità e segretezza, in quanto rimangono segreti il suo contenuto e il fatto del compimento dell’atto, ma gli svantaggi sono numerosi: pericolo di soppressioni, alterazioni o smarrimento, è meno sicura l’autenticità ed inoltre, in confronto con il testamento pubblico, spesso si notano difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto.
Proprio in considerazione di ciò può risultare addirittura invalido laddove non sia redatto secondo quanto previsto dalla legge.
Il consiglio è dunque quello di rivolgersi al notaio anche per avere indicazioni sul come redigere un testamento olografo ed eventualmente depositarlo fiduciariamente presso di lui al fine di garantirne la conservazione.
5. Accettazione dell’eredità.
L’accettazione è l’atto a mezzo del quale il chiamato all’eredità (erede potenziale) diventa definitivamente erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione. Per accettare è necessaria la capacità di agire; gli incapaci devono quindi essere assistiti o rappresentati.
Può essere:
a) espressa, quando in un atto pubblico o in una semplice scrittura privata la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l'eredità (ad es. in una dichiarazione notarile);
b) tacita, quando il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. alienazione di cose di pertinenza dell’eredità o sottrazione di beni ereditari.
In entrambe le ipotesi si produce, al momento dell’accettazione, la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede; l’erede risponde così dei debiti e dei legati ereditari anche se superano l’asse ereditario.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile: una volta fatta non ci si può pentire. Non è inoltre possibile un'accettazione parziale dell'eredità: o si accetta tutto, o si rifiuta tutto;
c) con beneficio d'inventario: avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Con questo tipo di accettazione l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, eredità e patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati (es.: Tizio ha ereditato beni per 100, ha accettato con beneficio di inventario, il defunto aveva debiti per 150, Tizio deve pagare “solo” 100, senza rimetterci soldi propri). Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari. E’ la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e le persone giuridiche.
L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla morte della persona.
Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia chiedere al tribunale che per le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue.
Un'eccezione è costituita dall'accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all'eredità sia in possesso di beni ereditari (ad es. abiti già nella casa caduta in successione). In questo caso l'inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal defunto da quelli già di proprietà dell'erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte della persona e l'accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi.
Particolari regole riguardano, infine, il legato: tale lascito, che ha ad oggetto beni determinati (es.: Lascio a Tizio il mio orologio Rolex), si acquista automaticamente senza bisogno di un atto espresso di accettazione ma vi si può sempre rinunziare.
6. Rinuncia all’eredità.
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler diventare erede, e cioè di non voler acquistare l’eredità.
Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.
La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare:
1) se sottrae i beni ereditari;
2) se, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.
La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, cioè, se non è passato il termine di prescrizione (10 anni), ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Quanto alla rinunzia all’eredità occorre tenere presente che particolari regole sono previste per chi ha figli o discendenti e sia destinatario dell’eredità di un ascendente o di un fratello o sorella (è la cosiddetta rappresentazione): in questi casi la rinunzia fa subentrare i discendenti del rinunziante al posto del soggetto che ha rinunziato (e se ci sono minori, interdetti o inabilitati le cose si complicano). Si tratta di regole molto rilevanti ed il notaio potrà fornire i migliori consigli per chi, non volendo conseguire un’eredità, voglia altresì evitare, ad esempio, che la rinunzia del genitore produca, per legge, il subentro, nella stessa posizione "rischiosa", del figlio del rinunziante.
7. Prime operazioni in caso di decesso.
a) Quando avviene un decesso è consigliabile avere fin da subito informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione, nel caso concreto, sarà regolata dalla legge (perché il defunto non ha lasciato testamento) ovvero, in tutto o in parte, da un testamento, affidandosi ad un notaio di fiducia.
b) E’ altresì necessario verificare se il defunto ha lasciato un testamento.
Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perché provveda alla sua pubblicazione. Analogamente dovrà essere contattato il notaio ove si sia a conoscenza dell’esistenza di un testamento pubblico ovvero dell’esistenza di un testamento olografo affidato al notaio in deposito fiduciario.
c) Nel caso in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all'Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti) o al Consiglio Notarile (per una pronta verifica fra tutti i notai del distretto).
d) E'opportuno, poi, ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, anche per predisporre la dichiarazione di successione ai fini fiscali.
8. Adempimenti fiscali: la dichiarazione di successione e le tasse da pagare.
Al fine di facilitare i passaggi della proprietà all’interno delle famiglie e semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, la legge attualmente dispone che per ogni trasferimento per causa di morte non è più dovuta l’imposta sulle successioni. Questo, indipendentemente dal valore dei beni ereditati e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.
Detta imposta è stata infatti soppressa con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001. Ma non tutti gli obblighi e gli adempimenti fiscali precedentemente previsti sono stati cancellati. Tra questi, ad esempio:
a) è rimasto l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla morte, solo quando nel patrimonio del defunto vi sono beni immobili siti nel territorio dello Stato o diritti immobiliari sugli stessi (ad es. nuda proprietà);
b) è sempre dovuto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale (che sono diverse dall’imposta di successione) sui beni immobili compresi nell’attivo ereditario.
L’importo da versare a titolo di imposta ipotecaria è pari al 2% del valore degli immobili; l’imposta catastale è invece pari all’1% di detto valore (calcolato in base alle rendite catastali rivalutate).
Le suddette imposte vanno commisurate al valore lordo degli immobili caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi.
Tali imposte (ipotecaria e catastale) sono invece applicate in misura fissa (complessivamente 168,00 + 168,00 euro) quando l'erede o, in caso di pluralità di eredi, almeno uno di essi, abbia i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni per la “prima casa”, e cioè, sinteticamente:
- abbia la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile o si obblighi a trasferirla entro diciotto mesi;
- non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile ereditato;
- non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Gli autoveicoli intestati al defunto non devono essere più inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna richiedere l'intestazione al P.R.A. a nome degli eredi. Al riguardo è opportuno rivolgersi ad un'agenzia automobilistica.
Parimenti, nemmeno i conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli, devono più essere inseriti nella dichiarazione di successione. Tuttavia per svincolare le somme, alcune banche richiedono l'autocertificazione da cui risulta chi sono gli eredi; altre chiedono l'atto notorio reso da due testimoni dinanzi al cancelliere del Tribunale o dinanzi al notaio.
Se vi è l’obbligo di presentare la denuncia di successione (dunque solo in presenza di beni immobili), sono tenuti a presentarla:
- gli eredi, sia per legge che per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato;
- i legatari;
- i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacente;
- gli esecutori testamentari.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.
Il notaio dà assistenza alle parti nella compilazione di questo documento di particolare complessità compiendo gli accertamenti catastali necessari, provvede a redigere la dichiarazione, il prospetto di autoliquidazione delle imposte, il modello di pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate, e l’autocertificazione. Provvede poi a registrare la Dichiarazione presso l’Agenzia delle Entrate competente, predisponendo e presentando la voltura catastale.